CONFERENZA STAMPA

 “Lex Holzeisen … davvero? La realtà dei fatti

La Provincia Autonoma di Bolzano deve rimborsare subito sanzioni già pagate dai cittadini e che sono state applicate e incassate dalla Segreteria generale della Provincia in difetto totale di competenza provinciale con ordinanza-ingiunzione per inosservanza di misure Covid.

Qui la bozza per l’istanza di rimborso

Ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2017 n. 14 art. 9 (cause di incompatibilità con il mandato di consigliere provinciale) co. 2 lett. l, la mia posizione sarebbe incompatibile con il mio mandato di consigliera provinciale, in quanto sono parte in causa di tre contenziosi in atto con la Provincia Autonoma di Bolzano perché ho impugnato tre sanzioni amministrative a me inflitte dalla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano perché non ho indossato la mascherina in occasione di tre manifestazioni contro le misure Covid (sui Prati del Talvera e in Piazza Walther) nella primavera e nell’estate del 2021.

Queste sanzioni non solo sono sostanzialmente incostituzionali, ma sono anche nulle perché applicate dalla Provincia Autonoma di Bolzano in difetto assoluto della rispettiva competenza.

La sopra indicata disposizione della legge elettorale provinciale è palesemente incostituzionale, in quanto viola radicalmente l’articolo 24 della Costituzione italiana che garantisce ad ogni cittadino il diritto alla difesa giudiziaria contro le sanzioni.

Nel caso di specie, peraltro, mi sto difendendo in giudizio contro sanzioni applicate dalla Provincia Autonoma di Bolzano, in assoluto difetto dei necessari poteri, tramite ordinanza-ingiunzione notificata dalla Segreteria generale della Provincia.

Queste sanzioni sono tutte nulle a causa della radicale mancanza di competenza/potere della Provincia al riguardo.

Nel mio caso, quindi, non si tratta certo di preservare il mio mandato nel Consiglio Provinciale attraverso un “intervento di favore”. Certi media hanno del tutto erroneamente parlato di una “lex Holzeisen“.

Invece, il mio caso e la mia insistenza nella richiesta dell’applicazione della LEGGE, nell’ambito del mio ruolo istituzionale di consigliera eletta dai cittadini sudtirolesi/altoatesini proprio per la difesa dei cittadini contro tali abusi di potere da parte del governatore, della giunta e del consiglio provinciale, porta a palesare una situazione che può essere definita “kafkiana” e che deve portare ad un immediato rimborso da parte della Segreteria generale della Provincia ai rispettivi cittadini sudtirolesi/altoatesini di tutte le sanzioni applicate ed incassate incostituzionalmente, perché in difetto totale di potere.

A tale scopo, ho già preparato un modello per la domanda di rimborso che i cittadini possono presentare autonomamente. Vedi l’allegato.

Infine, vorrei sottolineare che sono favorevole a un “approccio autonomo per proteggere la popolazione da misure irragionevoli e non proporzionali del governo centrale” da parte della Provincia Autonoma di Bolzano.

Ma questo dovere nei confronti dei cittadini avrebbe richiesto un dibattito aperto, scientifico e democratico tra il nostro governo provinciale e il governo centrale.

È successo l’esatto contrario. E, pertanto, noi sudtirolesi/altoatesini abbiamo subito spesso persino misure ancora più drastiche che nel resto d’Italia, contrariamente a tutte le evidenze scientifiche.

Invece di rafforzare l’Autonomia del Sudtirolo/Alto Adige attraverso un approccio razionale/ragionevole e in linea con la Costituzione, il Governatore, la Giunta e il Consiglio provinciale hanno ottenuto come risultato esattamente il contrario e hanno portato a sentenze della Corte Costituzionale che certo non fortificano la nostra autonomia.

Altoatesini – Istanza rimborso sanzione inflitta ultra vires dalla Provincia BZ

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Gruppo Consiliare VITA

 

TRASPARENZA PER LA TUTELA DEI NOSTRI FIGLI / VACCINAZIONE PEDIATRICA – NON SENZA PROVA DELLA SICUREZZA

A differenza dei paesi confinanti con l’Italia, Svizzera e Austria, che hanno un alto standard nella Sanità Pubblica, l’Italia ha un rigoroso piano di vaccinazione con 10 vaccinazioni obbligatorie per i bambini, che vengono somministrate in due vaccinazioni combinate, una a sei e una a quattro vaccini.

Senza le seguenti vaccinazioni, i bambini non sono ammessi alle strutture di assistenza alla prima infanzia e alla scuola materna, e ai genitori di alunni di età compresa tra i 6 e 16 anni viene inflitta una sanzione pecuniaria:

difterite, tetano, poliomielite, epatite B, pertosse, HIB haemophilus influenzae tipo b, morbillo, parotite, rosalia e varicella.

Ciò significa che ai genitori viene negata la decisione individuale rispetto alla vaccinazione dei propri figli, cosa che invece è garantita in altri Paesi europei.

Farmaci, e a maggior ragione i farmaci pediatrici, possono essere usati in via generalizzata solo dopo la conferma della loro efficacia e sicurezza.

La conferma della sicurezza ed efficacia può avvenire solo con studi clinici basati su un vero gruppo di controllo.

Un vero gruppo di controllo di uno studio clinico presuppone che ai partecipanti al gruppo di controllo venga iniettata una sostanza neutrale.

Nel caso di studi clinici per la conferma dell’efficacia e sicurezza delle vaccinazioni, la sostanza neutrale ovviamente non può essere costituita da una vaccinazione paragonabile ossia da una sostanza che contiene gli adiuvanti contenuti nella vaccinazione da studiare (p.e. sali di alluminio ecc.) oppure altri componenti biologicamente attivi.

È un chiaro Diritto/Obbligo dei genitori di pretendere la necessaria trasparenza in merito all’asserita sicurezza ed efficacia di quelle sostanze che l’Azienda Sanitaria intende inoculare al loro figlio.

È noto che le vaccinazioni pediatriche, utilizzate in Italia, provocano anche decessi e altri gravi danni irreversibili.

L’OMS ha lanciato in Europa l’Agenda Europea per l’immunizzazione 2030, che porterà a un ulteriore aumento della pressione vaccinale, in particolare sui nostri bambini e giovani.

Lo sviluppo assurdo e pericoloso attualmente si può già vedere nella Regione Puglia con l’abuso di scuole e università per aumentare la pressione vaccinale sugli alunni e gli studenti. Nel caso concreto riguarda il vaccino contro il papilloma virus, una vaccinazione che è nota per causare morte e infertilità, e che contiene come coadiuvanti potenti composti di sali di allumino che non sono mai stati testati in punto sicurezza.

È ora di unirsi per proteggere i nostri figli e di smettere di consegnarli agli interessi senza scrupoli di coloro che con l'”Agenda 2030 dell’OMS per l’immunizzazione“, hanno trovato il modello di business della “vaccinazione dalla culla alla bara“.

La miglior protezione è la richiesta della dovuta TRASPARENZA e della GARANZIA DEL VERO PRINCIPIO DI PRECAUZIONE che vieta l’uso generalizzato sui nostri figli di sostanze, di cui mai è stata accertata la sicurezza.

 

Avv. DDr Renate Holzeisen

Bolzano – viale Stazione 7 – holzeisen@holzeisen-legal.com

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Consiglio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige

 

BZ Bozza_istanza_per_accesso_a_studi_con_vero_gruppo_di_controllo_vaccini

Bozza risposta a direzione scuola italiana Alto Adige verifica obbligo vaccinale

TN Bozza istanza per accesso a studi con vero gruppo di controllo vaccini

IT Bozza_istanza_per_accesso_a_studi_con_vero_gruppo_di_controllo_vaccini

IT Bozza lettera di risposta a direzioni scolastiche scuole italiane

COMUNICATO STAMPA

Processi pendenti in Corte di giustizia europea rivelano lo stato drammaticamente antidemocratico dell’Unione europea

Secondo il Tribunale dell’UE (con un giudice relatore per molti anni al servizio in ruolo apicale della controparte processuale, la Commissione UE), gli Stati membri possono anche utilizzare misure coercitive per far sì che i medici utilizzino sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica.

L’UE è sulla via diretta in un totalitarismo disumano.

Due cause pendenti davanti alla Corte di giustizia europea (C-139/24 P e C-148/24 P) riguardano la violazione dei seguenti valori fondamentali, essenziali per uno Stato di diritto e democratico:

  • Indipendenza e imparzialità dei giudici nei tribunali dell’UE
  • Diritto fondamentale dei cittadini dell’UE ad un’efficace tutela giuridica
  • Divieto di esperimenti farmacologici su esseri umani senza il loro consenso informato e quindi libero

Le due cause traggono origine da due ricorsi di annullamento (art. 263 (4) TFUE) presentati da un padre italiano di minori contro l’autorizzazione incondizionata all’immissione in commercio per cinque anni concessa con decisioni di esecuzione della Commissione Europea per i due cosiddetti “vaccini”-Covid-19 a mRNA Comirnaty di Pfizer/BioNTech (T-109/23) e Spikevax di Moderna (T-108/23)1.

1 A titolo esemplificativo qui si fa riferimento ai documenti nel procedimento relativo all’azione di annullamento presentata avverso l’autorizzazione di immissione sul mercato di Comirnaty di Pfizer/BioNTech

https://drive.google.com/file/d/1r- K8r4DB3z7VDqVLu1vvylYPnP472Hy2/view?usp=drivesdk

A causa della propaganda “vaccinale” della Commissione Europea e del governo italiano, gravemente ingannevole in merito all’effettiva natura, efficacia e profilo di rischio di queste due sostanze, approvate anche per l’uso sui bambini, la madre dei due minori aveva ottenuto dai giudici in Italia l’autorizzazione a far iniettare ai bambini queste sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica, anche contro la volontà del padre.

Nonostante la disperata opposizione del padre, i giudici italiani accolsero la domanda della madre, fidandosi ciecamente della narrazione ufficiale della asserita natura, efficacia e sicurezza di queste sostanze sperimentali. I giudici italiani non hanno, invece, accolto la richiesta del padre di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di giustizia europea la questione della legittimità dell’autorizzazione all’immissione in commercio, allora ancora condizionata, di queste due sostanze (art. 267 TFUE).

Il padre ha quindi presentato nel 2023 due ricorsi di annullamento (art. 263 par. 4 TFUE) al Tribunale dell’Unione Europea contro l’autorizzazione di immissione sul mercato, ora non più condizionata, di queste due sostanze.

Il risultato dei procedimenti di primo grado rivela lo stato drammaticamente antidemocratico dell’Unione europea, anche nel suo organo giudiziario, e hanno conseguenze drammatiche per tutti i cittadini dell’UE, che devono essere portate all’attenzione pubblica.

Le decisioni del Tribunale dell’UE sono già state impugnate con ricorsi presentati in Corte di Giustizia Europea che pendono con C-139/24 (riguardo Comirnaty di Pfizer/BioNTech) e C-148/24 (riguardo Spikevax di Moderno).

https://drive.google.com/file/d/1GzNE5VXrcWFlsSYc- CkjTMhJg9jRI7WX/view?usp=drivesdk

 

1.   Composizione   altamente   problematica   delle   corti   dell’Unione europea

L’indipendenza e l’imparzialità dei giudici sono requisiti fondamentali per un giusto/equo processo (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE).Tuttavia, è assurdo che questi requisiti fondamentali per un processo equo/giusto non sono garantiti proprio nella giurisdizione dell’Unione Europea.

Le due cause attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia europea (la controparte processuale è la Commissione europea) riguardano, tra l’altro, l’illegittimità della modifica della definizione di medicinali di terapia genica introdotta dalla direttiva 2009/120/CE della Commissione. Di conseguenza, le sostanze che semplicemente sono dichiarate formalmente come “vaccini contro le malattie infettive“, indipendentemente dagli ingredienti e dalla loro modalità d’azione, sono state escluse dall’applicazione del regolamento molto più severo previsto per l’autorizzazione dei medicinali di terapia genica.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0120&from=HU

Questa direttiva è stata emanata nel 2009 dalla Commissione europea sotto la presidenza di José Manuel Barroso.

Il giudice relatore nel procedimento di primo grado era il Dr. Johannes Christoph Laitenberger, che è stato per molti anni un dipendente politico di livello apicale della Commissione europea con varie funzioni fino al suo passaggio alla posizione di giudice del Tribunale dell’UE nel 2019.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7035/it/

Dal 2004 al 2005, il giudice relatore nei due processi è stato membro del gabinetto del Presidente della Commissione José Manuel Barroso. Dal 2005 al 2009 è stato portavoce e capo del servizio portavoce della Commissione. Dal 2009 al 2014 è stato capo di gabinetto del presidente della Commissione José Manuel Barroso.

La Commissione europea con il Presidente Barroso ha emanato la Direttiva 2009/120/UE.

Nel 2014, Laitenberger è stato nominato vicedirettore generale del servizio giuridico della Commissione, prima di dirigere la direzione generale della Concorrenza dal 2015 al 2019.

Secondo il principio di base riconosciuto a livello internazionale nei sistemi giuridici democratici, sia la Corte/Tribunale sia il singolo giudice devono essere oggettivamente imparziali, ossia offrire garanzie sufficienti in caso che per una persona ragionevole possano sorgere dubbi sull’obiettività. Anche le apparenze sono importanti.

Il giudice di primo grado dell’UE ha stabilito che, nonostante la contestazione della palese mancanza della necessaria indipendenza e imparzialità ex art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE rispetto al giudice relatore nei due procedimenti giudiziari, il giudice non doveva essere sostituito.

Tuttavia, questa decisione non corrisponde al senso di giustizia del cittadino medio e di molti giuristi.

 

2.   Il diritto fondamentale a un’effettiva protezione giuridica negato ai cittadini dell’UE

Le aree in cui l’UE ha poteri legislativi vengono costantemente ampliate, mentre ai cittadini dell’UE non viene solitamente garantita un’efficace tutela legale contro gli atti degli organi dell’UE che li riguardano direttamente, a causa di una giurisdizione che limita illegalmente il loro diritto di agire in giudizio

Da decenni la situazione sta diventando sempre più intollerabile. Oltre 20 anni fa, l’allora avvocato generale della Corte di giustizia europea, Sir Francis Geoffrey Jacobs, spiegò nelle sue conclusioni nella causa C-50/00 P (si vedano i paragrafi da 37 a 75 e i paragrafi 100 e 101) come la giurisprudenza restrittiva, che viola l’articolo 263 del TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, neghi ai cittadini dell’UE un’effettiva tutela giuridica, in particolare proprio contro gli atti degli organi dell’UE che hanno un impatto negativo su un gran numero di individui e quindi causano un danno diffuso.

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=8654EA28F4AA7840E3408D3AA12B1 DDE?text=&docid=47224&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&ci d=10062518

I ricorsi di annullamento presentati dal padre italiano al Tribunale dell’UE contro l’autorizzazione incondizionata all’immissione in commercio per 5 anni (rinnovabile) dei due cosiddetti “vaccini” Covid-19 a mRNA (Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna) riguardano atti illegali della Commissione UE che interessano tutti i cittadini dell’UE (circa 448 milioni di persone) e le loro generazioni future. I danni già noti causati da questi atti illegali sono enormi. E i danni potenziali sono quasi insondabili!

A seguito di critiche giustificate da parte di molti giuristi dell’UE, l’articolo 263, paragrafo 4, del TFUE è stato modificato in modo che ogni cittadino dell’UE possa presentare un ricorso contro gli atti giuridici di natura regolamentare che lo riguardano direttamente e che non comportano misure di esecuzione.

L’articolo 263 (4) del TFUE recita ora come segue:

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

Le decisioni di esecuzione della Commissione UE impugnate nei due ricorsi di annullamento sono indiscutibilmente di natura regolamentare, in quanto consistono, tra l’altro, in allegati che sono essenzialmente di applicazione generale e in alcuni casi sono addirittura rivolti direttamente agli operatori sanitari e agli utenti (autorità sanitarie, ecc.), nonché ai vaccinandi.

https://ec.europa.eu/health/documents/community- register/2022/20221010157165/anx_157165_it.pdf

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto (art. 11 Direttiva 2001/83/CE) e il foglietto illustrativo (art. 59 Direttiva 2001/83/CE) costituiscono parte integrante dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali.

Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto è la base per consentire/garantire agli operatori sanitari (e quindi ai pazienti/vaccinandi) un uso sicuro ed efficace del medicinale.

Il foglietto illustrativo fornisce informazioni complete sull’uso sicuro e appropriato del medicinale. È destinato principalmente ai pazienti/vaccinandi.

Nonostante questa evidente situazione di fatto e di diritto, il giudice di primo grado dell’UE è giunto alla conclusione che le impugnate decisioni di esecuzione della Commissione UE, che autorizzavano i due cosiddetti “vaccini” Covid-19, sarebbero rivolte solo ai rispettivi produttori (BioNTech e Moderna).

Nell’impegno di negare al padre la legittimazione ad agire, il tribunale si è spinto fino a sostenere (cfr. par. 56 dell’ordinanza) che le decisioni di esecuzione della Commissione UE non includerebbero una classificazione farmacologica delle sostanze in questione (Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna), ma si limiterebbero solo a concedere un’autorizzazione per l’immissione sul mercato di tali sostanze.

https://drive.google.com/file/d/1DyEd0MzhqSBXzni1S4XQaZbOx6xHVlBB/view?usp=drive sdk

Tuttavia, ciò corrisponde a un fraintendimento dei principi più elementari del diritto farmaceutico, perché è proprio la decisione di autorizzazione per l’immissione sul mercato che determina con effetto giuridico erga omnes la classe (categoria) farmaceutica del medicinale e dichiara il medicinale come appartenente a tale classe farmaceutica-terapeutica (nel caso specifico “vaccino” contro “medicinale di terapia genica avanzata”) (cfr. art. 59 della direttiva 2001/83/CE)!

Laddove il Tribunale scrive: “Nella misura in cui l’allegato I della decisione di esecuzione afferma, in particolare, che questo medicinale è un vaccino a base di mRNA la cui indicazione terapeutica è l’immunizzazione attiva in persone di età pari o superiore a sei anni per la prevenzione della SARS-CoV-2, si deve presumere che questa informazione sia inclusa nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e quindi avvalori l’autorizzazione concessa” dimostra che evidentemente bisognava negare, a prescindere, alle impugnate decisioni di esecuzione della Commissione europea il loro effettivo contenuto e la loro importanza.

Questo perché l’autorizzazione all’immissione in commercio non viene “concretizzata”, ma viene concessa, o non concessa, per un medicinale con le proprietà farmaceutico-terapeutiche dichiarate nell’autorizzazione all’immissione in commercio (“vaccino” o “medicinale per terapia avanzata – terapia genica”).

Inoltre, le caratteristiche del medicinale dichiarate nell’autorizzazione all’immissione in commercio hanno validità generale, perché si applicano non solo all’azienda farmaceutica che presenta la domanda, ma anche agli Stati membri dell’UE, a tutte le autorità, agli operatori sanitari e ai vaccinandi/vaccinati.

L’articolo 59 della Direttiva 2001/83/CE stabilisce che il foglietto illustrativo deve essere redatto in conformità al riassunto delle caratteristiche del prodotto. Tra le altre cose, deve contenere la classe farmaceutico-terapeutica o il modo d’azione in una forma facilmente comprensibile per il paziente/vaccinando, al fine di identificare il medicinale.

Nel foglietto illustrativo, Comirnaty (BioNTech/Pfizer) e Spikevax (Moderna) sono indicati come vaccini Covid-19 a mRNA, contrariamente alla loro effettiva modalità d’azione e composizione.

Sia le informazioni per gli operatori sanitari che il foglietto illustrativo sono completamente fuorvianti nel caso di Comirnaty e Spikevax!

Le decisioni di esecuzione della Commissione europea hanno un effetto generalmente astratto.

Aggirando tutte le precauzioni e le condizioni di sicurezza, con esse sono state immesse sul mercato sostanze sperimentali pericolose, basate sull’ingegneria genetica, come “vaccino” da utilizzare con il predicato “sicuro” su tutta la popolazione (inclusi i bambini più piccoli) nella “campagna vaccinale” Covid-19 promossa dalla Commissione Europea.

Oltre al fatto che non sono stati effettuati nemmeno gli studi clinici inizialmente richiesti per l’autorizzazione condizionata delle due sostanze al fine di confermarne l’efficacia e la sicurezza, non sono stati effettuati né studi di genotossicità, né studi di cancerogenicità, né studi di mutagenicità (cioè studi sul rischio di modificazione del DNA).

Questo ha un effetto astratto-generale sull’intera popolazione dell’UE, poiché ha portato sul mercato dell’UE sostanze sperimentali altamente pericolose basate sull’ingegneria genetica da applicare in massa con le cosiddette “campagne vaccinali”. La principale differenza tra la procedura di autorizzazione per un medicinale di ingegneria genetica e quella per i vaccini convenzionali è che i fattori di rischio da considerare per i prodotti di ingegneria genetica includono il grado di integrazione delle sequenze di acido nucleico o dei geni nel genoma umano, la funzionalità a lungo termine e il rischio di oncogenicità.

 

3.   Violazione del divieto di sperimentazione farmacologica sull’essere umano senza il suo consenso libero e informato – scioccante opinione totalitaria del Tribunale UE che si trova in totale contraddizione con i principi del diritto UE

 

Data la sua importanza fondamentale, la protezione del genoma umano è sancita a livello sovranazionale e internazionale. Si veda la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina del Consiglio d’Europa del 1997, nonché la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani della 29a Conferenza generale dell’UNESCO del novembre 1997.

Il diritto fondamentale delle persone a non essere sottoposte a sperimentazione farmacologica senza il loro consenso libero e informato è sancito a livello europeo e internazionale (Regolamento UE n. 536/2014, Codice di Norimberga).

Con la classificazione di queste sostanze come “vaccini”, il che non corrisponde al reale meccanismo d’azione di Comirnaty e Spikevax, la popolazione dell’UE viene grossolanamente ingannata e non può quindi prestare un consenso libero e informato all’inoculazione di queste sostanze!

La popolazione dell’UE, brutalmente ingannata, con le decisioni di esecuzione impugnate di fatto è stata e viene esposta ad una criminale sperimentazione

farmacologica di massa e degradata a cavia.

Questo effetto generalmente astratto non richiede un atto di esecuzione, ma risulta direttamente e immediatamente dalle decisioni di esecuzione.

Le decisioni di esecuzione violano radicalmente il Regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano e il Codice di Norimberga.

Il travisamento dei fatti nelle impugnate decisioni di esecuzione ha portato e porta automaticamente a un trattamento involontario di massa con una sostanza sperimentale.

Le decisioni di esecuzione impugnate della Commissione europea hanno anche un effetto diretto generalmente astratto con rilevanza penale perché, nonostante il fatto che gli studi clinici inizialmente richiesti per confermare la propagandata efficacia e sicurezza (e quindi il propagandato rapporto beneficio/rischio positivo) di Comirnaty e Spikevax non siano mai stati eseguiti, è stata comunque concessa un’autorizzazione all’immissione in commercio incondizionata per cinque anni (rinnovabile), e la Commissione ha dichiarato in una nuda e cruda bugia che le condizioni per l’autorizzazione all’immissione in commercio incondizionata sarebbero state soddisfatte.

https://ec.europa.eu/health/documents/community- register/2022/20221010157165/dec_157165_it.pdf

I gruppi placebo sono stati sciolti pochi mesi dopo l’inizio della “campagna di vaccinazione” con il cinico pretesto che i partecipanti al gruppo di controllo per ragioni etiche non avrebbero potuto essere esposti al rischio della malattia Covid-19.

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-brief-Vaccine-trial-design- 2021.1

Con le impugnate decisioni di esecuzione, la Commissione europea ha autorizzato il Comirnaty e lo Spikevax per l’uso di massa sulla popolazione dell’UE per cinque anni e prorogabili, senza condizioni, nella più brutale violazione dei principi fondamentali del diritto farmaceutico dell’UE, sebbene l’efficacia e la sicurezza di queste sostanze non siano mai state confermate da studi clinici.

Non si potrebbe procedere in modo più cinico e criminale, visto che si inganna e si danneggia potenzialmente circa 448 milioni cittadini dell’UE!

Infine, il Tribunale UE stesso presenta nella sua motivazione il motivo per cui sia il ricorrente che i suoi figli, così come ogni cittadino dell’UE, sono direttamente interessati dalle due decisioni di esecuzione della Commissione UE.

Nel paragrafo 47 della sua decisione, il Tribunale mostra un atteggiamento assolutamente inaccettabile e spaventosamente totalitario.

Il Tribunale sostiene che le autorità degli Stati membri avrebbero piena discrezionalità nel decidere se sia opportuno imporre ai medici l’uso del Comirnaty o dello Spikevax, se necessario con misure coercitive!

Ciò contraddice i principi fondamentali del diritto dell’UE e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Imporre con misure coercitive ai medici l’uso di una sostanza che è chiaramente sperimentale e basata su ingegneria genetica corrisponde alla mentalità dei regimi totalitari, ma non ai trattati dell’UE, alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo!

Questo paragrafo del ragionamento della Corte ha – come obiter dictum – un effetto estremamente pericoloso e non può rimanere in vigore!

Infatti, se dovesse rimanere in vigore, ciò equivarrebbe a un evidente allontanamento della giurisdizione dell’UE da tutti i principi fondamentali del diritto comunitario!

Poiché, secondo il Tribunale, sarebbe a discrezione degli Stati membri utilizzare “anche con misure coercitive” le sostanze sperimentali Comirnaty e Spikevax, che si basano sull’ingegneria genetica e la cui efficacia e sicurezza non sono mai state confermate da studi clinici, il ricorrente e i suoi figli, così come tutti i cittadini dell’Unione Europea, hanno inequivocabilmente un interesse personale, esistente e attuale alla cancellazione immediata dell’autorizzazione di Comirnaty e Spikevax come “vaccini”.

Seguendo la logica spaventosamente autoritaria della Corte, non c’è preoccupazione più diretta di quella del ricorrente italiano, dei suoi figli, anzi di tutti i cittadini dell’UE, che si vedono alla mercé dell’autorità dei loro Stati membri, i quali, secondo l’opinione giuridicamente errata del Tribunale UE, possono applicare anche con misure coercitive ai cittadini sostanze sperimentali di ingegneria genetica, come il Comirnaty e lo Spikevax!

 

Se la Commissione europea non avesse trattato e autorizzato il Comirnaty (Pfizer/BioNTech) o lo Spikevax (Moderna) come un vaccino convenzionale, ma li avesse trattati e dichiarati per quello che sono, ovvero sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica:

  • la loro autorizzazione (anche solo condizionata) all’uso nel contesto di “campagne vaccinali” per l’intera popolazione non sarebbe mai stata possibile,
  • la madre dei figli minori del ricorrente probabilmente non avrebbe mai avuto l’idea di chiedere al giudice l’autorizzazione per sottoporre i due figli minori a questa iniezione, anche contro la disperata opposizione del padre,
  • i giudici dello Stato membro italiano non avrebbero mai autorizzato il trattamento di bambini sani con sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica, e
  • l’intera popolazione dell’UE con la massima probabilità non sarebbe stata disposta all’iniezione (anche ripetuta) a se stessi e ai propri figli di queste sostanze.

La Corte di Giustizia europea deve ora pronunciarsi in secondo e ultimo grado sulla ricevibilità dei ricorsi di annullamento presentati dal padre italiano.

Raramente una decisione della Corte di Giustizia europea sull’ammissibilità di un ricorso di annullamento promosso da un ricorrente individuale non privilegiato ha avuto un’importanza fondamentale di così enorme portata.

Perché qui bisogna porsi la domanda: UE, quo vadis?

C-139 24 P Impugnazione Decisione Tribunale UE T-109 23

 

Avv. DDr Renate Holzeisen

Bolzano – viale Stazione 7 – holzeisen@holzeisen-legal.com

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Consiglio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige

Renate Holzeisen: estraneità alla lista “Libertà” di Cateno De Luca

Bolzano, 6 aprile 2024 – Ho appreso dai media che aspirerei ad una candidatura per il Parlamento europeo sulla lista “Libertà” di Cateno De Luca (ex sindaco di Messina) e fondatore del partito “Sud chiama Nord”.

Questa è una notizia falsa, dato che personalmente mi distanzio da quella lista in prima linea a causa del suo organizzatore.

Cateno De Luca si è espresso pubblicamente da allora sindaco di Messina ripetutamente con forza a favore di un generale obbligo “vaccinale”-Covid-19 e a favore di una chiusura delle scuole (DAD) ancora a gennaio 2022.

Da cittadina che ormai da quattro anni si impegna pubblicamente a livello legale e politico, nonché da consulente di troppo pochi ragionevoli parlamentari europei, contro misure totalitarie sfornite di ogni evidenza scientifica, non posso e non voglio farmi strumentalizzare da persone la cui coerenza è molto dubitabile.

Con grandissima preoccupazione prendo atto del fatto che per un’elezione così importante, come quella al Parlamento Europeo, non ci sia un’alternativa credibile per tutti quei cittadini che cercano una rappresentanza coerente ai fini della tutela della loro libertà e dignità umana. Tanti elettori, così anche io, anche questa volta dovranno esprimere il voto secondo la logica del “meno peggio”.

Da cittadina europea, alla quale sta a cuore il futuro della ns. terra e del ns. continente in tempi molto difficili, continuerò – anche grazie ai miei multipli contatti con parlamentari europei che negli ultimi quattro anni hanno dimostrato di non aver perso la loro ragione e il rispetto per la dignità umana – il mio impegno a livello europeo da consulente legale e sarò anche in futuro impegnata politicamente a livello nazionale e internazionale con coerenza ai fini di un’azioni politica credibile.

Avv. DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

COMUNICATO STAMPA

INCREDIBILE DISINFORMAZIONE – FAKE NEWS –  DEL GOVERNO PROVINCIALE (ASSESSORE ALLA SALUTE HUBERT MESSNER)

 

Oggi pomeriggio ho fatto nella seduta del Consiglio Provinciale tra le altre la seguente interrogazione:

 Lei è al corrente dell’attuale Piano nazionale di comunicazione del rischio pandemico?

  • Se sì: La Provincia Autonoma di Bolzano ossia il governo provinciale è coinvolto nella prevenzione e nel contenimento della divulgazione di cosiddetta “disinformazione” e “fake news”?
  • Se sì: In quale forma è coinvolta la Provincia Autonoma ossia il governo provinciale?
  • E sempre che la Provincia Autonoma di Bolzano ossia il governo provinciale siano coinvolti nella prevenzione e nel contenimento della divulgazione di cosiddetta “disinformazione” ossia di “fake news”: chi decide che cosa debba essere inteso come “disinformazione” ossia “fake news”?

Il governatore non si è proprio degnato di rispondere e ha delegato la risposta all’Assessore alla Salute HUBERT MESSNER che, secondo il governatore, sarebbe informato al riguardo.

HUBERT MESSNER ha diffuso in aula una chiara disinformazione ossia FAKE NEWS!

Nonostante la mia insistenza ha dichiarato che il PIANO NAZIONALE DI COMUNICAZIONE DEL RISCHIO PANDEMICO non esisterebbe ancora e che, dunque, il Sudtirolo/Alto Adige non avrebbe fatto nulla al riguardo.

La verità è, che nella seduta del 20.11.2023 della CONFERENZA PERMANENTE STATO REGIONI (a cui in teoria avrebbe dovuto partecipare anche il governatore oppure un altro membro del governo sudtirolese/altoatesino) è stato dato ad interim l’avvio al Nuovo Piano Nazionale di Comunicazione del Rischio Pandemico che risulta anche pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2023/seduta-del-20-dicembre-2023/report-della-seduta-del-20-dicembre-2023/

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_722_0_file.pdf

Nonostante che io chiedessi un’ulteriore volta, l’assessore HUBERT MESSNER insisteva dichiarando che il Piano Nazionale di Comunicazione del Rischio Pandemico non esisterebbe, non sarebbe in vigore e che pertanto il Sudtirolo/Alto Adige al riguardo non avrebbe fatto nulla.

Chi chiediamo se l’incredibile risposta dell’Assessore alla Salute HUBERT MESSNER, ossia questa nuda e cruda disinformazione diffusa in aula a camera accesa, è un’azione intenzionale allo scopo di evitare la risposta alle mie importanti domande, oppure se è il frutto di pura ignoranza?

Entrambe e alternative sono inaccettabili! Un unico abisso!

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere della Provincia Autonoma di Bolzano

Presidente di Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

https://www.renate-holzeisen.eu

Cordiale invito a un incontro di analisi e dibattito riguardante l‘impatto dei nuovi contratti dell’OMS sui pilastri della nostra società: Costituzione, Autonomia, Salute e Economia

 

Data: 23 marzo 2024, ore 10:30 

Luogo: Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, Sala di Rappresentanza, Piazza Dante 16, I-38122 Trento

Relatori:

Carmela Capolupo – Costituzionalista, Università degli Studi di Napoli Federico II  

Philipp Kruse – Esperto in questioni OMS (Zurigo/CH)  

Renate Holzeisen – Presidente Confederazione Legale dei Diritti dell‘Uomo  

L’evento si svolge in lingua italiana e inglese con traduzione simultanea.

 

Organizzato da Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo.

CONFEDERAZIONE LEGALE PER I DIRITTI DELL’UOMO

Via Alzaia Naviglio Grande, 46 – 20144 Milano  – C. F. 97917220150

Sito:  http://www.confederazionelegale.it

®  Telegramhttps://t.me/confederezionelegale

 

Cordiale invito a un incontro di analisi e dibattito riguardante l‘impatto dei nuovi contratti dell’OMS sui pilastri della nostra società: Costituzione, Autonomia, Salute e Economia

Data: 22 marzo 2024, ore 17:00 

Luogo: Casa della Cultura “Walther von der Vogelweide”, Via Sciliar 1, I-39100 Bolzano

 

Relatori:

Carmela Capolupo – Costituzionalista, Università degli Studi di Napoli Federico II

Philipp Kruse – Esperto in questioni OMS (Zurigo/CH)

Renate Holzeisen – Presidente Confederazione Legale dei Diritti dell‘Uomo

L’evento si svolge in lingua italiana e tedesca con traduzione simultanea.

Iniziativa a cura del gruppo consiliare Vita del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

 

 Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Gruppo Consiliare VITA

https://www.renate-holzeisen.eu

 

COMUNICATO STAMPA

La Provincia Autonoma di Bolzano chiede a un medico specializzando il rimborso della borsa di studio per il periodo di formazione specialistica usufruito, perché il medico si è rifiutata di farsi inoculare una terza dose del cosiddetto “vaccino”-Covid-19!

È questa la “strategia” del nuovo Assessore alla Salute per rendere il Sudtirolo attraente come piazza di formazione professionale e di lavoro per giovani medici? 

“Saranno giudicati in base alle loro azioni!”: era quello che avevo detto in occasione dell’elezione del nuovo governo provinciale. E le loro azioni dimostrano che continuano a prendere i cittadini in giro. 

Un medico ha aderito ad un programma di specializzazione in neurologia, basato su un accordo tra la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Università di Trieste, e ha ottenuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano uno stipendio (ai fini del sostentamento) per il periodo in cui ha potuto usufruire della scuola di specializzazione presso l’Università di Trieste, prima che venisse estromessa – senza sua colpa – dal programma di formazione di specializzazione.  

A causa delle sopravvenute informazioni su morti e altri gravissimi danni irreversibili (proprio anche di natura neurologica) causati dai cosiddetti “vaccini”-Covid-19, il medico, che aveva già avuto due dosi del cosiddetto “vaccino”-Covid-19,  si è rifiutata di fasi inoculare una terza dose di tale pericolosa sostanza sperimentale su base genica.

La conseguenza era che l’Università di Trieste ha risolto anticipatamente e in via definitiva la formazione specialistica del medico.

Non è stata data al medico neanche la possibilità di proseguire la formazione di specializzazione dopo l’abolizione dell’obbligo di farsi inoculare una sostanza sperimentale per la quale non sono mai stati fatti gli studi per poter escludere la genotossicità, la cancerogenicità e la mutagenicità (modifica del genoma umano) – vedi foglietto illustrativo di Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna. Già solo questo ha arrecato un ingiusto danno al medico.

La natura chiaramente sperimentale di queste sostanze pericolosissime risulta peraltro dai contratti quadro di acquisto stipulati dalla Commissione Europea, dagli stati membri e dai produttori. Vedi qui, p.e. per Comirnaty di Pfizer/BioNTech sotto l’Allegato I punto 4

https://www.rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676600910_APA%20BioNTech%20Pfizer__.pd

 

Ma adesso la Provincia Autonoma di Bolzano, anche sotto il nuovo governo e con il nuovo Assessore alla Salute HUBERT MESSNER, chiede al medico il rimborso della borsa di studio (ca. Euro 27.000.-) ottenuta per il periodo in cui poteva usufruire della formazione specialistica (1 anno), prima che venisse buttata fuori come un cane rognoso.

Un tale obbligo di rimborso, però, è previsto dalla normativa provinciale soltanto per il caso in cui sia il medico specializzando a prendere la decisione di interrompere la formazione di specializzazione, ma non nel caso in cui la formazione viene interrotta definitivamente per volontà di altri, peraltro di stampo totalitario e disumano! Come è avvenuto proprio nel caso del medico.

La Provincia Autonoma di Bolzano vanta, semmai, nei confronti dell’Università di Trieste un diritto per il risarcimento del danno arrecato alla Provincia per aver l’Università interrotto anticipatamente e definitivamente la formazione professionale del medico.

L’operato vergognoso dell’amministrazione provinciale trova anche l’appoggio del nuovo assessore alla salute HUBERT MESSNER, che era tra i destinatari dell’istanza di autotutela per l’annullamento della richiesta di rimborso dell’importo di ca. € 27.000.-  

Con il rigetto di tale istanza, i responsabili dell’amministrazione e del governo provinciale si rendono corresponsabili (con il vertice dell’Università di Trieste) di una misura di stampo totalitario e disumano, che certo non sarà utile a rendere il Sudtirolo attraente per nuovi giovani medici!

In più, il nuovo governo della Provincia Autonoma di Bolzano dà conferma che non è minimamente intenzionato a rivedere criticamente le misure imposte nei precedenti quattro anni.

Va ricordato il fatto che durante la cosiddetta pandemia in Svizzera, in Austria e nella maggior parte degli ospedali e cliniche della Germania, i medici potevano lavorare anche senza farsi inoculare queste pericolose sostanze sperimentali!

In considerazione del fatto che escono in continuazione a livello internazionale ulteriori informazioni sui componenti e sui meccanismi di queste sostanze sperimentali, che provocano morti e altri gravi danni irreversibili (così successo anche a studenti di medicina e medici sudtirolesi!), giovani medici che hanno la capacità di informarsi autonomamente e in modo critico, valuteranno bene anche in futuro dove inizieranno la loro formazione specialistica e dove rimarranno a lavorare.

 L’operato dell’amministrazione e del governo provinciale viola l’interesse dei cittadini sudtirolesi ad una sanità pubblica, nella quale giovani medici possano porre fiducia senza dover temere di correre il rischio di dover restituire importi, considerevoli per un giovane medico, solo perché giustamente cercano di tutelare la loro salute, la loro vita!

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

 Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere della Provincia Autonoma di Bolzano

Presidente di Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

 

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Comunicato stampa

Diritto Fondamentale alla difesa contro misure totalitarie spetta anche ad una Consigliera Provinciale

Nella Provincia Autonoma di Bolzano avevamo l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, quando nel resto d’Italia non vigeva un tale obbligo.

Questa misura di stampo totalitario e sfornita di evidenza scientifica era stata introdotta dal governatore Arno Kompatscher.

Dal sito web della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCEO) risulta che non c’è alcuna prova che le mascherine possano inibire la circolazione dei virus.

Vedi qui:

https://drive.google.com/file/d/1b7w-VBubHt8I2udh7JUr4HlM8oEcMSDk/view

Così come il governo spagnolo ha già dovuto ammettere (vedi l’articolo di oggi su LaVerità), dovrà anche in Italia arrivare la constatazione ufficiale da parte del governo che l’obbligo di indossare la mascherina non si basava su evidenza scientifica.

Dunque, sono stati creati solo degli enormi costi per noi contribuenti e enormi danni all’essere umano e alla società!

Misure che violano i Diritti e le Libertà Fondamentali, mentre sono sfornite di razionalità e proporzionalità, sono chiaramente incostituzionali!

Ampi studi internazionali Cochrane avevano dimostrato già da tanto tempo, che l’obbligo all’uso delle mascherine non era basato su alcuna evidenza scientifica e che, invece, ha creato danni fisici e psichici soprattutto ai nostri bambini!

I medici psichiatrici infantili possono confermare i gravi e inescusabili danni cagionati ai bambini negli ultimi anni caratterizzati da un incredibile totalitarismo!

I veri esperti, che però non sono stati ascoltati dai regimi totalitari, come anche dal governo sudtirolese, hanno spiegato subito che la dimensione nano dei viri fa sì che la loro circolazione non viene bloccata dalle mascherine, se non è una FFP3 che può essere usata solo pochi minuti perché poi si sviene!

Ho partecipato – ovviamente senza indossare la mascherina – come relatrice e avvocata che si è impegnata sin dal 2020 per la difesa contro le evidente misure totalitarie a manifestazioni insieme ad altri Sudtirolesi (c’erano tanti anziani e genitori con bambini piccoli) sui prati del Talvera a Maggio 2021 e su Piazza Walther a Giugno e Luglio 2021.

Come conseguenza a me, come a tanti altri Sudtirolesi, è stata inflitta ogni volta una sanzione di Euro 400.- per l’inosservanza dell’obbligo totalitario di indossare la mascherina all’aperto.

Contro tale sanzione io come tanti altri Sudtirolesi abbiamo presentato ricorso.

L’art. 24 Costituzione garantisce ad ogni cittadino il Diritto Fondamentale di difendersi contro una sanzione! A maggior ragione nel caso di misure ictu oculi disumane e totalitarie!

È stata nel frattempo sollevata dal Tribunale di Bolzano la questione di legittimità costituzionale della Legge Provinciale Nr. 4/2020 rispetto alla sussistenza o meno del potere del governatore di disporre misure come quella dell’obbligo di usare la mascherina all’aperto.

Come conseguenza tutti i processi pendenti in Sudtirolo che riguardano l’impugnazione di sanzioni comminate sulla base della Legge Provinciale n. 4/2020 sono stati sospesi ex art. 295 c.p.c.

Così anche i processi instaurati, perché mi sono dovuta difendere, in esercizio del Diritto Fondamentale garantito anche a me come ad ogni cittadino dall’art. 24 Costituzione (anche se votato a Consigliera Provinciale – tra l’altro da cittadini che desiderano un Sudtirolo non totalitario ma invece basato su democrazia e uno Stato di Diritto).

Già la mera idea che la carica di Consigliera Provinciale del Sudtirolo non possa essere compatibile con la difesa coerente dei Diritti Umani (anche di quelli propri!), è totalmente assurda e porta questo regime totalitario inevitabilmente, in una farsa in crescendo, ex post all’assurdo!

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Consigliere della Provincia Autonoma di Bolzano

Presidente di CONFEDERAZIONE LEGALE PER I DIRITTI DELL’UOMO (Mailand)

https://www.renate-holzeisen.eu

 

 

 

Parte VIII – Motivi che devono necessariamente portare finalmente all’inizio di serie indagini penali (mai fatte) su quanto denunciato già a novembre 2021 da n. 83 sanitari oppositori al diktat del “vaccino”-Covid-19 – udienza del 15 gennaio 2024 avanti il GIP/Tribunale di Bolzano

 

E.

Le sentenze della Corte Costituzionale sulle quali si basa la richiesta di archiviazione non riguardano aspetti fondamentali denunciati dai sanitari

 Le tre sentenze della Corte “Costituzionale”, emesse a seguito delle udienze del 30.11.2022, e alle quali fa riferimento il PM nella sua richiesta di archiviazione delle indagini (peraltro senza neanche attendere la pubblicazione della motivazione di tali sentenze) segnano uno scandalo eterno, in quanto la Corte “Costituzionale” (tra l’altro in composizione completamente illegittima rispetto al principio della terzietà del giudice, avendo fatto parte del collegio anche il consulente legale del governo Draghi responsabile dell’imposizione peraltro off label dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19!) in totale disconoscimento dei fatti ufficialmente documentati dagli organi competenti per l’autorizzazione centralizzata con effetto per tutta l’UE di un farmaco (difetto di prova dell’efficacia preventiva dell’infezione virale, gli enormi rischi per la salute e la vita con migliaia di morti – vedi Assessment Report EMA, RISK Management Plan dei produttori delle sostanze, Advanced Purchase Agreement vedi supra) ha pensato di salvare i (tanti) responsabili italiani del più grande crimine contro l’umanità dopo la seconda guerra mondiale (e la dimensione – visto il rischio della modifica del genoma umano – potrebbe essere persino può grave!) e a dare il via libera a che i cittadini italiani possano essere anche in futuro degradati a cavie di big pharma, big data e politica.

Dato che le note sentenze della Corte Costituzionale di rigetto della questione di legittimità costituzionale in generale NON SONO VINCOLANTI per questo giudice, come esposto sopra al punto A.1, a maggior ragione non sono vincolanti le dichiarazioni errate (provocate anche da questione di legittimità purtroppo spesso sollevate in modo contradittorio dal rispettivo Tribunale/TAR) in merito ad asseriti “fatti” (efficacia, sicurezza, asserita natura non sperimentale) contenute nelle sentenze della Corte Costituzionale.

Questo giudice, considerata la documentazione ufficiale che dimostra l’esatto contrario di quanto sostiene del tutto infondatamente la Corte “Costituzionale”, ha il preciso obbligo della autonoma ricerca della VERITÀ MATERIALE.

 

La Corte Costituzionale non è stata interessata

1.della evidente natura sperimentale dei “vaccini”-Covid-19 confermata dalle APA, dai RMP e, dunque, dell’evidente violazione del divieto di sottoporre ad una sperimentazione occulta illegale i cittadini ignari – violazione del Codice di Norimberga, del DM 15 Luglio 1997 ecc.

2.della questione della violazione del divieto dell’imposizione off label (fuori dall’indicazione terapeutica contenuta nell’autorizzazione per l’immissione sul mercato) dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19!

2.della violazione dell’obbligo della prescrizione medica specifica per l’off label use (comunque illegale perché generalizzato) nonché dell’obbligo della prescrizione medica per l’indicazione terapeutica autorizzata

Dunque, questo giudice, deve, in ogni caso, disporre l’indagine sui gravissimi fatti esposti e documentati e qui ulteriormente integrati e documentati sia rispetto all’illegittimo off label use imposto ai sanitari (e direttamente e indirettamente all’intera popolazione), sia rispetto all’enorme rischio che la popolazione incorre se le vengono inoculate queste sostanze e, dunque, sul commercio/somministrazione di medicinali guasti.

Infatti, la Corte Costituzionale ha contraddetto una saggia giurisprudenza sviluppata in decenni, seguendo grossolane bugie sull’asserita efficacia e sicurezza dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 e sull’asserita inesistenza all’atto dell’introduzione dell’obbligo “vaccinale Covid-19” dei dati sulla loro inefficacia (ai fini della prevenzione del contagio).

 

Come la stessa Corte Costituzionale conferma nella sua sentenza n. 14 del 01.12.2022 “una legge impositiva di un trattamento sanitario è compatibile con l’art. 32 Cost. se:

  1. Il trattamento sia diretto a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato.

Una sostanza che già ha portato a tantissimi morti e, dunque, all’indicazione ufficiale nel foglietto illustrativo della morte come possibile effetto collaterale non è certo un trattamento diretto a “migliorare o preservare lo stato di salute”. È una sostanza che uccide! Ed è ovvio che urta con i più fondamentali Diritti Umani l’imposizione del trattamento con una sostanza che uccide!

Inoltre, non conoscendo l’efficacia e gli effetti collaterali (come risulta in modo inequivocabile dagli Advanced Purchase Agreement APA) era, comunque, impossibile fare un ragionamento sul “miglioramento” o sulla “preservazione”. dello stato di salute!

E sostanze a base genica, per le quali non sono stati fatti gli studi di mutagenicità e che contengono una enorme quantità di plasmidi (DNA) certo non possono essere considerate come una sostanza diretta a “migliorare o preservare lo stato di salute”!

 

  1. vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili.

Ovviamente la morte non è una conseguenza né temporanea né di scarsa entità!

Inoltre, avendo l’Italia, come gli altri paesi CE, dato la liberatoria ai produttori dei “vaccini”-Covid-19, accettando l’inaudita situazione che non si sapeva/e non si sa quale efficacia e quali effetti collaterali le sostanze possano avere, perché non c’era il sufficiente tempo per studiarli (vedi APA in doc. 4) mai si poteva imporre queste sostanze nell’ambito di un obbligo “vaccinale”, perché a priori non era possibile prevedere quali effetti collaterali l’inoculazione potesse avere!

Inoculare sostanze a base genica senza aver effettuato i necessari studi clinici di genotossicità, oncogenicità e mutagenicità è semplicemente da CRIMINALI!

C’è l’evidente violazione della normativa sulla sperimentazione clinica, in quanto alla popolazione venivano e vengono inoculate sostanze che dovevano essere studiate anche dopo la fornitura all’Italia (e agli altri stati membri dell’UE) da parte del produttore, e dunque dopo l’inoculazione agli ignari cittadini. Vedi APA in doc. 4.

E, poi, c’è la prova che l’effetto letale era noto ai responsabili sin dall’inizio della campagna “vaccinale”, e dunque mesi prima dell’introduzione dell’obbligo “vaccinale”. Vedi lo scoop di Fuori dal Core supra.

 

  1. nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio … sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato.

Nel caso di morte non si parla di danno alla salute, ma di esito fatale (EXIT DALLA VITA) e, dunque, non può esserci alcuna “equa indennità” a favore del morto!

  1. Dato che ormai la morte è indicata nell’allegato I alle decisioni della Commissione Europea di autorizzazione di immissione sul mercato di queste sostanze quale effetto collaterale, la morte non è certo un rischio imprevedibile, ma invece un chiaro rischio prevedibile e noto ai responsabili sin dall’inizio della campagna “vaccinale”.

 

  1. Al punto 6 della sentenza n. 14 del 01.12.2023 la Corte Costituzionale dichiara espressamente “È stato affermato espressamente che ‘tali trattamenti sono leciti, per testuale previsione dell’art. 32, secondo comma, Costituzione, il quale li assoggetta ad una riserva di legge, …con l’esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze.”

Infatti, innanzitutto un legislatore e le autorità preposte alla Sanità Pubblica dovrebbero preservare la popolazione dal trattamento con delle sostanze sperimentali a base genica che possano modificare anche il loro genoma umano!

A differenza dello stato Florida che adesso chiede la sospensione generale dell’inoculo di queste sostanze, i responsabili della Sanità Pubblica e della Protezione Civile a livello nazionale e locale continuano ad invitare i cittadini (incluse le donne incinte) a farsi iniettare queste sostanze sperimentali!

Inoltre, la Commissione Europea ha previsto nelle decisioni di autorizzazione di immissione sul mercato di queste sostanze la PRESCRIZIONE MEDICA quale CONDICIO SINE QUA NON per l’inoculazione di queste sostanze. E di questo la Corte (In-) Costituzionale non parla minimamente!

 

  1. Al punto 8 della sentenza la Corte Costituzionale dichiara che “tale discrezionalità deve essere esercitata dal Legislatore alla luce “delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia …”.

Rispetto a questo va evidenziato, il fatto che la Corte Costituzionale non faccia minimo riferimento ai documenti istituzionali e fondamentali della procedura di autorizzazione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 (vedi Assessment Report dell’EMA, Risk Management Plan del produttore), nonché ai contratti di acquisto dei “vaccini”-Covid-19 (APA), dai quali risulta in modo inequivocabile la natura sperimentale delle sostanze e la non avvenuta autorizzazione ai fini della prevenzione del contagio virale, null’altro significa che l’ignoranza (se volontaria o involontaria non conta) della documentazione dell’autorità che ha immesso sul mercato in via centralizzata i cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

 

  1. Dunque, se la Corte Costituzionale al punto 8.2. della sentenza scrive: Questa Corte accerta, innanzitutto, se il legislatore, nell’esercizio del suo potere discrezionale, si sia tenuto all’interno di un’area di attendibilità scientifica, alla luce delle migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorità medico-scientifiche istituzionalmente preposte. Ciò che la Corte può e deve verificare, pertanto, è, innanzitutto, se la scelta del legislatore di introdurre l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni … sia suffragate e, coerente, o meno, rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore.” indica esattamente ciò che essa però non ha fatto!

Innanzitutto la Corte Costituzionale pare non essersi accorta del fatto che in Italia si è giunti ad imporre nell’ambito di un obbligo “vaccinale” il trattamento con sostanze che mai erano stati autorizzati per lo scopo di cui all’art. 4 D.L. 44/2021 (la prevenzione del contagio/infezione con il virus SARS-CoV-2), e che pertanto le autorità italiane hanno imposto del tutte illegittimamente un trattamento off label!

La Corte Costituzionale, nel suo malcelato tentativo di “salvare” ad ogni costo (…anche quello di continuare a lasciar esposti i cittadini anche per il futuro al più grande crimine contro l’umanità) i responsabili dell’obbligo “vaccinale”, non si è accorta o quantomeno ha fatto finta di non essersi accorta che in realtà l’obbligo “vaccinale”-Covid-19 con sostanze che non sono state autorizzate per l’indicazione clinica della prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2 è vietato ab origine, perché è vietata l’applicazione off label in modo generalizzato sulla popolazione e, dunque, a maggior ragione è vietata e gravemente illegittima l’imposizione di un trattamento off label a mezzo di un obbligo “vaccinale”.

 

A tal riguardo va evidenziato che risulta dalla documentazione dell’EMA che non c’era mai una prova che questi “vaccini”-Covid-19 potessero inibire l’infezione virale e la contagiosità delle persone “vaccinate”, e che dai Risk Management Plant (RMP) dei produttori risultava l’evidente enorme rischio nell’inoculare queste sostanze in una campagna “vaccinale” di massa! Dunque, sono proprio i principi a cui fa riferimento la Corte Costituzionale che avrebbero dovuto, certo in debita considerazione dei documenti istituzionali dell’EMA, della Commissione Europea e dei produttori delle sostanze, portare alla dichiarazione dell’evidente illegittimità costituzionale dell’obbligo “vaccinale” imposto ai sanitari denuncianti.

 

  1. È dal punto 10 della sentenza che risulta espressamente che la Corte Costituzionale, anziché basare la valutazione della ragionevolezza e proporzionalità dell’imposizione del trattamento su fatti che risultano dagli atti e documenti istituzionali dell’EMA, Commissione Europea e dei produttori, si è basata incredibilmente solo su “i contributi elaborati dall’AIFA, dall’ISS, dal Segretario Generale del Ministero della salute e dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, tutti depositati dall’Avvocatura generale dello Stato in allegato all’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri” laddove, invece, a valutare e ad autorizzare la sostanza erano l’EMA e la Commissione Europea sulla base, tra le altre, dei documenti depositati da i produttori!

 

  1. Visto quanto indicato espressamente dalla Commissione Europea nelle Decisioni di Esecuzione per l’autorizzazione di immissione sul mercato, dall’EMA nei suoi Assessment Report, dai produttori nel loro Risk Management RMP, e dalla Commissione Europea, dai produttori e dagli Stati membri dell’UE (tra cui l’Italia) nei contratti quadro di acquisto (APA), risulta evidente l’assoluta infondatezza ed erroneità della conclusione tratta dalla Corte Costituzionale e secondo le quali i “vaccini”-Covid-19 non sarebbero sperimentali! È drammatico il fatto che la Consulta – con una incredibile superficialità (intenzionale o non, cambia ai fini di questo procedimento poco) – neghi quanto, invece, è innegabile sulla base della documentazione istituzionale ufficiale e che fa parte della procedura di autorizzazione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

 

  1. È evidente che la Corte Costituzionale ha gravemente omesso di prendere in considerazione il contenuto dei documenti fondamentali della Commissione Europea, dell’EMA, dei produttori e anche della Repubblica Italiana (vedi contratto di acquisto firmato con Pfizer/BioNTech) laddove non ha preso atto del fatto che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono stati autorizzati ai fini della prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2 (fatto peraltro desumibile anche dalle rispettive determine dell’AIFA, con le quali questa null’altro ha fatto che pubblicare in lingua italiana la delibera della Commissione Europea), che l’EMA ha escluso il fatto che ci sia prova dell’inibizione dell’infezione virale e della contagiosità nei suoi Assessment Report, che i produttori hanno dichiarato (e lo dichiarano a tutt’oggi!) che a loro mancano dei dati fondamentali in punto sicurezza (vedi il Risk Management Plan – RMP) e che, dunque, la Commissione Europea ha previsto – vista la richiesta del Legislatore Europeo – la PRESCRIZIONE MEDICA quale CONDICIO SINE QUA NON per l’inoculo di queste sostanze, e che dal contratto quadro di acquisto (APA) stipulato con i produttori sia dalla Commissione Europea in nome e per conto dei paesi membri (e dunque anche dell’Italia), sia dalla stessa Repubblica Italiana, risulta in modo inequivocabile che lo stadio in cui i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono stati forniti e inoculati ai cittadini era ed è uno stadio SPERIMENTALE!

 

La Corte (In-)Costituzionale nelle sue sentenze non è entrata minimamente sugli aspetti fondamentali esposti e documentati dai denuncianti, e pertanto le sue sentenze non possono costituire la base di una richiesta di archiviazione!

 

Questo Giudice, ai sensi dell’art. 101 Costituzione è assoggettato soltanto alla Legge! E, dunque, in primis alla Costituzione e ai Trattati internazionali riconosciuti dalla Repubblica Italiana che tutelano i Diritti Umani.

Pertanto, questo Giudice ha il preciso obbligo di disattendere le conclusioni alle quali i giudici della Consulta – in netta violazione dei più basilari principi della ns. Costituzione e dei Diritti Umani, ma anche della legge sui farmaci (tra cui il divieto del trattamento off label generalizzato, il divieto della sperimentazione di farmaci senza il rispettivo informato e libero consenso dei partecipanti consapevoli della sperimentazione, il divieto della modifica del genoma umano) – sono arrivati a violare brutalmente i Diritti Umani dei cittadini italiani, tra i quali erano i sanitari i primi a subire un’imposizione autoritaria (… se vogliamo prescindere dal trattamento dei poveri anziani con queste sostanze nelle RSA … che in realtà era un trattamento imposto e che, guarda caso, in alcune case di riposo, anche nel Sudtirolo, ha comportato una morria in una notevole correlazione temporale con l’iniezione!).

 

Vista l’assenza di una provata utilità ai fini della prevenzione dell’infezione virale, e, dunque, della prevenzione della trasmissione del virus, e considerata l’evidente natura sperimentale dei “vaccini”-Covid-19, sostanze basate su tecnica genetica con un alto rischio di modifica del genoma umano, l’imposizione del trattamento con queste sostanze è del tutto incostituzionale e confliggente con i principi del Diritto Comunitario, perché priva di ogni RAGIONEVOLEZZA e PROPORZIONALITÀ!

 

Per la legittimità costituzionale e euro-unionale della limitazione dei Diritti e delle Libertà Fondamentali, devono sussistere, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Strasburgo – oltre al requisito della previsione per legge, anche i requisiti della ragionevolezza, e cioè dell’idoneità rispetto allo scopo, e della proporzionalità.

La ragionevolezza e la proporzionalità costituiscono i pilastri fondamentali del nostro ordinamento giuridico che presidiano ad ampio spettro i diritti del cittadino avverso gli abusi del potere legislativo o del potere esecutivo. Essi, non sono altro che frutto di un sentimento intercomunitario di giustizia sostanziale del quale il giurista, prima di ogni altro, si deve fare interprete tramite le guarentigie del giusto processo, del diritto di difesa, di non discriminazione ed effettività della tutela ex artt. 324 Cost., art. 6, 7 CEDU ed art. 41 della Carta di Nizza.

In sede di valutazione di legittimità delle leggi la RAGIONEVOLEZZA diventa sinonimo di proporzionalità ovvero congruità “tra il mezzo e il fine” costituendo l’unico limite invalicabile per il Legislatore.

L’imposizione del trattamento con una delle sostanze allo stato immesse sul mercato quali “vaccini”-Covid-19 non è un mezzo ragionevole e tantomeno congruo al fine della prevenzione dell’infezione virale e, dunque, della trasmissione del virus SARS-CoV-2.

 

Ad oggi in questo procedimento non è stata effettuata

  • né la ricerca della verità materiale sulla dirimente questione se i cosiddetti “vaccini-Covid-19 sono stati studiati e autorizzati per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2 o meno,
  • né la ricerca della verità materiale sulla questione altrettanto dirimente della natura di fatto sperimentale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, della loro reale natura e del loro disastroso profilo di sicurezza/rischio!

LA RICERCA DELLA VERITÀ MATERIALE COSTITUISCE L’OBBLIGO CARDINALE DEL MAGISTRATO, PM e GIUDICE!

F.

Danno subito dai sanitari denuncianti

È già stato spiegato in grandi linee nelle premesse ciò che hanno subito i sanitari sospesi.

La brevissima esemplificativa indicazione dei fatti accaduti e dei danni subiti da parte di due sanitarie (un’infermiera e un medico) del gruppo denunciante, viene prodotta a titolo esemplificativo qui sub doc. 53.1 e 53.2.

Tantissimi dei sanitari denuncianti sono rimasti sospesi per molti mesi dal lavoro e dalla possibilità di esercitare la loro professione e, dunque, hanno perso la possibilità di provvedere al sostentamento finanziario anche della loro famiglia con figli minori! Alcuni hanno anche deciso, dopo un certo periodo ed avendo perso la speranza in una giustizia tempestiva, di lasciare la professione di sanitario, e dunque la professione per cui si sono formati professionalmente.

Altri, oltre al danno subito per la perdita dello stipendio, versamento da parte del datore di lavoro dei contributi sociali ecc., hanno perso la loro chance di proseguire nella loro carriera professionale.

Tanti dei sanitari denuncianti non avevano la possibilità di poter rimanere senza pagamento dello stipendio per mesi (soprattutto i genitori anche single di figli minorenni) e, dunque, erano costretti a farsi inoculare le sostanze sperimentali, rischiando pure la modifica del loro genoma umano e altri effetti gravi irreversibili sulla loro salute che peraltro si possono verificare a distanza di anni, perché gli effetti a lungo periodo, come espressamente confermato dai produttori, non sono  conosciuti! Questo è p.e. il caso della Sig.ra – OMISSIS -.

Altri, nonostante la famiglia con figli minorenni in Alto Adige, hanno deciso – per motivi di sopravvivenza economia, di andare a lavorate all’estero (Svizzera, Austria dove potevano lavorare anche senza essere “vaccinati”) con la conseguenza di vedere i propri figli, anche minorenni, soltanto nei pochi giorni in cui non lavorano.

Una volta che il PM condurrà finalmente le indagini sui gravi fatti denunciati, che comunque costituiscono reati procedibili d’ufficio (falso ideologico, commercio o somministrazione di medicinali guasti, consumate o tentale lesioni personali plurioffensive tentato, e nel caso di tanti cittadini consumato omicidio  per dolo eventuale), i sanitari denuncianti documenteranno nel dettaglio il danno da ciascuno di loro subito.

Comunque, è in re ipsa, che la sospensione senza stipendio dal lavoro con persino negata la possibilità di lavorare in tal periodo di sospensione altrove per provvedere al proprio sostentamento finanziario/economico, costituisce un grave danno sia per il/la sanitario/a che ha subito la sospensione, sia per la sua famiglia, tra cui minorenni.

Inoltre nel caso di sanitari che erano costretti a farsi iniettare un “vaccino”-Covid-19, per tutto quanto qui ulteriormente esposto e documentato, è evidente che hanno subito una particolare grave violenza privata, in quanto la loro vita e salute a causa dell’inoculo è concretamente esposta ad un importante pericolo.

G.

Obbligo di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.),

l’indispensabile accertamento della veritá materiale in dovuto rispetto degli artt. 24 comma 1 e 101 Cost.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.).

Visti i gravi fatti denunciati e documentati e l’evidente omissione di indagini condotte al riguardo da parte dei Carabinieri NAS (incaricati dal PM), e considerato quanto nell’Opposizione all’Archiviazione e qui ulteriormente esposto e documentato per dimostrare la fondatezza della denuncia penale, sia rispetto ai FATTI, sia rispetto all’elemento soggettivo (DOLO e DOLO EVENTUALE), questo giudice non può che ordinare al PM di voler finalmente iniziare seriamente le indagini!

Perché ad oggi indagini non sono state fatte, come risulta in modo inequivocabile dal fascicolo delle (non-) indagini e dal vergognoso contenuto della relazione dei Carabinieri NAS a firma del loro ex capo DAVIDE PERASO, che evidentemente non ha indagato sui gravi fatti denunciati, tra cui l’imposto uso off label dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

 

Considerato che il sistema amministrativo-governativo nazionale e comunitario continua ad operare in modo brutalmente illegale, il Giudice e il Pubblico ministero, che ai sensi dell’art. 101 Costituzione sono assoggettati SOLO ALLA LEGGE (E IN PRIMIS ALLA COSTITUZIONE) hanno, a maggior ragione, il PRECISO DOVERE di accertare la VERITÁ MATERIALE, e non possono trincerarsi dietro criminali scelte politiche che brutalmente violano i DIRITTI UMANI!

Altrimenti lo stesso giudice e il PM si rendono CORRESPONSABILI DEI GRAVISSIMI REATI denunciati.

 

Quello che stiamo vivendo da tre anni è un ATTENTATO CONTRO LA COSTITUZIONE DELLO STATO (art. 283 c.p.).

La violenza sta nel fatto di aver imposto – senza alcuna evidenza scientifica dell’efficacia positiva e al di fuori dell’indicazione terapeutica autorizzata – ai cittadini sulla base di un sistematico inganno con una disinformazione senza precedenti (!) non soltanto lockdown, l’uso di mascherine ecc., ma poi persino un trattamento sperimentale a base genica che ha il concreto potenziale di modificare il genoma umano e che uccide e comporta altre gravissime lesioni irreversibili! E gli effetti a medio e lungo termine sono ancora tutti da vedere, perché gli stessi produttori dichiarano nei loro piani di gestione del rischio (RISK MANAGEMENT PLAN) che mancano i dati sugli effetti al lungo periodo, e, anche per questo, si sono fatti dare la completa liberatoria nei contratti quadro di compravendita (APA).

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Lista VITA

https://www.renate-holzeisen.eu

 

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