Processi pendenti in Corte di giustizia europea rivelano lo stato drammaticamente antidemocratico dell’Unione europea
Secondo il Tribunale dell’UE (con un giudice relatore per molti anni al servizio in ruolo apicale della controparte processuale, la Commissione UE), gli Stati membri possono anche utilizzare misure coercitive per far sì che i medici utilizzino sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica.
L’UE è sulla via diretta in un totalitarismo disumano.
Due cause pendenti davanti alla Corte di giustizia europea (C-139/24 P e C-148/24 P) riguardano la violazione dei seguenti valori fondamentali, essenziali per uno Stato di diritto e democratico:
- Indipendenza e imparzialità dei giudici nei tribunali dell’UE
- Diritto fondamentale dei cittadini dell’UE ad un’efficace tutela giuridica
- Divieto di esperimenti farmacologici su esseri umani senza il loro consenso informato e quindi libero
Le due cause traggono origine da due ricorsi di annullamento (art. 263 (4) TFUE) presentati da un padre italiano di minori contro l’autorizzazione incondizionata all’immissione in commercio per cinque anni concessa con decisioni di esecuzione della Commissione Europea per i due cosiddetti “vaccini”-Covid-19 a mRNA Comirnaty di Pfizer/BioNTech (T-109/23) e Spikevax di Moderna (T-108/23)1.
1 A titolo esemplificativo qui si fa riferimento ai documenti nel procedimento relativo all’azione di annullamento presentata avverso l’autorizzazione di immissione sul mercato di Comirnaty di Pfizer/BioNTech
https://drive.google.com/file/d/1r- K8r4DB3z7VDqVLu1vvylYPnP472Hy2/view?usp=drivesdk
A causa della propaganda “vaccinale” della Commissione Europea e del governo italiano, gravemente ingannevole in merito all’effettiva natura, efficacia e profilo di rischio di queste due sostanze, approvate anche per l’uso sui bambini, la madre dei due minori aveva ottenuto dai giudici in Italia l’autorizzazione a far iniettare ai bambini queste sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica, anche contro la volontà del padre.
Nonostante la disperata opposizione del padre, i giudici italiani accolsero la domanda della madre, fidandosi ciecamente della narrazione ufficiale della asserita natura, efficacia e sicurezza di queste sostanze sperimentali. I giudici italiani non hanno, invece, accolto la richiesta del padre di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di giustizia europea la questione della legittimità dell’autorizzazione all’immissione in commercio, allora ancora condizionata, di queste due sostanze (art. 267 TFUE).
Il padre ha quindi presentato nel 2023 due ricorsi di annullamento (art. 263 par. 4 TFUE) al Tribunale dell’Unione Europea contro l’autorizzazione di immissione sul mercato, ora non più condizionata, di queste due sostanze.
Il risultato dei procedimenti di primo grado rivela lo stato drammaticamente antidemocratico dell’Unione europea, anche nel suo organo giudiziario, e hanno conseguenze drammatiche per tutti i cittadini dell’UE, che devono essere portate all’attenzione pubblica.
Le decisioni del Tribunale dell’UE sono già state impugnate con ricorsi presentati in Corte di Giustizia Europea che pendono con C-139/24 (riguardo Comirnaty di Pfizer/BioNTech) e C-148/24 (riguardo Spikevax di Moderno).
https://drive.google.com/file/d/1GzNE5VXrcWFlsSYc- CkjTMhJg9jRI7WX/view?usp=drivesdk
1. Composizione altamente problematica delle corti dell’Unione europea
L’indipendenza e l’imparzialità dei giudici sono requisiti fondamentali per un giusto/equo processo (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE).Tuttavia, è assurdo che questi requisiti fondamentali per un processo equo/giusto non sono garantiti proprio nella giurisdizione dell’Unione Europea.
Le due cause attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia europea (la controparte processuale è la Commissione europea) riguardano, tra l’altro, l’illegittimità della modifica della definizione di medicinali di terapia genica introdotta dalla direttiva 2009/120/CE della Commissione. Di conseguenza, le sostanze che semplicemente sono dichiarate formalmente come “vaccini contro le malattie infettive“, indipendentemente dagli ingredienti e dalla loro modalità d’azione, sono state escluse dall’applicazione del regolamento molto più severo previsto per l’autorizzazione dei medicinali di terapia genica.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0120&from=HU
Questa direttiva è stata emanata nel 2009 dalla Commissione europea sotto la presidenza di José Manuel Barroso.
Il giudice relatore nel procedimento di primo grado era il Dr. Johannes Christoph Laitenberger, che è stato per molti anni un dipendente politico di livello apicale della Commissione europea con varie funzioni fino al suo passaggio alla posizione di giudice del Tribunale dell’UE nel 2019.
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7035/it/
Dal 2004 al 2005, il giudice relatore nei due processi è stato membro del gabinetto del Presidente della Commissione José Manuel Barroso. Dal 2005 al 2009 è stato portavoce e capo del servizio portavoce della Commissione. Dal 2009 al 2014 è stato capo di gabinetto del presidente della Commissione José Manuel Barroso.
La Commissione europea con il Presidente Barroso ha emanato la Direttiva 2009/120/UE.
Nel 2014, Laitenberger è stato nominato vicedirettore generale del servizio giuridico della Commissione, prima di dirigere la direzione generale della Concorrenza dal 2015 al 2019.
Secondo il principio di base riconosciuto a livello internazionale nei sistemi giuridici democratici, sia la Corte/Tribunale sia il singolo giudice devono essere oggettivamente imparziali, ossia offrire garanzie sufficienti in caso che per una persona ragionevole possano sorgere dubbi sull’obiettività. Anche le apparenze sono importanti.
Il giudice di primo grado dell’UE ha stabilito che, nonostante la contestazione della palese mancanza della necessaria indipendenza e imparzialità ex art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE rispetto al giudice relatore nei due procedimenti giudiziari, il giudice non doveva essere sostituito.
Tuttavia, questa decisione non corrisponde al senso di giustizia del cittadino medio e di molti giuristi.
2. Il diritto fondamentale a un’effettiva protezione giuridica negato ai cittadini dell’UE
Le aree in cui l’UE ha poteri legislativi vengono costantemente ampliate, mentre ai cittadini dell’UE non viene solitamente garantita un’efficace tutela legale contro gli atti degli organi dell’UE che li riguardano direttamente, a causa di una giurisdizione che limita illegalmente il loro diritto di agire in giudizio
Da decenni la situazione sta diventando sempre più intollerabile. Oltre 20 anni fa, l’allora avvocato generale della Corte di giustizia europea, Sir Francis Geoffrey Jacobs, spiegò nelle sue conclusioni nella causa C-50/00 P (si vedano i paragrafi da 37 a 75 e i paragrafi 100 e 101) come la giurisprudenza restrittiva, che viola l’articolo 263 del TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, neghi ai cittadini dell’UE un’effettiva tutela giuridica, in particolare proprio contro gli atti degli organi dell’UE che hanno un impatto negativo su un gran numero di individui e quindi causano un danno diffuso.
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=8654EA28F4AA7840E3408D3AA12B1 DDE?text=&docid=47224&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&ci d=10062518
I ricorsi di annullamento presentati dal padre italiano al Tribunale dell’UE contro l’autorizzazione incondizionata all’immissione in commercio per 5 anni (rinnovabile) dei due cosiddetti “vaccini” Covid-19 a mRNA (Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna) riguardano atti illegali della Commissione UE che interessano tutti i cittadini dell’UE (circa 448 milioni di persone) e le loro generazioni future. I danni già noti causati da questi atti illegali sono enormi. E i danni potenziali sono quasi insondabili!
A seguito di critiche giustificate da parte di molti giuristi dell’UE, l’articolo 263, paragrafo 4, del TFUE è stato modificato in modo che ogni cittadino dell’UE possa presentare un ricorso contro gli atti giuridici di natura regolamentare che lo riguardano direttamente e che non comportano misure di esecuzione.
L’articolo 263 (4) del TFUE recita ora come segue:
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.
Le decisioni di esecuzione della Commissione UE impugnate nei due ricorsi di annullamento sono indiscutibilmente di natura regolamentare, in quanto consistono, tra l’altro, in allegati che sono essenzialmente di applicazione generale e in alcuni casi sono addirittura rivolti direttamente agli operatori sanitari e agli utenti (autorità sanitarie, ecc.), nonché ai vaccinandi.
https://ec.europa.eu/health/documents/community- register/2022/20221010157165/anx_157165_it.pdf
Il riassunto delle caratteristiche del prodotto (art. 11 Direttiva 2001/83/CE) e il foglietto illustrativo (art. 59 Direttiva 2001/83/CE) costituiscono parte integrante dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali.
Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto è la base per consentire/garantire agli operatori sanitari (e quindi ai pazienti/vaccinandi) un uso sicuro ed efficace del medicinale.
Il foglietto illustrativo fornisce informazioni complete sull’uso sicuro e appropriato del medicinale. È destinato principalmente ai pazienti/vaccinandi.
Nonostante questa evidente situazione di fatto e di diritto, il giudice di primo grado dell’UE è giunto alla conclusione che le impugnate decisioni di esecuzione della Commissione UE, che autorizzavano i due cosiddetti “vaccini” Covid-19, sarebbero rivolte solo ai rispettivi produttori (BioNTech e Moderna).
Nell’impegno di negare al padre la legittimazione ad agire, il tribunale si è spinto fino a sostenere (cfr. par. 56 dell’ordinanza) che le decisioni di esecuzione della Commissione UE non includerebbero una classificazione farmacologica delle sostanze in questione (Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna), ma si limiterebbero solo a concedere un’autorizzazione per l’immissione sul mercato di tali sostanze.
https://drive.google.com/file/d/1DyEd0MzhqSBXzni1S4XQaZbOx6xHVlBB/view?usp=drive sdk
Tuttavia, ciò corrisponde a un fraintendimento dei principi più elementari del diritto farmaceutico, perché è proprio la decisione di autorizzazione per l’immissione sul mercato che determina con effetto giuridico erga omnes la classe (categoria) farmaceutica del medicinale e dichiara il medicinale come appartenente a tale classe farmaceutica-terapeutica (nel caso specifico “vaccino” contro “medicinale di terapia genica avanzata”) (cfr. art. 59 della direttiva 2001/83/CE)!
Laddove il Tribunale scrive: “Nella misura in cui l’allegato I della decisione di esecuzione afferma, in particolare, che questo medicinale è un vaccino a base di mRNA la cui indicazione terapeutica è l’immunizzazione attiva in persone di età pari o superiore a sei anni per la prevenzione della SARS-CoV-2, si deve presumere che questa informazione sia inclusa nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e quindi avvalori l’autorizzazione concessa” dimostra che evidentemente bisognava negare, a prescindere, alle impugnate decisioni di esecuzione della Commissione europea il loro effettivo contenuto e la loro importanza.
Questo perché l’autorizzazione all’immissione in commercio non viene “concretizzata”, ma viene concessa, o non concessa, per un medicinale con le proprietà farmaceutico-terapeutiche dichiarate nell’autorizzazione all’immissione in commercio (“vaccino” o “medicinale per terapia avanzata – terapia genica”).
Inoltre, le caratteristiche del medicinale dichiarate nell’autorizzazione all’immissione in commercio hanno validità generale, perché si applicano non solo all’azienda farmaceutica che presenta la domanda, ma anche agli Stati membri dell’UE, a tutte le autorità, agli operatori sanitari e ai vaccinandi/vaccinati.
L’articolo 59 della Direttiva 2001/83/CE stabilisce che il foglietto illustrativo deve essere redatto in conformità al riassunto delle caratteristiche del prodotto. Tra le altre cose, deve contenere la classe farmaceutico-terapeutica o il modo d’azione in una forma facilmente comprensibile per il paziente/vaccinando, al fine di identificare il medicinale.
Nel foglietto illustrativo, Comirnaty (BioNTech/Pfizer) e Spikevax (Moderna) sono indicati come vaccini Covid-19 a mRNA, contrariamente alla loro effettiva modalità d’azione e composizione.
Sia le informazioni per gli operatori sanitari che il foglietto illustrativo sono completamente fuorvianti nel caso di Comirnaty e Spikevax!
Le decisioni di esecuzione della Commissione europea hanno un effetto generalmente astratto.
Aggirando tutte le precauzioni e le condizioni di sicurezza, con esse sono state immesse sul mercato sostanze sperimentali pericolose, basate sull’ingegneria genetica, come “vaccino” da utilizzare con il predicato “sicuro” su tutta la popolazione (inclusi i bambini più piccoli) nella “campagna vaccinale” Covid-19 promossa dalla Commissione Europea.
Oltre al fatto che non sono stati effettuati nemmeno gli studi clinici inizialmente richiesti per l’autorizzazione condizionata delle due sostanze al fine di confermarne l’efficacia e la sicurezza, non sono stati effettuati né studi di genotossicità, né studi di cancerogenicità, né studi di mutagenicità (cioè studi sul rischio di modificazione del DNA).
Questo ha un effetto astratto-generale sull’intera popolazione dell’UE, poiché ha portato sul mercato dell’UE sostanze sperimentali altamente pericolose basate sull’ingegneria genetica da applicare in massa con le cosiddette “campagne vaccinali”. La principale differenza tra la procedura di autorizzazione per un medicinale di ingegneria genetica e quella per i vaccini convenzionali è che i fattori di rischio da considerare per i prodotti di ingegneria genetica includono il grado di integrazione delle sequenze di acido nucleico o dei geni nel genoma umano, la funzionalità a lungo termine e il rischio di oncogenicità.
3. Violazione del divieto di sperimentazione farmacologica sull’essere umano senza il suo consenso libero e informato – scioccante opinione totalitaria del Tribunale UE che si trova in totale contraddizione con i principi del diritto UE
Data la sua importanza fondamentale, la protezione del genoma umano è sancita a livello sovranazionale e internazionale. Si veda la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina del Consiglio d’Europa del 1997, nonché la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani della 29a Conferenza generale dell’UNESCO del novembre 1997.
Il diritto fondamentale delle persone a non essere sottoposte a sperimentazione farmacologica senza il loro consenso libero e informato è sancito a livello europeo e internazionale (Regolamento UE n. 536/2014, Codice di Norimberga).
Con la classificazione di queste sostanze come “vaccini”, il che non corrisponde al reale meccanismo d’azione di Comirnaty e Spikevax, la popolazione dell’UE viene grossolanamente ingannata e non può quindi prestare un consenso libero e informato all’inoculazione di queste sostanze!
La popolazione dell’UE, brutalmente ingannata, con le decisioni di esecuzione impugnate di fatto è stata e viene esposta ad una criminale sperimentazione
farmacologica di massa e degradata a cavia.
Questo effetto generalmente astratto non richiede un atto di esecuzione, ma risulta direttamente e immediatamente dalle decisioni di esecuzione.
Le decisioni di esecuzione violano radicalmente il Regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano e il Codice di Norimberga.
Il travisamento dei fatti nelle impugnate decisioni di esecuzione ha portato e porta automaticamente a un trattamento involontario di massa con una sostanza sperimentale.
Le decisioni di esecuzione impugnate della Commissione europea hanno anche un effetto diretto generalmente astratto con rilevanza penale perché, nonostante il fatto che gli studi clinici inizialmente richiesti per confermare la propagandata efficacia e sicurezza (e quindi il propagandato rapporto beneficio/rischio positivo) di Comirnaty e Spikevax non siano mai stati eseguiti, è stata comunque concessa un’autorizzazione all’immissione in commercio incondizionata per cinque anni (rinnovabile), e la Commissione ha dichiarato in una nuda e cruda bugia che le condizioni per l’autorizzazione all’immissione in commercio incondizionata sarebbero state soddisfatte.
https://ec.europa.eu/health/documents/community- register/2022/20221010157165/dec_157165_it.pdf
I gruppi placebo sono stati sciolti pochi mesi dopo l’inizio della “campagna di vaccinazione” con il cinico pretesto che i partecipanti al gruppo di controllo per ragioni etiche non avrebbero potuto essere esposti al rischio della malattia Covid-19.
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-brief-Vaccine-trial-design- 2021.1
Con le impugnate decisioni di esecuzione, la Commissione europea ha autorizzato il Comirnaty e lo Spikevax per l’uso di massa sulla popolazione dell’UE per cinque anni e prorogabili, senza condizioni, nella più brutale violazione dei principi fondamentali del diritto farmaceutico dell’UE, sebbene l’efficacia e la sicurezza di queste sostanze non siano mai state confermate da studi clinici.
Non si potrebbe procedere in modo più cinico e criminale, visto che si inganna e si danneggia potenzialmente circa 448 milioni cittadini dell’UE!
Infine, il Tribunale UE stesso presenta nella sua motivazione il motivo per cui sia il ricorrente che i suoi figli, così come ogni cittadino dell’UE, sono direttamente interessati dalle due decisioni di esecuzione della Commissione UE.
Nel paragrafo 47 della sua decisione, il Tribunale mostra un atteggiamento assolutamente inaccettabile e spaventosamente totalitario.
Il Tribunale sostiene che le autorità degli Stati membri avrebbero piena discrezionalità nel decidere se sia opportuno imporre ai medici l’uso del Comirnaty o dello Spikevax, se necessario con misure coercitive!
Ciò contraddice i principi fondamentali del diritto dell’UE e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Imporre con misure coercitive ai medici l’uso di una sostanza che è chiaramente sperimentale e basata su ingegneria genetica corrisponde alla mentalità dei regimi totalitari, ma non ai trattati dell’UE, alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo!
Questo paragrafo del ragionamento della Corte ha – come obiter dictum – un effetto estremamente pericoloso e non può rimanere in vigore!
Infatti, se dovesse rimanere in vigore, ciò equivarrebbe a un evidente allontanamento della giurisdizione dell’UE da tutti i principi fondamentali del diritto comunitario!
Poiché, secondo il Tribunale, sarebbe a discrezione degli Stati membri utilizzare “anche con misure coercitive” le sostanze sperimentali Comirnaty e Spikevax, che si basano sull’ingegneria genetica e la cui efficacia e sicurezza non sono mai state confermate da studi clinici, il ricorrente e i suoi figli, così come tutti i cittadini dell’Unione Europea, hanno inequivocabilmente un interesse personale, esistente e attuale alla cancellazione immediata dell’autorizzazione di Comirnaty e Spikevax come “vaccini”.
Seguendo la logica spaventosamente autoritaria della Corte, non c’è preoccupazione più diretta di quella del ricorrente italiano, dei suoi figli, anzi di tutti i cittadini dell’UE, che si vedono alla mercé dell’autorità dei loro Stati membri, i quali, secondo l’opinione giuridicamente errata del Tribunale UE, possono applicare anche con misure coercitive ai cittadini sostanze sperimentali di ingegneria genetica, come il Comirnaty e lo Spikevax!
Se la Commissione europea non avesse trattato e autorizzato il Comirnaty (Pfizer/BioNTech) o lo Spikevax (Moderna) come un vaccino convenzionale, ma li avesse trattati e dichiarati per quello che sono, ovvero sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica:
- la loro autorizzazione (anche solo condizionata) all’uso nel contesto di “campagne vaccinali” per l’intera popolazione non sarebbe mai stata possibile,
- la madre dei figli minori del ricorrente probabilmente non avrebbe mai avuto l’idea di chiedere al giudice l’autorizzazione per sottoporre i due figli minori a questa iniezione, anche contro la disperata opposizione del padre,
- i giudici dello Stato membro italiano non avrebbero mai autorizzato il trattamento di bambini sani con sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica, e
- l’intera popolazione dell’UE con la massima probabilità non sarebbe stata disposta all’iniezione (anche ripetuta) a se stessi e ai propri figli di queste sostanze.
La Corte di Giustizia europea deve ora pronunciarsi in secondo e ultimo grado sulla ricevibilità dei ricorsi di annullamento presentati dal padre italiano.
Raramente una decisione della Corte di Giustizia europea sull’ammissibilità di un ricorso di annullamento promosso da un ricorrente individuale non privilegiato ha avuto un’importanza fondamentale di così enorme portata.
Perché qui bisogna porsi la domanda: UE, quo vadis?
C-139 24 P Impugnazione Decisione Tribunale UE T-109 23
Avv. DDr Renate Holzeisen
Bolzano – viale Stazione 7 – holzeisen@holzeisen-legal.com
Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Consiglio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige