Parte II – Motivi che devono necessariamente portare finalmente all’inizio di serie indagini penali (mai fatte) su quanto denunciato già a novembre 2021 da n. 83 sanitari oppositori al diktat del “vaccino”-Covid-19 – udienza del 15 gennaio 2024 avanti il GIP/Tribunale di Bolzano

Questa seconda parte si riferisce alla radicale infondatezza dell’istanza di archiviazione delle indagini penali (in realtà mai condotte), perché si riferisce a delle sentenze della Corte Costituzionale gravemente erronee anche perché basate su presupposti non corrispondenti alla realtà dei fatti così come risultano, peraltro, anche da documentazione istituzionale delle autorità responsabili per l’autorizzazione centralizzata a livello dell’UE dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

A.

Assoluta mancanza di autorevolezza e importanza delle decisioni della Consulta nel procedimento de quo in punto obbligo “vaccinale”-covid-19

Come già esposto nell’atto di opposizione all’istanza di archiviazione e come sarà qui in seguito ulteriormente esposto e documentato, i Denuncianti Sanitari sono vittime di una gravissima violazione della legge, tra cui anche il D.L. 44/2021, da parte delle autorità nazionali e locali responsabili della Sanità Pubblica.

Il P.M., rinunciando di fatto – senza alcuna motivazione – alle indagini, che in un primo momento aveva disposte con la massima urgenza sui gravissimi fatti esposti e documentati nella denuncia (indagini però mai effettuate, come risulta in modo inequivocabile dal fascicolo delle “non”- indagini) ha basato la sua istanza di archiviazione sulla mera circostanza che la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate o inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate da diversi Tribunali e TAR rispetto all’obbligo “vaccinale” di cui al D.L. 44/2021.

È, dunque, necessario dimostrare innanzitutto l’assoluta mancanza di autorevolezza e importanza, nonché la radicale erroneità delle decisioni della Consulta sul tema dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 perché basate su false premesse.

A.1.

Le decisioni di rigetto (infondatezza o manifesta infondatezza della questione sollevata) della Corte Costituzionale hanno solo efficacia inter partes!

Il PM, anziché adempiere il suo dovere di accertare la VERITÁ MATERIALE ex artt. 24 comma 1 e 101 Cost. nell’ambito del suo dovere di indagare sulla base di quanto è stato denunciato e documentato (art. 112 Cost.), si trincea dietro alle decisioni della Consulta evidentemente incostituzionali (vedi infra) e che erano fortemente condizionate da questioni di legittimità sollevate purtroppo in modo del tutto contraddittorio, decisioni che, comunque, hanno una mera efficacia inter partes nel rispettivo procedimento in cui le questioni erano state sollevate!

Mentre le sentenze di accoglimento sono decisioni di accertamento alle quali la Costituzione ricollega effetti generali sotto certi aspetti costitutivi – perché la legge viene definitivamente e irrimediabilmente eliminata dall’ordinamento -, l’efficacia delle sentenze di rigetto è totalmente diversa, non contenendo alcuna certificazione dello status di conformità della legge alla Costituzione. La pronuncia di rigetto, quindi, non impedisce che la stessa questione venga in futuro risollevata….. Le decisioni di rigetto della Corte Costituzionale posseggono dunque un’efficacia assai limitata, di ordine solo processuale esclusivamente rispetto al caso giudiziario specifico in cui la questione di legittimità è stata sollevata! Essa non è paragonabile né a quella del “giudicato”, efficacia di cui sono dotate le pronunce della giurisdizione comune, né al quel che si denomina il “giudicato costituzionale”, categoria riferibile invece alle decisioni di accoglimento.[1]

Infatti, le stesse questioni ritenute infondate dalla Consulta (e purtroppo anche in parte non adeguatamente sottoposte) possono essere in futuro accolte dalla Consulta e, comunque, le decisioni di rigetto non obbligano in alcun modo né la Procura e tantomeno il giudice in questo procedimento penale, innanzitutto per quanto riguarda il loro contenuto riferito agli asseriti “fatti” presupposti, sui quali si poggiano le decisioni della Consulta. Sono tali asseriti “fatti” che inficiano alla radice la fondatezza e, dunque, l’autorevolezza e la legittimità costituzionale delle sentenze della Consulta.

A.2.

“L’artificio del decidere oggi con gli asseriti dati di ieri” adottato – comunque inutilmente – dalla Consulta per “assolvere” il legislatore politico

 

La Corte Costituzionale conferma che la ratio dell’obbligo “vaccinale” consiste nella prevenzione del contagio virale, ma ha tentato di “assolvere” il legislatore politico inventandosi l’artificio “di decidere oggi con gli asseriti dati di allora”.

È molto importante evidenziare la parte della sentenza n. 14/2023, laddove la Consulta chiarisce la ratio dell’obbligo vaccinale.

La Consultanon solo non ha accolto lo stravolgimento della ratio proposto dal CGARS[2], ma ha ribadito (Corte Cost. n. 14/2023), punti 10.2 in fine, 11, 12.2, che l’obbligo si regge proprio sulla funzione preventiva del contagio esplicata dal vaccino, su cui si ancora il principio solidaristico. In assenza di una tale efficacia, ogni limitazione imposta al non vaccinato, infatti, lungi, dall’essere attuativa di tale principio, proprio in quanto non fondata sulla ratio dell’obbligo, si trasforma in una discriminazione (qualsiasi limitazione a una libertà priva di giustificazione è arbitrio). Tuttavia, lo stesso giudice costituzionale, come il CGARS[3], ha dovuto confrontarsi con una situazione di fatto che destituiva di fondatezza questo presupposto. Si comprende così il ricorso alla prospettiva inedita o, se si vuole, all’artificio interpretativo usato. L’artificio sta nella scelta di decidere oggi con i dati di allora. La Consulta, infatti, non ha affermato che l’obbligo è conforme a Costituzione perché i dati attuali confermano la capacità preventiva del contagio. In tal caso non vi sarebbe stato alcun artificio … I dubbi di costituzionalità sono sorti proprio sulla base dell’ord. del CGARS, che ha “processualmente” accertato l’assenza dell’efficacia preventiva dal contagio, proponendo una motivazione, in contrasto con la finalità perseguita dalla legge, volta a giustificare ex post l’obbligo.

La Consulta ha opportunamente respinto questa motivazione, restando ancorata alla ratio consolidata e corretta dell’obbligo, valutando la legge sulla base dei dati disponibili al momento della sua approvazione. Segno evidente che essa stessa ha condiviso il presupposto da cui partiva il CGARS (mai contraddetto, infatti , né nella sentenza n.14 né nella n.15). Seguendo il CGARS, il ragionamento sarebbe stato di poche parole: l’obbligo è legittimo perché vaccino” diminuirebbe le forme gravi della malattia, ma la Consulta non ha ritenuto possibile farlo (per non stravolgere la ratio dell’obbligo vaccinale, che è la protezione della salute dei terzi), preferendo una articolata motivazione che ha il suo cardine proprio nel riferimento al tempo in cui la legge è stata adottata.”[4]

È già stato evidenziato e documentato nella Denuncia Penale e nell’Atto di Opposizione all’Archiviazione che c’era la prova istituzionale pubblica, nota ai responsabili dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 sin dall’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, del fatto che questi non erano stati autorizzati per la prevenzione dell’infezione virale, perché tale efficacia i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non la hanno mai avuta!

Qui di seguito verrà ulteriormente esposto e documentato che

ciò che secondo la Corte Costituzionale sarebbe stato il “dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore” al momento dell’introduzione dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19, non corrisponde assolutamente all’informazione pubblica istituzionale messa a disposizione al momento dell’introduzione dell’obbligo “vaccinale” dalle competenti (per un’autorizzazione a livello centrale eurounionale) autorità del settore!

 

E, pertanto, l’artificio adottato dalla Consulta nel malcelato tentativo di “assolvere” ad ogni costo il legislatore e le istituzioni responsabili dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19, risulta – alla luce dei fatti – in realtà del tutto inefficace.

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Lista VITA

https://www.renate-holzeisen.eu

 

[1] Cfr. Giustizia costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, Maleria Marcenò, 2012, pagg. 343-345 (doc.2).

[2] Il CGARS (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana), nella piena consapevolezza che i “vaccini”-Covid-19 non prevengono l’infezione virale, ha ritenuto in modo del tutto erroneo (infatti non ha trovato accoglimento questa erronea tesi neppure da parte della Corte Costituzionale anche se questa era principalmente focalizzata ad “assolvere” – ad ogni costo – i responsabili dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19) che il beneficio per la collettività sussisterebbe comunque, e precisamente nella riduzione della “pressione” sugli ospedali. Invece, il testo dell’art. 4 D.L. 44/2021 è chiaro. Un’interpretazione estensiva costituirebbe una grave violazione degli artt. 12 e 14 Preleggi.

 

[3] Il CGARS aveva sollevato la qlc che ha portato alla sentenza della Consulta n. 14/2023.

[4] Cfr. Carlo Iannello, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Osservatorio costituzionale, Fasc.4/2023 d.d. 4 luglio 2023 – doc. 3.

 

Parte I – Motivi che devono necessariamente portare finalmente all’inizio di serie indagini penali (mai fatte) su quanto denunciato già a novembre 2021 da n. 83 sanitari oppositori al diktat del “vaccino”-Covid-19

Va premesso, che la Procura di Bolzano (e i Carabinieri N.A.S. di Bolzano) anziché compiere le dovute indagini in merito al falso ideologico, alla violenza privata, al commercio/somministrazione di medicinali guasti, al tentato omicidio plurimo e alle tentate (e in parte consumate) lesioni personali, denunciati già a Novembre 2021 da un gruppo di 83 sanitari, è corsa a inizio dicembre 2022 a chiedere l’archiviazione delle indagini, persino prima ancora del deposito della motivazione delle sentenze che la Consulta aveva emesse sulle prime questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Con la denuncia penale i sanitari avevano esposto e documentati fatti mai presi in considerazione dalla Consulta, anche a causa di questioni sollevate dai diversi giudici del merito purtroppo spesso anche in modo contraddittorio.

Dunque, nella memoria abbiamo spiegato per quale motivo le sentenze di rigetto delle questioni di legittimità costituzionale della Corte Costituzionale non hanno alcun valore per il procedimento instaurato con la denuncia penale del gruppo di sanitari e per quali motivi devono essere rigorosamente disattesi nelle loro conclusioni.

Prima ancora abbiamo ribadito brevemente il danno subito dai sanitari denuncianti.

Questa prima parte della pubblicazione è dedicata a questo aspetto. Nella prossima parte II pubblicheremo estratti in merito all’assoluto difetto di valore ed efficacia delle sentenze della Consulta nel procedimento instaurato dal gruppo dei sanitari.

 

Estratto – PARTE I

I denuncianti sanitari (medici, infermieri, ostetriche, operatori socio sanitari, fisioterapisti) erano stati sottoposti dai responsabili nazionali e locali della Sanità Pubblica all’imposizione del trattamento con sostanze autorizzate come “vaccini”-Covid-19, con riferimento all’obbligo vaccinale introdotto dal Governo Draghi (con successiva conferma da parte del Parlamento) con il D.L. 44/2021 come segue:

Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

  1. …. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario … sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2….

Significativo – oltre al titolo dell’art. 4 e l’indicazione dello scopo dell’obbligo “vaccinale” nel comma 1 (vedi sopra) e che è la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, la quale, a sua volta, avrebbe, dunque, dovuto essere funzionale alla tutela della salute pubblica e al mantenimento di “adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, sono anche i commi 6, 8 e 10 dell’art. 4 del D.L. 44/2021, laddove il Legislatore una volta di più evidenzia lo scopo della vaccinazione che è quella di “evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Nel comma 11 si parla del fine “di contenere il rischio di contagio”.

Art. 3 ter -(Adempimento dell’obbligo vaccinale)

1.L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

I denuncianti sanitari si sono opposti sin da subito (Aprile 2021) con ripetute comunicazioni pec indirizzate ai responsabili della Sanità Pubblica a livello locale e nazionale in modo argomentato e documentato all’imposizione di tale obbligo, perché sapevano che le sostanze autorizzate dalla Commissione Europea e usate in Italia quali “vaccini”-Covid-19, non erano state autorizzate per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, dato che tale efficacia non l’avevano (e ce l’hanno a tutt’oggi), e che, dunque, a loro veniva imposto un generalizzato gravemente illegittimo off label use di sostanze ai fini dell’assolvimento di un obbligo vaccinale, e perché sapevano (bastava leggere la documentazione ufficiale istituzionale dell’EMA, della Commissione Europea e dei produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19) che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 erano sostanze sperimentali, di cui era impossibile garantire l’efficacia e soprattutto la sicurezza.

Nessuno dei rappresentanti del procedimento instaurato per l’accertamento dell’adempimento dell’obbligo vaccinale-Covid-19 e la sospensione in caso di inadempimento (i responsabili dell’Azienda Sanitaria, in primis FLORIAN ZERZER, MARIA GRAZIA ZUCCARO, e i responsabili degli Ordini professionali dei sanitari, in primis CLAUDIO VOLANTI e MONICA OBERRAUCH nella loro veste di presidente e vice-presidente dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Bolzano) ha risposto alle ripetute plurime comunicazioni pec dei sanitari denuncianti, con cui questi spiegavano il loro rifiuto dell’inoculazione e ponevano precise domande ai responsabili del procedimento amministrativo per l’accertamento dell’adempimento dell’obbligo “vaccinale”.

I sanitari denuncianti venivano trattati peggio dei fuorilegge … venivano letteralmente considerati dei sorci che manco meritavano una risposta alle loro istanze! L’Azienda Sanitaria e gli Ordini Professionali dei sanitari (in primis l’Ordine Professionale dei Medici e Chirurghi di Bolzano) in quel periodo operavano completamente al di fuori del contraddittorio imposto con effetto generale per tutti i procedimenti di natura amministrativa dalla Legge 241/1990, e si sono comportati come capò di un sistema brutalmente autoritario e del tutto irragionevole. E, dunque, anziché tutelare i propri iscritti avverso un trattamento off label e altamente sperimentale, l’Ordine dei Medici di Bolzano perseguitava con procedimenti disciplinari persino quei pochi medici che hanno aiutato p.e. anche i bambini avverso il diktat autoritario, disumano, del tutto irragionevole e dannoso a livello psico-fisico dell’uso delle mascherine a scuola.

Dato che si sono opposti all’inoculazione di queste sostanze sperimentali alias “vaccini”-Covid-19, la stragrande parte dei denuncianti sanitari (tranne quelli che – sotto la minaccia e violenza privata subita si sono visti costretti a farsi inoculare le sostanze sperimentali, vedi infra) sono stati sospesi senza stipendio (e con la sospensione del versamento dei rispettivi contributi sociali), per tanti mesi dal lavoro e dalla possibilità di esercitare la loro professione, e, dunque, privati del loro diritto fondamentale a provvedere al sostentamento economico/finanziario personale e della loro famiglia (spesso con figli minorenni). L’Azienda Sanitaria ha persino negato ai sanitari il loro diritto di lavorare, durante il periodo in cui sono rimasti sospesi, in un’altra professione (non sanitaria).

È stato pure del tutto inutile dimostrare la particolare situazione individuale dei sanitari caratterizzata da un ulteriore (oltre a quello generale per tutti) grave rischio per la vita e salute. Tra i sanitari denuncianti ci sono quelli, che nel passato hanno già avuto una miocardite o pericardite (o altri gravi problemi al cuore) e coloro che hanno già avuto (anche più di un) tumore maligno. Nonostante la certificazione medica che questi sanitari avrebbero corso un particolarmente alto rischio con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, che provocano la miocardite, e per i quali non è stato fatto alcuno studio di geno- e cancerogenicità, come risultava ufficialmente nella documentazione istituzionale (vedi Allegato I alla Decisione di autorizzazione per l’immissione sul mercato in vigore a novembre 2021 sub doc. 22), i responsabili dell’Azienda Sanitaria e del rispettivo Ordine Professionale insistevano nella richiesta del trattamento con la sostanza sperimentale.

Questi sanitari non solo hanno tentato senza alcun successo di evidenziare la loro particolare situazione inviando subito via pec ai responsabili dell’Azienda Sanitaria (MARIA GRAZIA ZUCCARO – responsabile del procedimento) anche la rispettiva documentazione –senza alcun cenno di riscontro (!) – ma poi si sono spesso presentati anche nell’hub vaccinale nel vano tentativo di vedersi esonerati dal medico “vaccinatore” dall’obbligo “vaccinale”.

Nonostante il fatto che sanitari qui denuncianti avessero avuto nella loro vita già gravi problemi al cuore (è p.e. il caso del sanitario – OMISSIS – ) e (anche molteplici) tumori maligni (è p.e. il caso della sanitaria – OMISSIS -), sono stati brutalmente sospesi senza stipendio o altro sostentamento finanziario dal lavoro e dalla possibilità di lavorare, e con ciò provocando uno stress psichico enorme anche all’intera famiglia composta peraltro di figli minorenni.

Il sanitario .- OMISSIS – (la cui moglie – sempre sanitaria – è rimasta sospesa dal lavoro per lo stesso motivo) ha tre figli minori e la sanitaria – OMISSIS- ha due figli minori.

E poi ci sono tra i sanitari denuncianti tanti che, come la stragrande parte della popolazione, erano venuti in contatto con il virus SARS-CoV-2 già durante l’anno 2020 e la prima parte dell’anno 2021 e, dunque, avevano sviluppato degli anticorpi al virus SARS-CoV-2. Questo è il caso, p.e., del sanitario medico Dr.med. – OMMISSIS – che vanamente ripetutamente ha evidenziato il fatto di essersi immunizzato già in via naturale e di, comunque correre un particolarmente alto rischio nel caso di trattamento con un “vaccino”-Covid-19, di cui i responsabili della Sanità Pubblica Nazionale e Locale sapevano! (vedi infra).

 

La violenza privata esercitata da parte dei responsabili dell’Azienda Sanitaria, degli Ordini Professionali è evidente.

Si faceva di tutto per distogliere ai sanitari, opponenti al diktat criminale, ogni base per poter sopravvivere al fine di costringerli al trattamento off label e in generale sperimentale.

Alcuni dei sanitari denuncianti, non avendo proprio alcuna possibilità di rimanere senza la possibilità di lavorare, nella consapevolezza che si facevano iniettare delle sostanze sperimentali con un altissimo rischio per la propria vita e salute, hanno dovuto piegarsi al diktat autoritario criminale.

E ciò anche perché la Giustizia, la Procura della Repubblica, nonostante una tempestiva denuncia penale e un primo incarico conferito al Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) per un’urgente indagine, poi inspiegabilmente non si è più interessata dell’urgente questione (come risulta in modo inequivocabile dal fascicolo delle non-indagini) che però toccava non solo gli interessi e diritti dei sanitari denuncianti, ma pure quelli dell’intera popolazione.

I gravissimi fatti denunciati dai sanitari (falso ideologico, violenza privata, commercio o somministrazione di medicinali guasti – tentato omicidio plurimo/strage – vedasi l’aumento della mortalità in Italia anche nel 2022 nelle fasce della popolazione giovane – tentate lesioni personali plurioffensive – vedasi i tantissimi casi di miocardite e altre patologie gravissime anche in persone giovanissime, nonché l’aumento di casi di cosiddetto turbo-cancro, e potenziale rischio per tutti i cittadini “vaccinati” vista la ormai accertata presenza a livello internazionale di plasmidici (DNA) nei “vaccini” a mRNA Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna e il connesso alto rischio di modifica del genoma umano (motivo per il quale lo stato Florida il 6 dicembre 2023 ha chiesto al FDA e al CDC l’immediata sospensione dell’autorizzazione di queste sostanze, vedi sub doc. 28.1. e 28.2) erano e sono fatti che avrebbero dovuto far scattare l’immediato allarme ai fini della PROTEZIONE CIVILE a tutela dell’intera popolazione.

Invece, i sanitari denuncianti, come gli altri cittadini che si sono apertamente (in primis sul posto del lavoro) opposti alla criminale imposizione di un trattamento sperimentale, frutto di un nudo e crudo crimine contro l’umanità, sono stati denigrati, umiliati e (nella stragrande parte dei casi) allontanati dal posto di lavoro come criminali – anche coll’intervento delle forze dell’ordine. Era all’ordine del giorno nel 2021 proprio nella Provincia Autonoma dell’Alto Adige, la cui Azienda Sanitaria ha iniziato come prima in assoluto in tutta Italia con la sistematica esecuzione criminale della sospensione di sanitari che hanno rifiutato il “vaccino”, che i sanitari da un momento all’altro dovevano lasciare il posto di lavoro (ostetriche persino durante il parto da loro assistito/gestito – questo è, p.e. il caso dell’ostetrica – OMISSIS -), senza la possibilità di salutare i pazienti e i colleghi (così successo, p.e., anche alla Dr.med. – OMISSIS -) e spesso pure senza la possibilità di prelevare le proprie cose dall’armadio a loro assegnato, perché da un momento all’altro il loro badge era bloccato. Nel caso di sanitari che, giustamente si opposero alla mera comunicazione orale da parte del responsabile del reparto di dover immediatamente allontanarsi dal posto di lavoro, i responsabili dell’Azienda Sanitaria facevano intervenire persino le forze dell’ordine.

In generale (con troppo poche eccezioni) c’era un clima di caccia alle streghe (con diffamazione, denigrazione anche da parte dei media) nei confronti di quei sanitari che, invece, hanno dimostrato di aver posto alle basi dell’esercizio della loro importante professione un imprescindibile presupposto necessario per poter garantire il principio di precauzione a tutela della salute dei pazienti: lo spirito critico basato sulla documentazione ufficiale istituzionale e una spina-dorsale etica/morale che purtroppo proprio nella categoria dei sanitari (e non solo) negli ultimi anni è venuta a mancare in primis nei ruoli apicali.

Alcuni dei sanitari denuncianti erano costretti a licenziarsi per poter lavorare e hanno cambiato mestiere. Altri sanitari Sudtirolesi lavorano da allora all’estero (Austria, Svizzera), dove in tutto il cosiddetto periodo pandemico era possibile, guarda caso, lavorare anche senza essere trattati con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

Tutti i sanitari sospesi hanno subito importanti (spesso esistenziali!) danni patrimoniali (stipendi non percepiti, contributi sociali – incluso quello per la pensione non versati dal datore di lavoro) e danni morali (denigrazione, umiliazione anche da parte dei media mainstream peggio dei peggior fuorilegge, con rispettivo stress psico-fisico anche per l’intera famiglia) e quei sanitari che non vedevano altra soluzione che quella di piegarsi al diktat autoritario dell’inoculazione off label use di un cosiddetto “vaccino”-Covid-19 anche un potenziale gravissimo danno biologico (vedi infra).

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Frazione VITA

https://www.renate-holzeisen.eu

 

Udienza del 15 gennaio 2024 avanti il GIP – Tribunale di Bolzano – Opposizione di 83 sanitari all’infondata richiesta di archiviazione

Prossimo lunedì 15 gennaio 2024 avrà luogo alle ore 9.30 l’udienza davanti al Giudice delle Indagini Preliminari di Bolzano in merito all’Opposizione di 83 sanitari all’istanza (della Procura della Repubblica di Bolzano) di archiviazione delle indagini MAI FATTE sui gravissimi fatti/reati denunciati già a novembre 2021 da sanitari sudtirolesi che si erano opposti all’obbligo di trattamento con sostanze sperimentali a base genica (cosiddetti “vaccini”-Covid-19) che dai responsabili delle autorità nazionali e locali venivano invece propagandati come efficaci (ai fini della prevenzione dell’infezione virale) e sicuri, ed imposti (con la minaccia di esclusione dal lavoro e dalla società – esclusione poi di fatto avvenuta) in un illegittimo off label use (falso ideologico, violenza privata, commercio o somministrazione di medicinali guasti ecc.).

Provvederò in questi giorni, nella mia funzione di membro del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma dell’Alto Adige a pubblicare estratti dell’ultima memoria depositata in vista dell’udienza del prossimo 15 Gennaio 2024, dato che i gravissimi fatti/reati denunciati riguardano direttamente questioni della PROTEZIONE CIVILE, per la quale la ns. Provincia Autonoma ha competenza primaria. E considerato che vittime dei gravissimi fatti/reati denunciati – peraltro continuati ad oggi – sono tutti i cittadini (nella stragrande parte del tutto ignari di fatti che erano invece noti ai responsabili nazionali e locali sin da subito!) da membro del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano e, dunque, di rappresentante della popolazione, sono obbligata ad intervenire ai fini della Protezione Civile, i cui responsabili ad oggi, violano gravemente i loro obblighi e continuano ad esporre la popolazione ad un grave rischio per la loro salute e vita.

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Frazione VITA

https://www.renate-holzeisen.eu

COMUNICATO STAMPA

Il 15 gennaio 2024 alle ore 9.30 si terrà presso il Tribunale di Bolzano un’importante udienza penale per ottantaquattro (84) sanitari Sudtirolesi già sospesi e per tutti i cittadini che richiedeono il rispetto dei diritti umani e della dignità umana.

A inizio novembre 2021, a nome di 84 sanitari Sudtirolesi avevo presentato un’ampia denuncia penale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano contro i responsabili dell'”obbligo vaccinale” Covid-19 e della sospensione senza stipendio dal lavoro del personale sanitario Sudtirolese non “vaccinato”.

Il Pubblico Ministero a cui era stato assegnato il fascicolo ha incaricato i Carabinieri-N.A.S. con un’indagine urgente.

Tuttavia, i carabinieri-N.A.S. hanno impiegato quasi un anno per non indagare sui gravi fatti denunciati, che riguardano anche aspetti della protezione civile dell’intera popolazione, ma per depositare un mero scolastico trattato sui vaccini convenzionali che nulla hanno in comune con i cosiddetti “vaccini” COVID-19.

Nonostante che non era stata condotta l’indagine sui gravi fatti denunciati, invece originariamente chiesta dalla Procura, la Procura presso il Tribunale di Bolzano nel dicembre dell’anno scorso ha presentato una richiesta di archiviazione delle indagini (mai fatte).

A fine dicembre 2022 su mandato degli 84 sanitari ho presentato opposizione alla richiesta di archiviazione delle indagini.

Il 15 gennaio 2024 alle ore 9.30 avrà luogo l’udienza avanti il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bolzano in merito alla ns. opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Bolzano.

Informeremo i cittadini interessati alcuni giorni prima dell’udienza in dettaglio sulle istanze e sulle prove presentate.

L’udienza non è pubblica. I sostenitori del personale sanitario potranno esprimere il loro sostegno al grande gruppo di sanitari, che saranno presenti in udienza, davanti al Tribunale in piazza Tribunale, ma non avranno accesso all’edificio del tribunale.

L’esito anche di questo procedimento dimostrerà se possiamo ancora contare su uno Stato di Diritto garante dei Diritti Umani, oppure se tale garanzia appartiene al passato.

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

https://www.renate-holzeisen.eu

COMUNICATO STAMPA

SE LA “SCIENZA” VIENE INTESA E PROMOSSA COME UN INTOCCABILE DOGMA, COME AUTORIZZAZIONE AL FRAMING POLITICO E ALLA CENSURA, LA DEMOCRAZIA É FINITA

 

Siamo un partito impegnato nella protezione dell’ambiente e nella promozione della libera ricerca rispettosa della dignità umana.

E proprio per questo siamo decisamente contrari all’impedimento sistematico (con l’uso di framing politico e la censura) di un dibattito scientifico aperto.

È proprio questo dibattito aperto – che dovrebbe caratterizzare per se la scienza, perché altrimenti parliamo di dogma – che ci manca da anni.

L’impedimento sistematico a livello globale di un dibattito scientifico pubblico e democratico è sotto gli occhi di tutti dal 2020, ovvero dalla dichiarazione della cosiddetta pandemia, che a sua volta ha portato a misure autoritarie imposte con la totale esclusione di un aperto dibattito scientifico.

Scienziati, con decenni di grande carriera universitaria, corteggiati fino all’inizio del 2020 anche dal cosiddetto mainstream, sono stati ridicolizzati, timbrati politicamente come aderenti all’estrema destra e in generale messi a tacere con una censura sistematica senza precedenti, solo perché hanno pubblicamente messo in guardia contro le misure Covid-19, che sempre di più si stanno rivelando nella loro dannosità irreversibile.

Questa censura è stata decisa a livello dell’Unione Europea e dell’OMS e viene lautamente finanziata anche con le nostre imposte.

Attualmente, in applicazione della cosiddetta strategia ONE HEALTH e HEALTH IN ALL POLICIES, che integra il clima nel concetto di salute pubblica, si sta promovendo a livello di OMS e UE, una sistematica campagna strategica, anche in cooperazione con il settore dell’istruzione (in primis le università), contro tutte le opinioni che non corrispondono al dogma imposto come “unica verità”.

Dal 2020, in particolare molte università europee non sono più luoghi di un aperto dibattito scientifico, ma si sono, invece, dimostrate essere esecutrici di una autoritaria “formazione delle opinioni”, anche attraverso l’eliminazione del personale accademico che ha apertamente espresso il suo dissenso scientifico alla narrazione propagandata.

Siamo molto preoccupati per questo sviluppo.

Se gli “scientists for future” parlano di “conoscenze scientifiche sul cambiamento climatico”, presumibilmente parlano solo di quelle “conoscenze” che corrispondono alla narrazione politica che viene servita.

Noi, invece, chiediamo un dibattito scientifico aperto, trasparente e democratico che è esattamente l’opposto della censura e di giudizi denigratori a livello personale.

È inaccettabile che responsabili di programmi dell’emittente pubblica italiana RAI rimangano esposti ad un autentico shitstorm solo perché, nell’interesse dell’informazione e opinione libera, invitano nelle loro trasmissioni anche voci critiche rispetto a quell’”unica verità” propagandata a livello centrale in merito, p.e., alle misure Covid-19 e al cambiamento climatico.

Ciò è successo di recente ripetutamente persino all’ex presidente della RAI Marcello Foa, che ha invitato nel suo programma Giù la maschera su Rai Radio1 rappresentanti di diverse opinioni scientifiche, corrispondendo con ciò esattamente alla missione di un’emittente pubblica (di una, quantomeno ancora sulla carta esistente Repubblica democratica garante dei Diritti Fondamentali) che deve fornire democraticamente un’informazione completa che però da anni manca in modo drammatico e irreversibilmente dannoso.

Più che mai, attualmente corriamo il grande rischio che sempre più decisioni politiche di ampia portata vengano prese sulla base di “conoscenze scientifiche” propagandate come “unica verità” intoccabile e poi eseguite in modo autoritario anche con la censura.

La celebrazione e difesa da parte dei “scientists for future” dell’Unione Europea come un “progetto di integrazione e di pace”, ignora completamente la brutale e triste realtà di una Unione Europea che, invece di agire come un’autodeterminata seria costruttrice di pace, si è lasciata strumentalizzare ai fini di una guerra nell’Ucraina a danno innanzitutto degli ucraini, ma anche di noi cittadini dell’UE.

 

Se gli “scientists for the future” ora mettono in guardia contro “l’ulteriore divisione della società, l’indebolimento della democrazia” e sottolineano la necessità di “tutelare la dignità umana”, ci viene da chiedere, ma dov’erano questi “scientists for the future” negli ultimi anni, quando proprio ciò contro cui mettono giustamente in guardia è stato attuato in modo autoritario, con la violazione brutale dei Diritti Umani, da una politica pilotata in modo centralizzato a livello globale?

Dov’erano questi “scientists for the future“, ad esempio, quando il Premio Nobel per la Medicina Luc Montagnier è stato diffamato come un crétin senile per aver subito all’inizio del 2020 lucidamente dichiarato e spiegato pubblicamente, con la sua indiscutibile expertise scientifica, l’ormai innegabile origine non naturale del virus Sars-CoV-2?

Dov’erano questi “scientists for the future” quando scienziati rispettati a livello europeo e internazionale nel 2020 sono stati politicamente inquadrati come estremisti di destra, diffamati e messi a tacere solo perché contraddicevano in modo trasparente e argomentativo, proprio a tutela della dignità umana, la narrazione autoritaria, chiedendo un libero e aperto dibattito scientifico?

E perché questi “scientists for the future” non si scandalizzano per le decisioni, già prese a livello dell’Unione Europea, e che prevedono la sistematica censura di tutte le opinioni che non corrispondono all'”unica narrazione”, all'”unica verità”?

E, dunque, ci viene il dubbio se questi “scientists for the future” fanno magari parte proprio di quella macchina di propaganda autoritaria controllata e finanziata a livello globale, diretta contro un democratico dibattito scientifico.

Questo dubbio sorge inevitabilmente dal momento che questi “scientists for the future” ritengono necessario opporsi all’ attuale formazione, tra rappresentanti del popolo democraticamente eletti (tra cui anche FdI e Lega), del governo della provincia autonoma Sudtirolo, ma evidentemente non ritengono necessario opporsi all’eliminazione del libero discorso scientifico, il quale è, invece, il garante di un progresso sostenibile e orientato al futuro nell’interesse dell’umanità e fa parte del DNA di una vera democrazia.

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

 

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COMUNICATO STAMPA

DOV’ERANO GLI ARTISTI E GLI OPERATORI DEL MONDO CULTURALE NEGLI ULTIMI ANNI, QUANDO SOPRATTUTTO I PIÙ DEBOLI DELLA NOSTRA SOCIETÀ, PER NON PERDERE IL PROPRIO SOSTENTAMENTO E PER POTER CONTINUARE A PARTECIPARE ALLA VITA SOCIALE, ERANO COSTRETTI A FARSI INIETTARE SOSTANZE SPERIMENTALI E PERICOLOSE PER LA VITA?

Premessa: siamo amanti dell’arte e della cultura e consideriamo un privilegio particolarmente prezioso la possibilità offerta in Sudtirolo di poter godere nelle nostre diverse lingue di un vivace programma culturale, spesso anche di alto livello.

Però, a noi, come a molti altri Sudtirolesi, sono mancate le voci critiche e ammonitrici di chi opera nel campo dell’arte e della cultura contro un autoritarismo che nel tempo è diventato visibile a tutti coloro che non si sono ciecamente ostinati a seguire una narrazione ostentata.

È proprio dai professionisti della cultura che ci si aspetta una particolare sensibilità e attenzione agli sviluppi dietro le quinte.

Se artisti e operatori del mondo culturale (che oggi si oppongono alla polarizzazione e a asserite posizioni “antiscientifiche” in nome della tutela dei Diritti Umani e dell’Ordine Democratico) negli anni in cui proprio i più deboli della ns. società hanno dovuto farsi iniettare più volte contro la loro volontà una sostanza sperimentale e altamente pericolosa (perché non potevano permettersi di rimanere senza reddito per un periodo di tempo indefinito e non partecipare alla vita pubblica) evidentemente non hanno sentito il bisogno di gridare contro questa estrema violazione dei Diritti Umani, questo per noi è l’espressione di una società che ha perso la sua bussola etica e che segue una narrazione creata e pilotata in modo centralizzato.

Una società, in cui le “élite”, comprese le “élite culturali” (con pochissime eccezioni), nonostante le ormai chiare evidenze, continuano a chiudere gli occhi davanti alla realtà del più grande crimine contro l’umanità (i cui effetti a medio e lungo termine non sono ancora stati riconosciuti nelle loro enormi dimensioni e che ora iniziano a trapelare anche nel cosiddetto “mainstream”) e si scatenano con le loro pretese “etiche” in un plateale “framing” contro tutti coloro che si sono espressi, almeno in parte (anche se in modo tutt’altro che pienamente soddisfacente) contrari a questo mostruoso crimine contro l’umanità, è una società che ci preoccupa moltissimo.

Va ricordato che l’Agenzia Europea per i Medicinali ha confermato definitivamente in una lettera del 18 ottobre 2023 che i cosiddetti “vaccini” Covid-19 non sono mai stati approvati per la prevenzione della trasmissione del virus, perché non soddisfano questo scopo. Un fatto che è risultato in modo chiaro fin dall’inizio anche dagli ufficiali rapporti di valutazione dell’EMA di questi “vaccini” (Assessment Reports). Inoltre, i contratti stipulati tra la Commissione europea e i produttori di questi cosiddetti “vaccini” dimostrano che la Commissione Europea e gli Stati membri dell’UE hanno espressamente accettato che questi cosiddetti “vaccini” Covid-19 venissero ripetutamente iniettati nei cittadini del tutto ignari, anche sotto la minaccia di esclusione dal mondo del lavoro e dalla vita pubblica, nonostante i produttori non potessero garantire né l’efficacia né la sicurezza.

Il fatto che queste sostanze, indubbiamente sperimentali e basate sull’ingegneria genetica, causino persino la morte, è stato esplicitamente indicato nei foglietti illustrativi a partire dal settembre 2023.

Va inoltre ricordato che l’UE ha già di fatto obbligato gli Stati membri a sostenere e attuare le modifiche al Regolamento Sanitario Internazionale e il nuovo trattato dell’OMS sulle pandemie previsto per il maggio 2024, sebbene questi due strumenti legali prevedano di fatto nelle bozze attualmente in fase di negoziazione, un obbligo di censura totale e il trasferimento della sovranità dagli Stati membri all’OMS (un’organizzazione finanziata per l’80% da privati, cioè dall’industria farmaceutica e da fondazioni private) e che ha un chiaro conflitto di interessi con noi cittadini.

Se i nostri artisti e operatori del mondo culturale giustamente temono per l’Autonomia del Sudtirolo, per i ns. Diritti Umani, per l’Ordine Democratico, allora dovrebbero affrontare innanzitutto al più presto questo drammatico sviluppo, che viene nascosto alla popolazione dai media di sistema e dalla politica. Perché questi sviluppi significano che l’Autonomia del Sudtirolo non sarà più decisa e garantita a Roma, ma sarà spazzata via in nome di un regime globale autoritario che ha già negli ultimi anni dimostrato di cosa è capace. E precisamente, dell’orchestrazione globale di una brutale violazione dei nostri più fondamentali  Diritti Umani sulla base di menzogne e inganni (“sicuro ed efficace” – “chi non si vaccina muore e fa morire gli altri” – “solo il vaccino ci salverà” ecc. ecc.).

VITA non è certo il difensore morale dei partiti che attualmente siedono al tavolo della trattazione per la formazione del governo provinciale sudtirolese, in quanto ci sono anche grandi differenze rispetto al nostro credo politico. Ma avremmo preoccupazioni ben maggiori per l’Autonomia del Sudtirolo e dei Sudtirolesi nell’attuale drammatico sviluppo globale per i Diritti Umani e l’Ordine Democratico, se al tavolo delle trattative con l’SVP sedessero quelle forze politiche che negli ultimi anni sono state – e continuano ad esserlo a livello nazionale e unionale –  le chiare promotrici di questo per noi Sudtirolesi doppiamente pericoloso sviluppo verso un centralismo globale anonimo e disumano.

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

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VITA: COMUNICATO STAMPA – EMA CONFERMA: I “VACCINI“-COVID-19 NON SONO MAI STATI AUTORIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DEL VIRUS DA PERSONA A PERSONA

COMUNICATO STAMPA

EMA CONFERMA: I “VACCINI“-COVID-19 NON SONO MAI STATI AUTORIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DEL VIRUS DA PERSONA A PERSONA – L’OBBLIGO “VACCINALE”-COVID-19 È BASATO SU UN OFF-LABEL USE ILLGALE DEI COSIDDETTI “VACCINI”-COVID-19 AUTORIZZATI IN VIA CENTRALIZZATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA

LA CAMPAGNA “VACCINALE”-COVID-19 È BASATA SU UN’ENORME TRUFFA A DANNO DELLA POPOLAZIONE

CHIEDIAMO ALLE AUTORITÁ SUDTIROLESI IN VIRTÚ DELLA COMPETENZA PRIMARIA DEL SUDTIROLO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE L’IMMEDIATA SOSPENSIONE DELLA CAMPAGNA “VACCINALE”

Con lettera del 18 ottobre 2023 l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) su richiesta di un gruppo di Europarlamentari ha esplicitamente confermato che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono mai stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione del virus da persona a persona e dunque non sono mai stati autorizzati per la tutela degli altri, ossia per la prevenzione del contagio virale.

https://drive.google.com/file/d/1gDfGrb8wFQWnMSOolgm87sX6Xqy_X4S0/view?usp=drivesdk

L’obbligo „vaccinale“-Covid-19, introdotto dal governo italiano con D.L. 44/2021 per tante categorie professionali (sanitari, docenti, militari, forze dell’ordine pubblico in generale ecc.) e per tutti gli over 50, è stato però basato proprio sull’obbligo di prevenire il contagio virale (“ai fini della prevenzione del contagio da Sars-CoV-2”).

Questo scopo però non è raggiungibile, come espressamente confermato dall’EMA, con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, autorizzati in via centralizzata dalla Commissione Europea su parere dell’EMA.

Invece, ai cittadini è stato “spiegato” dai supremi rappresentanti istituzionali dello Stato (Presidente della Repubblica, Capo del Governo ecc.), nonché dai responsabili nazionali e locali della Sanità pubblica e degli Ordini professionali dei Medici che, chi non si fosse “vaccinato”, avrebbe messo a rischio non solo la propria vita, ma anche quella degli altri.

Ci ricordiamo benissimo, come fosse ieri, la dichiarazione di Mario Draghi che entrerà nella storia della Repubblica Italiana come la più grande truffa a danno dei cittadini: “se non ti vaccini, muori e fai morire gli altri”!

Per il resto la risposta della direttrice dell’EMA (Emer Cooke) è l’evidente tentativo di evitare una sua personale responsabilità, tentativo che sia per lei sia per gli altri responsabili dell’Agenzia Europea del Farmaco non avrà successo. Al riguardo verranno tenute prossimamente altre conferenze stampe e inviati altri comunicati stampa, perché ormai ci sono prove inequivocabili che dimostrano che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non funzionano neanche per la prevenzione della malattia Covid-19 e, dunque, neanche ai fini della tutela esclusivamente personale della persona “vaccinata”.

Nel frattempo, a causa dell’enorme numero di morti post inoculazione di queste sostanze sperimentali, anche tra persone molto giovani (inclusi bambini) – in tutti i paesi con una alta percentuale di “vaccinazione”-Covid-19, dal 2021 e in correlazione con le campagne “vaccinali” si registra una accentuata sovra-mortalità – la morte ha dovuto essere inserita tra gli “indesiderati effetti collaterali” nel foglietto illustrativo dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19. Vedi qui sotto l’indicazione inserita ufficialmente a settembre 2023 per il “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech nell’Allegato I alla decisione della Commissione Europea di autorizzazione del “vaccino”, pubblicata sul sito web dei farmaci per gli esseri umani, autorizzati nell’UE (human medicinal register).

È evidente per tutti, che nessuno può essere costretto, con la minaccia di perdere la possibilità di esercitare la propria professione, e conseguentemente di perdere il sostentamento per sé e per la propria famiglia, a farsi iniettare una sostanze, che provoca anche la morte e che, peraltro, non offre neanche la tutela della salute/vita degli altri!

Le note e scandalose sentenze della Corte Costituzionale non si sono basate sulla documentazione dirimente dell’EMA, della Commissione Europea e dei produttori, ma, si sono, invece, basate esclusivamente su comunicazioni del Ministero della Salute, dell’AIFA e dell’Istituto Superiore della Sanità, tutte caratterizzate da una criminale falsificazione dei dati. E ciò, nonostante che l’autorizzazione dei “vaccini” sia avvenuta in modo centralizzato a livello unionale e non a livello nazionale!

Le sentenze della Corte Costituzionale già per questo sono radicalmente carenti di qualsiasi valore e DEVONO essere disattese da ogni magistrato, che voglia essere considerato tale, in una Repubblica basata sul rispetto dei Diritti Umani e della Verità Materiale!

Ogni attento lettore della risposta della direttrice dell’EMA, la quale evidentemente è impegnata a sottrarsi alle proprie responsabilità, potrà osservare che Emer Cooke –  rispetto alla fondata contestazione da parte degli Europarlamentari, che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono in realtà prodotti di terapia genica, che mai avrebbero potuto essere autorizzati come semplici “vaccini”, ma che avrebbero dovuto, invece, essere assoggettati alle più severe condizioni di autorizzazione previste per i prodotti a terapia avanzata –  non entra minimamente nel discorso scientifico, ma si nasconde semplicemente dietro la Direttiva 2009/120 della Commissione Europea, con la quale la Commissione Europea, a prescindere dai componenti, dalla natura e dall’effettivo meccanismo, ha escluso tutte le sostanze che anche solo formalmente vengono dichiarate essere “vaccini” contro infezioni virali, dall’applicazione della normativa molto severa dell’autorizzazione di prodotti di terapia avanzata, tra i quali i prodotti di terapia genica!

Attualmente, nel Tribunale dell’Unione Europea, pendono  due azioni di annullamento, anche a causa dell’evidente violazione della sovraordinata normativa unionale sui medicinali (T-108/23 und T-109/23).

Qui, per coloro che sono interessati a vedere nel dettaglio l’azione di annullamento dell’autorizzazione non più condizionata del “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech, l’intera copia dell’azione di annullamento pendente. In tale processo è stato esposto anche l’aspetto criminale di queste autorizzazioni! Su questo avrà luogo prossimamente un’apposita conferenza stampa internazionale!

https://drive.google.com/file/d/135ahpPDhuUbQt74fYi_9932B0WZ0MPjo/view?usp=drivesdk

Dai contratti stipulati sia dalla Commissione Europea in nome e per conto di tutti gli stati membri dell’UE, tra cui l’Italia, sia dalla Repubblica Italiana, con i produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, risulta in modo inequivocabile che ai cittadini, totalmente ignari e gravemente truffati, sono state e continuano ad essere iniettate ripetutamente sostanze sperimentali.

Secondo la dichiarazione esplicita dei produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 mancano le informazioni sugli effetti a lungo termine, sull’efficacia e sugli effetti collaterali, perché semplicemente è mancato il tempo per la determinazione di questi aspetti fondamentali per poter parlare di un medicinale sicuro e efficace prima dell’autorizzazione e dell’uso sull’intera popolazione di queste sostanze!

Vedi l’Allegato I punto 4. del contratto quadro di acquisto (Advanced Purchase Agreement) stipulato in data 21.11.2020, e cioè un mese prima dell’inizio della campagna „vaccinale“-Covid-19 con Comirnaty di Pfizer/BioNTech, dalla Commissione Europea nonchè dai singoli stati membri dell’UE, tra i quali l’Italia, con Pfizer/BioNTech (21.12.2020), nella versione ormai totalmente non più oscurata e pubblicata anche sul sito web della RAI, laddove il produttore esplicitamente dichiara, che deve “studiare” la sostanze anche dopo la fornitura e il suo uso. E, pertanto, il produttore è riuscito a farsi esentare da ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati dall’uso di queste sostanze sperimentali.

I cittadini dell’UE, anche i Sudtirolesi, in brutale violazione della loro DIGNITÁ UMANA, sono stati ridotti, a loro insaputa, a cavie (partecipanti) in un sperimento “farmacologico”, che mette la loro salute e vita a grave rischio!

Questo corrisponde ad un’inaudita violazione della normativa  comunitaria e nazionale, regolante

  • i presupposti di una legittima sperimentazione clinica,
  • il consenso libero e informato in merito ad una trattamento sanitario in generale e, inoltre,
  • lo specifico consenso particolarmente sensibile (e che non deve lontanamente derivare da condizionamenti di qualsiasi genere) rispetto all’applicazione di una sostanza sperimentale (Legge 219/2017), nonché
  • le rispettive necessarie prescrizioni mediche imposte ai sensi dell’art. 71 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento e del Consiglio della Comunità Europea, quale condizione essenziale e inderogabile nel rispettivo Allegato II Punto B “Limiti e Condizioni all’Uso” delle Decisioni di autorizzazione di queste sostanze.

Qui l’Allegato II Punto B delle autorizzazioni di queste sostanze:

https://drive.google.com/file/d/1ckthsbFzovHMmqDWCceJBirn3xeA94LA/view?usp=drivesdk

Qui il contratto quadro di acquisto stipulato in data 21.11.2020 dalla Commissione Europea e dalla Repubblica Italiana con Pfizer/BioNTech:

https://drive.google.com/file/d/1uMZpd_yqA6dMpmwRlv64j9d8tdAonpEt/view?usp=drivesdk

https://www.rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676600910_APA%20BioNTech%20Pfizer__.pdf

Siamo di fronte ad un enorme crimine contro l’umanità!

Vista l’ormai definitiva conferma da parte dell’EMA della circostanza, che i governi di certi stati membri, tra cui l’Italia, hanno imposto nell’ambito di una campagna “vaccinale” di massa (persino ai nostri piccoli e alle donne incinte) queste sostanze sperimentali a base genica, con un off-label use illegale (art. 3 D.L. 23/1998), ci aspettiamo un radicale cambiamento della “giurisprudenza” nei processi pendenti nei vari palazzi di “giustizia” in merito all’obbligo “vaccinale”-Covid-19!

Ad oggi, purtroppo, solo pochissimi magistrati hanno adempiuto l’obbligo, a loro impartito dalla ns. Costituzione, sulla quale hanno peraltro prestato giuramento, di accertare la cosiddetta VERITÁ MATERIALE, tra l’altro sulla base degli Assessment Report dell’EMA e dei Risk Management Plan dei produttori, dunque sulla base di altra importante documentazione istituzionale della procedura di autorizzazione centralizzata a livello dell’UE, depositata sin da subito nei vari processi, quantomeno a Bolzano e a Trento!

Da quasi quattro anni siamo vittime di un’emergenza drammatica del ns. Stato di Diritto, e, dunque, della nostra Democrazia, emergenza per la quale purtroppo la “Giustizia” è in particolar modo responsabile!

Chiediamo, una volta di più, a livello locale, sulla base della competenza primaria della Provincia Autonoma di Bolzano in materia di protezione civile:

  • l’immediata sospensione della campagna “vaccinale”-Covid-19,
  • una completa e trasparente informazione dei cittadini e
  • l’immediata istituzione di una Commissione d’Inchiesta sulle misure Covid-19!

La stessa richiesta la indirizziamo a livello nazionale verso le autorità nazionali!

Ogni ulteriore giorno che passa, costa a tantissimi cittadini la loro salute e/o persino la vita!

Pertanto, ci impegneremo affinché tutti i responsabili –  in primis i responsabili politici e i vertici operativi della protezione civile della popolazione, i responsabili dell’Azienda Sanitaria e dell’Ordine dei Medici, nonché i medici,  che pure adesso, nonostante i fatti in punto di difetto di efficacia e di enorme pericolosità di queste sostanze sperimentali (anche per capacità riproduttiva e pertanto di sopravvivenza della popolazione!) siano stra-noti e stra-documentati, continuano a supportare la campagna “vaccinale” basata su un enorme inganno e, dunque, mettono dolosamente (dolo eventuale) a rischio la salute e la vita anche di persone molto giovani e dei nascituri – vengano confrontati con le loro gravissime responsabilità.

A livello internazionale ed europeo la drammatica verità sta emergendo e, dunque, i responsabili a livello nazionale e sudtirolese di questo enorme crimine contro l’umanità, non potranno più sottrarsi a lungo alla loro gravissima responsabilità!

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

VITA: COMUNICATO STAMPA – PER LA SVP LA PRETESA DI TRASPARENZA E LEGALITÀ EVIDENTEMENTE CORRISPONDE AD UNA DICHIARAZIONE DI VOLER RIMANERE ALL’OPPOSIZIONE

COMUNICATO STAMPA

PER LA SVP LA PRETESA DI TRASPARENZA E LEGALITÀ EVIDENTEMENTE CORRISPONDE AD UNA DICHIARAZIONE DI VOLER RIMANERE ALL’OPPOSIZIONE

Con stupore dobbiamo apprendere dai media che secondo la SVP, noi di VITA avremmo dichiarato di voler stare a priori all’opposizione. Ciò non corrisponde assolutamente al contenuto del nostro colloquio di sondaggio.

VITA ha però posto tre condizioni ben precise:

  1. ) istituzione di una Commissione d’inchiesta sulle misure COVID

  2. ) rimozione dell’attuale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria

  3. ) un operato politico caratterizzato da trasparenza e legalità.

Evidentemente per la SVP queste richieste significano la squalifica ai fini della partecipazione ad un governo provinciale.

Ne prendiamo atto e con grande motivazione faremo la nostra parte di opposizione a tutela della Democrazia, Trasparenza e Legalità!

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

VITA: COMUNICATO STAMPA – Il Tribunale di Bolzano nella persona di un giudice del lavoro oggi ha consapevolmente arrecato un gravissimo vulnus alla ns. Costituzione.

COMUNICATO STAMPA

LA MAGISTRATURA CHE SI RIDUCE AL RUOLO DEL NUDO E CRUDO ESECUTORE DI UN DIKTAT AUTORITARIO E DISUMANO ARRECA CONSAPEVOLMENTE UN VULNUS IRRIVERSIBILE ALLA NOSTRA COSTITUZIONE, ALLA DEMOCRAZIA, ALLO STATO DI DIRITTO

 

Il Tribunale di Bolzano nella persona di un giudice del lavoro oggi ha consapevolmente arrecato un gravissimo vulnus alla ns. Costituzione.

In un processo in cui la sottoscritta è subentrata a processo già avviato da colleghi quale difensore di un docente che era rimasto sospeso perché si era rifiutato di farsi inoculare un cosiddetto “vaccino”-Covid-19, oggi è stata emessa un’emblematica sentenza di prevaricazione.

Nonostante prove istituzionali schiaccianti, di cui la Corte Costituzionale nelle sue note e scandalose sentenze sull’obbligo “vaccinale”-Covid-19 non ha mai tenuto conto (non ne parla proprio!), il giudice del lavoro di Bolzano – disattendendo in toto le istanze istruttorie e soprattutto il suo obbligo dell’accertamento della VERITÁ MATERIALE – ha respinto il ricorso del docente con una sentenza scandalosa, che entra a far parte della triste documentazione storica di un sovvertimento della Democrazia e dello Stato di Diritto.

Il giudice che ha emesso la sentenza, peraltro, non era coinvolto nelle precedenti fasi del giudizio che erano caratterizzate da una totale preclusione all’apertura dell’istruttoria e dunque dell’accertamento della VERITÁ MATERIALE.

Viste le prove e notizie notorie formate ossia sopravvenute successivamente al ricorso presentato dai precedenti difensori del docente, la sottoscritta difensore ha depositato la risposta dell’Agenzia del Farmaco Europea (EMA) del 18 ottobre 2023 (avrà luogo al riguardo una conferenza stampa il 21 Novembre 2023 in Parlamento Europeo a Strasburgo), con la quale questa conferma che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono mai stati autorizzati per prevenire la trasmissione virale da una persona all’altra e che le indicazioni per cui i “vaccini” sono stati autorizzati si riferiscono solo alla protezione dell’individuo “vaccinato”.

Va ricordato che il SARS-CoV-2 è il virus e il Covid-19 è la malattia.

L’art. 4-ter2 D.L. 44/2021 prevedeva l’obbligo “vaccinale” a carico dei docenti ai fini della prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 per “evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. Ovviamente la legge si riferiva ad un’efficacia che i “vaccini”-Covid-19 autorizzati tutti in via centralizzata dalla Commissione Europea su parere dell’EMA, non hanno come esplicitamente confermato dall’EMA con la sua dichiarazione del 18 Ottobre 2023.

Ma questo fatto dirimente al giudice del lavoro di Bolzano non interessa minimamente.

Non gli interesse, né il contenuto della legge, né la documentazione istituzionale che dimostra che l’art. 4-ter2 D.L.44/2021 contiene un obbligo, che con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, non è adempibile! Parla di legge senza mettere in alcun modo argomentativo il contenuto della legga in connessione con quanto dichiarato e confermato dall’EMA.

Nel processo era stata prodotta anche la copia del contratto quadro di acquisto stipulato tra la Commissione Europea e la Pfizer/BioNTech in data 20 novembre 2020, contratto peraltro pubblicato sul sito della RAI.

https://www.rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676600910_APA%20BioNTech%20Pfizer__.pdf

https://drive.google.com/file/d/1uMZpd_yqA6dMpmwRlv64j9d8tdAonpEt/view?usp=drivesd

Con tale contratto lo stato membro al punto 4 dell’allegato I ha espressamente riconosciuto e dichiarato quanto segue:

“4. Il partecipante Stato Membro riconosce che il vaccino e i materiali relativi al vaccino, e i loro componenti e materiali vengono sviluppati rapidamente a causa dell’emergenza Covid-19 e continueranno ad essere studiati dopo la fornitura nell’ambito dell’APA del vaccino allo Stato Membro. Lo Stato Membro Partecipante, inoltre, riconosce che gli effetti a lungo termine e l’efficacia del vaccino allo stato non sono noti e che ci possono essere degli effetti avversi del vaccino che allo stato non sono noti.

Secondo il giudice del Lavoro di Bolzano in un mese (l’immissione del “vaccino” Comirnaty di Pfizer/BioNTech è avvenuta in data 21 dicembre 2020) sarebbe stato possibile accertare gli effetti a lungo termine[1], l’efficacia del vaccino e gli effetti avversi che il produttore ha detto di non conoscere.

Si rimane senza parole nei confronti di una letterale presa in giro da parte di un “giudice” su una questione così seria!

E, non a caso, questo giudice non spende una parola sul fatto documentato nel processo, e cioè che l’elencazione degli effetti collaterali nel foglietto illustrativo di questi “vaccini” si allunga in continuazione e che da settembre 2023 comprende anche la morte!

Ma, secondo il giudice del lavoro di Bolzano, il vaccino è sicuro!

Peccato che, al giudice è sottoposta la documentazione istituzionale dell’EMA con la quale questa avverte che bisogna considerare attentamente tutte le informazioni in punto sicurezza prima dell’uso e la raccomandazione di queste sostanze. Infatti, l’EMA avverte che bisogna considerare il contenuto del RISK MANGAGMENT PLAN dei produttori con i quali questi nel capitolo missing information (informazioni mancanti) dichiarano di non conoscere gli effetti a lungo periodo, gli effetti sulle persone con un quale problema di tipo infiammatorio nel loro corpo (una problematica che può riguardare tutti!), sulle donne incinte, sui bambini allattati, ecc.ecc..

Ma al giudice di Bolzano tutto questo non interessa.

La sottoscritta difesa aveva punto per punto esposto per quale motivo le scandalose sentenze della Corte (allo stato In-) Costituzionale possono e devono essere disattese dai giudici, dato che la Corte Costituzionale aveva disatteso completamente la documentazione istituzionale comunitaria dell’EMA, della Commissione Europea e dei produttori dei “vaccini”—Covid-19. Al giudice del lavoro di Bolzano non interessa il fatto che ad autorizzare in via centralizzata con effetto per tutta l’UE i “vaccini”-Covid-19 erano gli organi comunitari e non le autorità italiane e che, pertanto, la Corte Costituzionale ha radicalmente omesso di prendere in considerazione la documentazione istituzionale che regola i “vaccini”-Covid-19.

Il giudice del lavoro di Bolzano non spende una parola sull’esposto gravemente illegittimo off label use dei “vaccini”-Covid-19, della violazione dell’obbligo della prescrizione medica invece imposta dalla Commissione Europea nelle decisioni di autorizzazione di queste sostanze ex art. 71 Direttiva 83/2001 del Consiglio e del Parlamento Europeo, non si interessa della evidente clamorosa violazione della normativa sul consenso libero e informato.

La sottoscritta difesa ha anche evidenziato che la normativa comunitaria e gli atti comunitari da essa esposti e evidenziati (trattandosi di “vaccini”-Covid-19 autorizzati in via centralizzata dalla Commissione Europea su parere dell’EMA) vanno valutati dal giudice comunitario e che il principio del primato del diritto dell’Unione Europea deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale, che implica che i giudici ordinari di uno Stato membro non sono competenti a esaminare la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che la Corte costituzionale di tale Stato membro ha dichiarato conforma a una disposizione costituzionale nazionale (Corte di Giustizia UE, C-430/21 sentenza 22 febbraio 2022).

Dunque il giudice del Lavoro di Bolzano ha violato gravemente un principio fondamentale dell’applicazione di legge comunitaria e di atti degli organi dell’Unione Europea!

Viene da chiedersi se dipende da mancanza di competenza nel diritto comunitario oppure da istruzione politica di fregarsene dei più fondamentali principi che regolano l’Ordinamento Giudiziario Unionale.

Nel processo è stata presentata anche istanza di esibizione ex artt. 118 e 210 c.p.c. in merito alla corrispondenza email tra il Ministero della Salute, l’AIFA e le autorità della sanità pubblica regionale/provinciale portata all’attenzione degli italiani per settimane nella TV nazionale (Rete4) nell’ambito della trasmissione settimanale “Fuori dal Coro” (di Mario Giordano) perché dimostra l’evidente falsità dei dati che erano stati sottoposti alla Corte Costituzionale dall’Avvocatura dello Stato in punto efficacia e sicurezza dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

Tutto questo, però, al giudice del Lavoro di Bolzano non interessa, perché evidentemente ha deciso di ridursi ad essere mero esecutore di un diktat autoritario e disumano che viola pure le condizioni di autorizzazione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 imposte dalla Commissione Europea!

Una volta di più in Italia è stato scritto un bruttissimo capitolo nel periodo più buio della Giustizia dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Ma come un carissimo amico e grande avvocato di fama internazionale oggi dopo l’udienza ha detto alla sottoscritta difensore, siamo in una fase paragonabile a quella appena prima del crollo del muro di Berlino, in cui nonostante la percezione generale era quella che tale muro doveva e stava per crollare, si continuava a sparare a coloro che cercavano di superare il muro per vivere in libertà. E così persone che ricoprono la carica di giudice della Repubblica Italiana oggi, nonostante l’evidenza percepibile dall’uomo della strada, continuano a dichiarare nero per bianco arrecando un irreversibile vulnus alla ns. Costituzione, alla ns. democrazia allo Stato di Diritto.

Alleghiamo gli atti prodotti dalla difesa:

https://drive.google.com/file/d/12rx9nRLiVBiyvjkJ23FnPgaaGBXAjSWs/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1WIzVObicsw4_D40LLetF6AHBnNdmfrZL/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1XI3gP4S5Y7j2YuzIESUv_Kr8Cxg1eMEG/view?usp=drivesdk

E qui la sentenza:

https://drive.google.com/file/d/1Aw8UeZF9ukRSZpyWR9Yl0DmEYAx1UsjG/view?usp=drivesdk

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

Il giorno 16 novembre 2023 ore 9.20 ci sarà l’udienza presso il Tribunale di Bolzano per un docente di scuola superiore sospeso

Per domani 16 novembre ore 9.20 è fissata in Tribunale di Bolzano l’udienza per la lettura del dispositivo in un processo riguardante la sospensione dal lavoro di un docente presso una scuola superiore di Bolzano, perché si era rifiutato di farsi inoculare un cosiddetto „vaccino“-Covid-19.

È un processo che inizialmente era stato assegnato ad un giudice che non lavora più al Tribunale di Bolzano e che ha sempre rifiutato ogni istruttoria per l’accertamento della VERITÀ MATERIALE.

Ad udienza già fissata dal precedente giudice ai fini della lettura del dispositivo (immaginabile nel contenuto, considerato il comportamento tenuto in altri processi analoghi), il processo è stato assegnato ad un altro giudice.
Considerato che
1) oltre alla documentazione già preesistente nel fascicolo (Assessment Report dell‘EMA, Risk Management Plan dei Produttori etc.) ultimamente è stata depositata anche la conferma esplicita da parte dell‘EMA che l‘uso dei cosiddetti „vaccini“ per la prevenzione dell’infezione (scopo invece richiesto anche per i docenti dall‘art. 4ter2 D.L. 44/2021) non è stato autorizzato dall‘EMA, e, dunque ci troviamo di fronte ad un clamoroso illegittimo uso off label dei cosiddetti „vaccini“-Covid-19 anche sul personale docente,
e considerato che
2) dai contratti stipulati dai produttori con la Commissione Europea e gli Stati Membri (tra cui l‘Italia) risulta in modo inequivocabile che i cittadini italiani (tra cui i docenti) sono stati venduti a big pharma quali nude e crude cavie,
questo giudice del Tribunale di Bolzano ha il PRECISO DOVERE di accertare anche sulla base di questa documentazione/prova formatasi ultimamente, la VERITÀ MATERIALE!
E non solo!
Ha il PRECISO DOVERE di mandare la documentazione in Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, affinché anche la Procura finalmente incominci ad adempiere il suo PRECISO DOVERE!
Vedremo se domani il Tribunale di Bolzano incomincia a operare in un caso riguardante l’obbligo „vaccinale“-Covid-19 come luogo della magistratura indipendente da diktat politici e, dunque, al servizio dei cittadini secondo il dovere impartito dal Legislatore Costituzionale, oppure se continua ad operare come un nudo e crudo esecutore di un sistema autoritario che nulla ha in comune con lo Stato di Diritto previsto dalla ns. Costituzione, scritta dai ns. padri costituenti che si rivolterebbero nella tomba se potessero vedere a quale scempio della ns. Costituzione la Corte (allo stato In-) Costituzionale e tanti, troppi magistrati erano in grado.

Avv. DDr. Renate Holzeisen

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