PARTE II: I più importanti documenti e argomenti presentati nei processi pendenti in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano per sanitari sospesi

PARTE II 

Conferma da parte della Autorità per il Farmaco Europea (EMA) che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione virale da una persona all’altra – EMA/451828/2023

Illegittimo uso off label dei “vaccini”-Covid-19 ai fini dell’obbligo “vaccinale” per la prevenzione dell’infezione con il SARS-CoV-2 di cui all’art. 4 D.L. 44/2021

 

I più importanti documenti e argomenti presentati nei processi pendenti in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano per sanitari che erano stati sospesi perché rifiutavano il cosiddetto “vaccino” -Covid-19 a loro imposto ai sensi dell’art. 4 D.L. 44/2021

  1. EMA/451828/2023 del 18.10.2023

Rispondendo in data 18.10.2023 con documento EMA/451828/2023 alla richiesta di sospensione dell’autorizzazione di immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini” a mRNA Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna, presentata in data 04.10.2023 da un gruppo di membri del Parlamento Europeo, l’Agenzia per il Farmaco Europea (EMA) ha confermato aspetti fondamentali e cruciali per la decisione dei processi riguardanti sanitari (e tutti gli altri professionisti e lavoratori) sospesi dal lavoro e dal loro diritto di esercitare la propria professione, per aver rifiutato inoculazione di un cosiddetto “vaccino”-Covid-19. Il documento verrà pubblicato dopo la conferenza stampa che avrà luogo il 21 novembre in Parlamento Europeo e alla quale anche la sottoscritta difensore parteciperà. Qui si anticipa il contenuto fondamentale per i processi che riguardano l’obbligo “vaccinale”-Covid-19 e il green pass.

Innanzitutto l’EMA ha confermato che i cosiddetti “vaccini”Covid-19 non sono mai stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione del virus SARS-CoV-2 da una persona all’altra.

Dalla lettera della risposta dell’EMA (a firma della Direttrice Emer Cooke) risulta a tal riguardo esplicitamente quanto segue:

“Please find below direct responses to the questions you raise in your letter.

  1. The authorised indications

You state that based on the authorised indications, the vaccines should only be administered to individuals who seek personal protection, and they are not authorised for the purpose of reducing transmission or infection rates (transmission control). You also state that the authorised indication does not align with uses promoted by pharmaceutical companies, politicians, and health professionals.

You are indeed correct to point out that COVID-19 vaccines have not been authorised for preventing transmission from one person to another. The indications are for protecting the vaccinated individuals only.

The product information for COVID-19 vaccines clearly states that the vaccines are for active immunisation to prevent COVID-19. In addition, EMA’s assessment reports on the authorisation of the vaccines note the lack of data on transmissibility.

EMA will continue to be transparent about the approved uses of COVID-19 vaccines and identify areas where we need to tackle misconceptions.”

Qui la traduzione in lingua italiana:

“Di seguito le risposte dirette alle Vostre rispettive domande che avete poste nella Vostra lettera:

  1. Le indicazioni autorizzate

Voi dichiarate che in considerazione delle indicazioni autorizzate, i vaccini devono essere inoculati solo a persone che cercano una loro protezione personale, e che i vaccini non sono autorizzati allo scopo di ridurre la trasmissione oppure il tasso di infezione (controllo della trasmissione). Voi dichiarate anche che l’indicazione autorizzata non corrisponde agli usi promossi dalle aziende farmaceutiche, dai politici e da professionisti della sanità.

Voi, infatti, avete ragione ad evidenziare che i vaccini-COVID-19 non sono stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione (virale) da una persona all’altra. Le indicazioni si riferiscono solo alla protezione dell’individuo vaccinato.

La informazione sul prodotto per i vaccini-Covid-19 indica in modo chiaro che i vaccini sono per l’attiva immunizzazione al fine di prevenire il Covid-19. Inoltre, dagli Assessment reports (rapporti di valutazione) dell’EMA nell’autorizzazione dei vaccini risulta la mancanza di dati in punto trasmissibilità (virale).

L’EMA continuerà ad essere trasparente sull’uso autorizzato dei vaccini Covid-19 e ad identificare area dove è necessario contrastare malintesi”.


L’obbligo “vaccinale”-Covid-19, vigente all’epoca della sospensione dell’appellante a carico dei sanitari (vedi art. 4 D.L. 44/2021 nella versione in vigore dal 01.06.2021 al 26.11.2021 e segg. https://drive.google.com/file/d/1MFVpU0twvwXQMg75X4xsWgQwX_81YKRp/view?usp=drivesdk

era chiaramente stato imposto per prevenire l’infezione virale.


Bisogna distinguere due concetti fondamentali:

  • il SARS-CoV-2 è il virus.
  • il Covid-19 è la malattia.

Il contagio avviene con il virus SARS-CoV-2 e non con la malattia Covid-19.

Una vaccinazione che ha come scopo il contenimento del contagio virale, della trasmissione virale e dunque del tasso di infezione virale nella popolazione, deve avere l’efficacia di prevenire il contagio virale tramite un’immunizzazione sterile.

Immunizzazione sterile significa che il sistema immunitario impedisce ad un agente patogeno di replicarsi nel corpo della persona vaccinata.

I cosiddetti “vaccini”-Covid-19 questa efficacia non ce l’hanno e, dunque, sono stati autorizzati solo ai fini della prevenzione della malattia Covid-19 nella persona contagiata con il virus, e, dunque, nella persona che, essendo contagiata, oltre a potersi ovviamente ammalare, è portatore del virus che riesce a replicarsi nel corpo della persona “vaccinata”.

Le persone a cui sono stati inoculati i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, pertanto, trasmettono il virus così come lo trasmettono le persone non “vaccinate”.


Il Legislatore, apparentemente malinformato (l’EMA parla di malintesi) ha pensato di poter utilizzare i “vaccini”-Covid-19 per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 e, dunque, ai fini dell’immunizzazione sterile delle persone “vaccinate” e, dunque, ai fini della prevenzione della trasmissione virale e dell’infezione.


Infatti, il Legislatore ha inequivocabilmente disposto testualmente quanto segue:

Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per li esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

  1. …. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario … sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2….

Significativo – oltre al titolo dell’art. 4 e l’indicazione dello scopo dell’obbligo “vaccinale” nel comma 1 (vedi sopra) e che è “la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2” – la quale, a sua volta, avrebbe, dunque, dovuto essere funzionale alla tutela della salute pubblica e al mantenimento di “adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” – sono anche i commi 6, 8 e 10 dell’art. 4 del D.L. 44/2021, laddove il Legislatore una volta di più evidenzia lo scopo della vaccinazione che è quella di “evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Nel comma 11 si parla del fine “di contenere il rischio di contagio”.

L’Autorità Europea del Farmaco (EMA) con la sua risposta del 18 ottobre 2023 fornita al gruppo di membri del Parlamento Europeo che ha posto specifiche domande con lettera del 4 ottobre 2023, ha in modo inequivocabile confermato quanto esposto dai parlamentari, e cioè, che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono stati autorizzati per ridurre la trasmissione virale o l’infezione virale e cioè non sono stati autorizzati ai fini del controllo della trasmissione virale, ma che, invece, sono stati autorizzati esclusivamente per tutelare la persona “vaccinata”, e infetta dal virus SARS-CoV-2, dalla malattia Covid-19.

  1. Illegale uso off-label dei “vaccini”-Covid-19 sui sanitari ai fini della prevenzione dell’infezione con il SARS-CoV-2

La Repubblica Italiana ha, dunque, imposto ai sanitari un obbligo “vaccinale” che con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 disponibili (tutti i vaccini Covid-19 usati in Italia sono quelli autorizzati in via centralizzata dalla Commissione Europeo, vedi infra) non era adempibile, perché non esistevano e non esistono vaccini che potessero prevenire il contagio dal virus SARS-CoV-2.


Questo fatto, ormai incontestabile alla lettura della chiara risposta fornita dall’EMA al gruppo di parlamentari europei, porta inevitabilmente a due conclusioni giuridiche:

  1. L’appellante sanitario non ha violato l’obbligo “vaccinale” di cui all’art. 4 D.L. 44/2021, dato che né allora, né a tutt’oggi sono state autorizzate dalla Commissione Europea e, dunque, immesse anche sul mercato italiano, sostanze che potessero effettivamente prevenire l’infezione da SARS-CoV-2.
  2. L’uso dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 è un cosiddetto “off-label-use”, e cioè un uso fuori etichetta, dato che è un uso non autorizzato dall’EMA/Commissione Europea nella procedura centralizzata di autorizzazione per l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

 2.1       Normativa sull’uso off-label legittimo di un farmaco

L’uso off label di farmaci riguarda le prescrizioni di medicinali non autorizzati all’immissione in commercio o per patologie, secondo indicazioni e modalità di somministrazione non previste nella scheda tecnica e nel foglietto illustrativo di farmaci.

La scelta di usare un farmaco off-label spetta al medico curante, che, sulla base di documentazione scientifica e sotto la sua diretta responsabilità, dopo aver informato il paziente e avere ottenuto il consenso all’off-label use, può decidere di trattare il proprio assistito con un medicinale prodotto per una indicazione terapeutica diversa da quelle autorizzate.

In particolare, il medico nell’ottenere il consenso del paziente deve spiegare in dettaglio la ratio della terapia off label, il rischio dei possibili eventi avversi.

L’atto amministrativo con il quale si legittima un determinato uso terapeutico o profilattico di un farmaco, nonché la sua stessa presenza sul mercato, è l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC). Con l’AIC viene stabilito:

  • il nome del medicinale
  • la sua composizione
  • la descrizione del metodo di fabbricazione,
  • le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e le reazioni avverse
  • la posologia, la forma farmaceutica, il modo e la via di somministrazione
  • le misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale per la sua somministrazione ai pazienti
  • il riassunto delle caratteristiche del prodotto
  • un modello dell’imballaggio esterno
  • il foglio illustrativo.

L’espressione off-label, o fuori etichetta, fa appunto riferimento al fatto che un medicinale viene usato al di fuori delle indicazioni nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto, qualora il medico – cui spetta la decisione di proporre la terapia al paziente – lo ritenga, in via eccezionale, utile per la salute del suo assistito.

L’art. 3 comma 1 del D.L. n. 23/1998 convertito nella L. n. 94/1998 (c.d. legge Di Bella), prevede che il medico, nel prescrivere un farmaco deve attenersi alle indicazioni terapeutiche previste dell’autorizzazione per l’immissione sul mercato.

https://drive.google.com/file/d/1-wFcxojNAe4IPsGYyg1AJKpWfwvaFgoB/view?usp=drivesdk

Lo stesso articolo prevede tuttavia che il medico può, in via eccezionale, prescrivere un farmaco per un’indicazione diversa da quella autorizzata (off label appunto), qualora il medico stesso (non la politica!) ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica, e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. Tale decisione può essere presa dal medico sotto la sua diretta responsabilità e previa specifica informazione del paziente e acquisizione dello specifico consenso dello stesso all’uso off label.

Una scelta terapeutica “anomala” da parte del medico non può quindi essere generalizzata ed adottata come prassi, ma deve essere invece circoscritta in relazione ad ipotesi specifiche ed individualmente definite, sulla base di criteri dettati dal beneficio che si potrebbe presumibilmente attendere per il paziente.

L’art. 3 comma 4 D.L. n. 23/1998 prevede un’ulteriore fattispecie di ammissibilità dell’uso di medicinali off label, attraverso il rinvio all’art. 1 comma 4 del D.L. 536/1996 convertito in L.n. 648/1996, secondo cui la prescrizione di farmaci non autorizzati (per l’indicazione) è ammessa, a condizione che siano inclusi in un elenco predisposto dalla Commissione Unica del Farmaco ed in assenza di alternative terapeutiche (cosiddetto uso compassionevole).

I “vaccini”-Covid-19 non sono stati inseriti nell’elenco di farmaci non autorizzati (per una precisa indicazione) per l’uso compassionevole! Sarebbe, peraltro, impensabile, che si autorizzi l’uso compassionevole ai fini della “vaccinazione” contro il contagio virale di una sostanza che non ha ottenuto l’autorizzazione per l’uso a tale scopo, dato che tale efficacia non ce l’ha!

  • Consenso informato e farmaci off-label

Ai sensi del D.L. n. 23/1998 (convertito in L. n. 94/1998) il legittimo utilizzo off label dei farmaci da parte del medico richiede, oltre che una complessa valutazione clinica, un’appropriata informazione del paziente sul proposto off label use e l’ottenimento del suo specifico consenso informato al riguardo.

L’art. 1 della L. n. 219/2017

https://drive.google.com/file/d/1EP37mld6nzWbfis5as3Az3xUKxPABKP0/view?usp=drivesdk

dispone che tutte le informazioni riguardanti un trattamento sanitario devono essere fornite in modo dettagliato, con linguaggio comprensibile e devono riferirsi, tra le altre, ai benefici e ai rischi dei trattamenti sanitari indicati, nonché alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario.

In particolare, qualora si tratti di una terapia che implica l’impiego di un farmaco al di fuori delle indicazioni approvate dall’autorità predisposta (nel caso concreto è la Commissione Europea su parere dell’EMA – Autorità del Farmaco Europea – dato che si tratta di un’autorizzazione centralizzata con effetto per tutti i paesi membri), l’informazione che il medico deve fornire al paziente deve riguardare le caratteristiche della cura ipotizzata e gli effetti collaterali direttamente connessi all’impiego di medicinali off label.

Nel caso concreto, i responsabili dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (il Direttore Generale, la responsabile del reparto prevenzione, il responsabile dell’hub “vaccinale”, il medico “vaccinatore” presente nel hub “vaccinale”), avrebbero dovuto spiegare all’appellante sanitario per quale motivo insistevano per l’inoculazione all’appellante di una sostanza che non era stata autorizzata ai fini della prevenzione del contagio dal virus SARS-CoV-2, dato che tale efficacia la sostanza non ce l’ha.

L’appellante aveva chiesto ai responsabili dell’Azienda Sanitaria via pec già sin da Aprile 2021 – come lo hanno fatto tantissimi altri sanitari su indicazione della sottoscritta difensore – precise indicazioni in merito a quella sostanza che avrebbe avuto l’efficacia di inibire il contagio virale come previsto dall’art. 4 D.L. 44/2021, entrato in vigore il 1° Aprile 2021 https://drive.google.com/file/d/1iz0ipLGI8VC57hPxjMEDgzXzDEDY1abk/view?usp=drivesdk

A tutti questi sanitari, come all’appellante, i responsabili dell’Azienda Sanitaria non hanno mai risposto a questa più che legittima richiesta di chiarimento e informazione!

Dunque, i responsabili dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (e di altre aziende sanitarie alle quali sono state inviate le stesse richieste via pec/raccomandata) hanno violato in modo particolarmente grave la norma cogente sull’uso off label di un farmaco!

L’articolo 13 del codice di deontologia medica

https://drive.google.com/file/d/1RIzYf7Q3_LpBu9VsiliUtHcd-6dC1dgv/view?usp=drivesdk

al comma 7 dispone:Il medico può prescrivere farmaci (…) per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti.”

 

Un uso “off label” generalizzato in ambito di una campagna “vaccinale” non è acconsentito dalla normativa!

In più all’appellante non è stato in alcun modo comunicato che l’Azienda Sanitaria avrebbe usato una sostanza non autorizzata all’indicazione della prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, nonostante che l’appellante avesse espressamente richiesto ai responsabili dell’Azienda Sanitaria quale sostanza avrebbero riservato all’appellante ai fini dell’adempimento dell’obbligo “vaccinale” ex art. 4 D.L. 44/2021.

 

Con Ordinanza n. 18283 del 25 giugno 2021 la Corte di Cassazione

https://drive.google.com/file/d/1Tk9hAV0JGAFlFp1IwRJymVjcL9eqz7cc/view?usp=drivesdk

ha confermato che il medico può scegliere, sotto la sua personale responsabilità, di impiegare il medicinale off-label “in singoli casi”: la legge vuole che la scelta terapeutica del medico non sia una prassi, ma venga circoscritta ad ipotesi specifiche ed individualmente definite, sulla base di criteri dettati dal beneficio che ci si potrebbe presumibilmente attendere per il paziente.

Lo specifico consenso informato al trattamento off label use del paziente è un particolare presupposto della somministrazione di un farmaco off-label. In mancanza di un consenso informato in punto applicazione off label del farmaco, l’intervento è illecito, anche quando fosse nell’interesse del paziente.

L’Azienda Sanitaria e il datore di lavoro hanno, dunque, imposto all’appellante un trattamento illecito già per il mero fatto che l’appellante non è stato informato del fatto che ad esso sarebbero state inoculate sostanze in modo off label. Non essendo stato informato, l’appellante, comunque, non avrebbe mai potuto prestare un consenso informato.

L’uso generalizzato di sostanze in modo off label su intere categorie professionali (nel caso concreto i sanitari) è illegale a prescindere. L’uso off label può avvenire solo in singoli casi senza alcun uso generalizzato, come è invece avvenuto in modo gravemente illegale nella campagna “vaccinale” adottata in Italia.

Nel caso dei “vaccini”-Covid-19, imposti ai sanitari ai fini dell’adempimento dell’obbligo “vaccinale” contro l’infezione con il SARS-CoV-2, è stato violato dall’Azienda Sanitaria e dai responsabili della procedura di “vaccinazione” un duplice obbligo di prescrizione medica e di consenso informato:

1.prescrizione medica specifica ai fini dell’uso off label e rispettivo specifico consenso informato del sanitario che non si è presentato spontaneamente alla “vaccinazione” al solo fine della “sperata” tutela esclusivamente personale avverso la malattia Covid-19;

2.prescrizione medica comunque prevista in via generale per l’indicazione autorizzata (prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19) dall’EMA/Commissione Europea nell’Allegato II punto B) della rispettiva Decisione di autorizzazione per l’immissione sul mercato del “vaccino”-Covid-19. Vedi qui, p.e. per la sostanze Comirnaty di Pfizer/BioNTech:

https://drive.google.com/file/d/1GH0VIyahBm29WFIYV8v-X6CEYbB4gWQy/view?usp=drivesdk

L’appellante, nonostante un’esplicita richiesta inviata via pec alla Direzione Generale e alla Responsabile della Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Sanitaria in punto prescrizione medica, non aveva ottenuto alcuna risposta, ma ha avuto la notifica della sua sospensione dal lavoro!

Negli hub vaccinali del Sudtirolo (come anche nel resto d’Italia), in generale, a nessuno è stata fatta la prescrizione medica di cui all’Allegato II punto B) alla rispettiva decisione di autorizzazione del “vaccino”-Covid-19, prescrizione che è invece prevista quale condicio sine qua non per l’uso legittimo della sostanza sull’essere umano!

Ai sanitari che si sono presentati all’appuntamento fissato (dall’Azienda Sanitaria) perché costretti dall’obbligo “vaccinale”-Covid-19, non è stata fatta né la generale prescrizione medica di cui sopra, né quella ulteriore specifica prescrizione medica ai fini dell’uso off-label!

Vedi il verbale dei Carabinieri intervenuti su richiesta dell’Avv.DDr. Renate Holzeisen che in data 24.06.2021 ha accompagnato un’infermiera dell’ospedale di Bolzano all’appuntamento fissato dall’Azienda Sanitaria ai fini dell’adempimento dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 di cui all’art. 4 D.L. 44/2021.

Quanto emerge dimostra la lampante grave violazione di tutta una serie di disposizioni legislative cogenti. Ma la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano ha preferito fare NULLA e ad oggi è corsa a chiedere l’archiviazione di ogni denuncia penale iper-motivata e iper-documentata sul punto, venendo gravemente meno al proprio obbligo impostole dal Legislatore Costituzionale! Anche questo entrerà nella triste storia del ns. paese!

https://drive.google.com/file/d/1VX9nCvSfoxDpdgHniBfu32i3TxUstuHi/view?usp=drivesdk

La brutale violazione da parte delle autorità italiane e dei “professionisti” responsabili della campagna “vaccinale”-Covid-19 delle disposizioni indicate nell’autorizzazione decisa dalla Commissione Europea per l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, nonchè della normativa sull’uso off label di un farmaco, della normativa sulla prescrizione da parte del medico di un farmaco e del necessario consenso informato, è palese!

Proseguirò a pubblicare importante documentazione nella successiva PARTE III.

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

 

 

PARTE I: I più importanti documenti e argomenti presentati nei processi pendenti in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano per sanitari sospesi

I più importanti documenti e argomenti presentati nei processi pendenti in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano per sanitari che erano stati sospesi perché rifiutavano il cosiddetto “vaccino”-Covid-19 a loro imposto ai sensi dell’art. 4 D.L. 44/2021

PARTE I

Pubblico gli estratti dei più importanti documenti e argomenti depositati nei nove processi pendenti in Corte d’Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano, dato che ogni cittadino ha il diritto di sapere per poter tutelare la propria salute e vita, considerato che le autorità continuano a ingannare i cittadini e mettere a gravissimo rischio la loro salute e vita! Qui la Parte I.

INDICAZIONE UFFICIALE ISTITUZIONALE DELLA MORTE QUALE EFFETTO COLLATERALE DEI COSIDDETTI “VACCINI”-COVID-19

Da settembre 2023 sopravvenuta indicazione ufficiale, da parte dell’EMA, della Commissione Europea e dell’AIFA, della morte tra gli effetti collaterali

A causa dell’enorme numero di decessi e di altri gravi effetti collaterali e irreversibili dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, l’EMA e la Commissione Europea – che hanno agito, comunque, in modo criminale (vedi la traduzione in lingua italiana dell’azione di annullamento ex art. 263 TFUE in Tribunale UE del 22.02.2023 riguardante il cosiddetto “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech, che pende con T-109/23 in Tribunale dell’UE – https://drive.google.com/file/d/135ahpPDhuUbQt74fYi_9932B0WZ0MPjo/view?usp=drivesdk

ora hanno dovuto finalmente ammettere pubblicamente e in modo istituzionale che queste iniezioni sperimentali a base genica possono provocare la morte.

Qui sotto il nuovo punto 4.4. dell’allegato I alla decisione della Commissione Europea di autorizzazione di immissione sul mercato del cosiddetto “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech

E qui il documento completo:

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2023/20230831160389/anx_160389_it.pdf

E qui il documento analogo pubblicato dall’AIFA con decorrenza settembre 2023:

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1279946/RCP_COMIRNATY_XBB.pdf

Analogo è stato pubblicato da EMA/Commissione Europea per Spikevax di Moderna.

E qui il documento completo:

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2023/20230915160561/anx_160561_it.pdf

E qui il documento pubblicato dall’AIFA con decorrenza settembre 2023 per Spikevax di Moderna:

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005438_049283_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3

Peraltro, i dati ufficiali sono estremamente sottostimati, perché non esiste una farmacovigilanza attiva. Anche nel Sudtirolo e in Italia, in generale, in caso di morti improvvise e inaspettate, la “vaccinazione” Covid 19 solitamente non viene considerata dalle autorità come possibile causa… anzi! Ai cittadini viene sistematicamente dichiarato che sarebbe esclusa ogni correlazione!

E ciò è anche dovuto al fatto che spesso gli stessi responsabili della farmacovigilanza hanno fatto pubblicità per la “vaccinazione”-Covid-19. Come è proprio il caso del responsabile della farmacovigilanza per la Provincia Autonoma di Bolzano, UGO MORETTI,

Se non si va alla ricerca della prova di un possibile nesso causale tra il “vaccino”-Covid-19 e la morte, non si troverà mai nulla.

Dato che lo stesso responsabile della Farmacovigilanza della Provincia Autonoma di Bolzano (e della Regione Veneto), UGO MORETTI, ha escluso pubblicamente la pericolosità di queste sostanze, nonostante che ovviamente anche lui doveva sapere (visto il suo ruolo) che c’erano morti e altri gravissimi irreversibili effetti collaterali sin dall’inizio della campagna “vaccinale”, e soprattutto che mancavano e mancano a tutt’oggi importantissimi dati sulla sicurezza di queste sostanze, a Bolzano l’Azienda Sanitaria esclude categoricamente il nesso causale tra danni e i cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

UGO MORETTI si è espresso pubblicamente a favore dell’inoculazione di queste sostanze sperimentali persino ai nostri bambini (vedi infra).

UGO MORETTI in un processo penale pendente a Trento per un ragazzo trentino che a soli 24 anni è morto dopo la prima dose di Comirnaty di Pfizer/BioNTech, su disposizione del GIP che ha accolto la ns. ricusazione di MORETTI, è stato sostituito quale perito nominato dalla Procura della Repubblica di Trento. L’incompatibilità era più che evidente. Il responsabile della farmacovigilanza UGO MORETTI ha fatto pubblicità senza freni per queste sostanze sperimentali e, dunque, oltre a non poter coprire il ruolo di consulente della Procura e del Giudice in cause riguardanti danni da “vaccino”-Covid-19 (come giustamente accertato dal G.I.P. del Tribunale di Trento), ovviamente è del tutto incompatibile con la sua funzione di responsabile della farmacovigilanza della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Veneto. UGO MORETTI ha indotto persino i genitori a fare inoculare queste sostanze ai loro bambini. Ovviamente, UGO MORETTI non aveva e non ha alcun interesse a che vengano accertati casi di gravi danni irreversibili (inclusa la morte) da “vaccino”-Covid-19!

L’evidente situazione di conflitto di interessi di UGO MORETTI deriva dalla sua posizione preconcetta con dichiarazioni che sminuivano gravemente gli effetti avversi riscontrati.

Segnaliamo le seguenti interviste con UGO MORETTI con le quali costui, nella sua funzione di responsabile della farmacovigilanza della Regione Veneto e della Provincia Autonoma di Bolzano, ha gravemente disinformato la popolazione, traendola in erronea convinzione che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sarebbero efficaci e sicuri:

https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/cronaca/21_ottobre_20/ugo-moretti-paura-vaccino-tutti-finti-miti-non-inietta-virus-non-cambia-dna-2784efb0-3117-11ec-aa91-3fa3c7e169fd_amp.html

https://tgverona.telenuovo.it/attualita/2021/03/01/sicurezza-ed-efficacia-dei-vaccini-anti-covid-parla-il-prof-moretti

Da segnalare, ancora, un’altra intervista del 29 novembre 2021 in cui UGO MORETTI consigliava addirittura la vaccinazione dei bambini:

https://www.rainews.it/tgr/veneto/articoli/2021/11/ven-verona-covid-tracciamento-ospedali-reparti-coronavirus-041db9f2-5a50-445b-b65a-c7f4767c070c.html

E, pertanto, le persone danneggiate da “vaccino”-Covid-19, specialmente anche in Sudtirolo, non trovano riconoscimento e adeguata terapia, visto che il responsabile della Farmacovigilanza si trova in un evidente gravissimo conflitto d’interesse con l’importante ruolo che, purtroppo, a tutt’oggi ricopre e da dove DEVE ESSERE RIMOSSO SUBITO!

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

 

 

8 novembre ore 11: udienza decisiva in nove contenziosi di secondo grado, pendenti per sanitari presso la Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano in Bolzano Corso Libertà n.23

L’8 novembre alle ore 11 avrà luogo presso la Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano in Bolzano Corso Libertà n.23 l’udienza decisiva in nove contenziosi di secondo grado, pendenti per sanitari che erano stati sospesi a causa del rifiuto di farsi inoculare le sostanze sperimentali a base genica.

La magistratura sudtirolese ha la possibilità di dimostrare che è al servizio di un ordine democratico basato sul rispetto dei Diritti Umani e non di un autoritarismo che ha ridotto i cittadini a nude e crude cavie.
Nelle udienze, che sono pubbliche, verrà discusso un nuovo documento istituzionale che smonta definitivamente l’obbligo “vaccinale”-Covid-19.

Dato che quei sanitari che nel 2021 si sono opposti al trattamento sperimentale – e, dunque, come verrà dimostrato in udienza, a un sistema autoritario che in brutale violazione persino delle istruzioni date dall’EMA ha imposto tale trattamento – è doveroso che i cittadini diano un forte sostegno a questi sanitari.

Bisogna ricordare il fatto che se fossero stati molto più sanitari ad opporsi, la brutale imposizione di un trattamento sperimentale non sarebbe mai giunta al resto della popolazione, perché i sanitari avrebbero (dovuto) fare da scudo per tutti, inclusi i nostri bambini! E, dunque, a maggior ragione, quei sanitari che – nonostante la perdita del lavoro e dunque della loro base economica – hanno tenuto duro, devono essere sostenuti da tutti noi che sappiamo che stanno lottando non solo per loro stessi, ma in fin dei conti, per il ripristino dell’umanità, della dignità umana.

Ci vediamo l’8 Novembre alle ore 10.45 all’entrata della Corte d’Appello di Trento-Sezione Distaccata di Bolzano in Corso Libertà 23.

https://www.corteappello.bolzano.it/it/GMaps?idt=20170&height=510&width=710

VITA: I Senatori della Repubblica Italiana sapevano o dovevano sapere al più tardi a gennaio 2022 che ai cittadini venivano iniettate delle sostanze sperimentali

I Senatori della Repubblica Italiana sapevano o dovevano sapere al più tardi a gennaio 2022 che ai cittadini venivano iniettate delle sostanze sperimentali

Oggi (ieri) è uscito su LaVerità un articolo in merito al contratto quadro di acquisto del “vaccino”-Covid-19 tra il produttore Pfizer/BioNTech e la Commissione Europea. Già a gennaio 2022 (nel pieno degli obblighi “vaccinali” imposti dal governo e parlamento italiano, su richiesta della Commissione Affari Costituzionali del Senato avevo depositato un parere legale che da allora è pubblicato sul sito del Senato della Repubblica Italiana.

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/422/335/Avv._DDr._Renate_Holzeisen.pdf

Già allora ho evidenziato anche la parte fondamentale che era visibile nella versione del contratto pubblicata sul sito della RAI. I miei precisi riferimenti al contenuto di documentazione istituzionale (EMA, Commissione Europea) e dei produttori non potevano far altro che portare alla conclusione che si stava per continuare e ampliare un crimine contro l’umanità. E ciononostante il Senato ha deliberato l’esecuzione del crimine contro i propri cittadini!

La mia relazione e l’avvertimento – pubblicato sul sito del Senato della Repubblica- costituisce un documento che nella storia dell’Italia avrà una particolare importanza.

VITA – Comunicato stampa: IMPLOSIONE PREVEDIBILE DI UN SISTEMA PIRAMIDALE PARTICOLARMENTE CORTEGGIATO DAL GOVERNO PROVINCIALE SUDTIROLESE E DAL GOVERNO COMUNALE DI BOLZANO

COMUNICATO STAMPA 

IMPLOSIONE PREVEDIBILE DI UN SISTEMA PIRAMIDALE PARTICOLARMENTE CORTEGGIATO DAL GOVERNO PROVINCIALE SUDTIROLESE E DAL GOVERNO COMUNALE DI BOLZANO

L’implosione del sistema piramidale del gruppo SIGNA, particolarmente corteggiato dai governanti in Sudtirolo, era prevedibile per ogni osservatore con cognizioni basilari di economia aziendale.

Date le notizie che da ieri si susseguono rapidamente in merito allo stop di grandi progetti immobiliari in piena fase di costruzione e l’insolvenza di società del gruppo fondato da Rene Benko, siamo arrivati al dunque.

Nel centro di Bolzano abbiamo una mega-costruzione non finita. Nell’interesse dell’economia politica del Sudtirolo deve essere subito accertato quali ulteriori presenze e interferenze questo sistema piramidale ha tramite il suo luogotenente in Sudtirolo!

Questo costrutto piramidale, facilmente intuibile nel suo meccanismo, ha potuto particolarmente sfogarsi in Sudtirolo grazie al sostegno politico da parte di SVP, Lega & Co. e un governo comunale di Bolzano agli ordini del luogotenente di SIGNA.

E la “giustizia” del Sudtirolo, come al solito, guarda caso, non ha notato nulla!

Chiediamo la piena trasparenza in merito alle operazioni in Sudtirolo in cui sono state e sono a tutt’oggi coinvolte società appartenenti al gruppo SIGNA e il suo luogotenente in Sudtirolo! Un’economia politica funzionante ha bisogno di trasparenza e legalità!

 

PRESSEMITTEILUNG

VORHERSEHBARE IMPLOSION EINES VON DER SÜDTIROLER LANDESREGIERUNG UND BOZNER STADTREGIERUNG BESONDERS HOFIERTEN SCHNEEBALLSYSTEMS

Es war für alle einigermaßen betriebswirtschaftlich bewanderten Beobachter nur eine Frage der Zeit, bis das von unseren Südtiroler Regierenden hofierte SIGNA-Schneeballsystem implodieren würde.

Nun ist es offensichtlich so weit, wie die sich seit gestern überschlagenden Meldungen in den Medien über den Stopp diverser in voller Ausführung befindlichen Immobiliengroßprojekte und die Insolvenz von Unternehmen der von Rene Benko gegründeten SIGNA-Gruppe zeigen.

Wir haben im Herzen von Bozen einen unfertigen Großbau. Welche weiteren Tentakel dieses Schneeball-System mit ihrem lokalen Statthalter in Südtirol aktuell hat, muss sofort im Interesse der Südtiroler Volkswirtschaft offengelegt werden!

In Südtirol durfte sich dieses im Mechanismus leicht durchschaubare Konstrukt dank besonderer politischer Unterstützung durch SVP, Lega & Co. und einer dem Signa-Statthalter stets zu Diensten stehenden Bozener Stadtregierung besonders austoben. Und der Südtiroler Justiz ist, wie üblich, siehe da, nichts aufgefallen!

Wir fordern eine lückenlose Aufklärung aller Vorgänge rund um die Machenschaften der SIGNA-Gruppe und dessen Statthalter in Südtirol! Es gibt keine nachhaltig funktionierende Volkswirtschaft ohne Transparenz und Rechtsstaatlichkeit.

 

RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

https://www.renate-holzeisen.eu

VITA, Renate Holzeisen “Nessuna risposta da Perasso alle nostre richieste!”

VITA, Renate Holzeisen: “Nessuna risposta da Perasso alle nostre richieste!”

Le nostre accuse all‘ex Ten.Col. Davide Perasso, ora candidato di TEAM K, erano di ben altra natura e importanza: abbiamo denunciato il fatto documentato, che nonostante avesse avuto un preciso incarico dalla Procura di indagare sulle enormi illegalità, inclusa la brutale violazione dei Diritti Umani – negli hub vaccinali della campagna “vaccinale”-Covid-19,

NON HA CONDOTTO ALCUNA INDAGINE SUI GRAVISSIMI FATTI DENUNCIATI.

E su questo lui non risponde minimamente!
E i media mainstream “stranamente“ non insistono nel porgli tale domanda fondamentale!

Inoltre, il candidato di Team K, l‘ex Ten.Col. dei N.A.S. Carabinieri, non spiega per quale motivo i N.A.S., da lui diretti, non hanno indagato sulla denunciata inefficacia ai fini della prevenzione virale e sulla pericolosità per la salute psico-fisica dei cittadini, in primis dei bambini, delle mascherine in generale, incluse le FFP2.
Evita evidentemente di entrare nelle questioni da noi sollevate.
E ciò per noi null’altro è che la conferma della fondatezza delle nostre accuse!

Con il deposito del fascicolo delle indagini per chiedere l’archiviazione termina il segreto d’ufficio! Ci deve essere – per obbligo la disclosure dei risultati delle indagini!
A maggior ragione se riguarda vita e salute dei cittadini!
Anche in questo passaggio le dichiarazioni di Perasso non convincono.

La denuncia di Renate Holzeisen https://www.renate-holzeisen.eu/it/renate-holzeisen-affari-con-la-paura/

La replica di Perasso  https://www.video33.it/2023/09/26/mascherine-anti-covid-perasso-replica-a-vita/

VITA: Riassunto della nostra Conferenza Stampa 25.09.23 sul tema “Ciò che non è riportato nel libro di scoop “Geschäft mit der Angst” (“Affari con la paura”) di C.F. e A.O., di cui però i cittadini sudtirolesi devono venire a conoscenza”

QUELLO CHE NON VIENE DETTO NEL LIBRO “GESCHÄFT MIT DER ANGST” (AFFARI CON LA PAURA-di Ch.F. e A.O.), MA CHE OGNI CITTADINO SUDTIROLESE DEVE SAPERE”.

PREMESSA:

VITA è ovviamente a favore di un’azione penale seria, non selettiva per motivi soggettivi (influenza politica, economica, ecc.), nei confronti di coloro che hanno gravemente frodato i cittadini utilizzando fondi pubblici per arricchire sé stessi o altri.

Ci fa quindi piacere che i riflettori dei media siano puntati anche in Sudtirolo su speculazioni fraudolente, a danno di noi cittadini.

Anche noi abbiamo letto con interesse il libro scoop “Geschäft mit der Angst” (Affari con la paura), pubblicato la scorsa settimana e ci congratuliamo con gli autori per il loro lavoro.

Tuttavia, dobbiamo constatare che anche in questo libro non compaiono fatti essenziali, necessari per una “visione completa” del “business con la paura” fatto anche in Sudtirolo.

Ma non ci limiteremo a completare il “quadro morale oppressivo” (come lo definiscono i due autori) e questa storia di criminalità economica sudtirolese, ma mostreremo che le azioni criminali dei responsabili sudtirolesi – nel business con la paura dei cittadini – sono molto più grandi, molto più complesse e con conseguenze decisamente molto più drammatiche.

Le mascherine sono fondamentalmente inadatte come protezione dai virus. Finora, in tutto il mondo non è stato presentato alcuno studio scientifico randomizzato e revisionato (peer-reviewed), che provi il contrario.

Studi scientifici di altissimo livello qualitativo Cochrane

https://de.wikipedia.org/wiki/Cochrane_(organizzazione)

hanno dimostrato che le mascherine non hanno alcun effetto protettivo, o al massimo solo un effetto protettivo molto lieve e insignificante, contro le infezioni respiratorie virali.

https://www.cochrane.org/CD006207/ARI_do-physical-measures-such-hand-washing-or-wearing-masks-stop-or-slow-down-spread-respiratory-viruses

La ragione di ciò è spiegata da uno dei revisori di studi dell’Istituto Cochrane di fama mondiale (Tom Jefferson) in un’intervista rilasciata al quotidiano nazionale italiano LaVerità il 22.09.2023:

(“Gli Studi smontano le mascherine: nessuna prova che limiti i contagi” – L’epidemiologo: “Il virus è troppo piccolo per essere fermato dai dispositivi. Le ricerche parlano chiaro, ma sono censurate, perché la scienza è ormai un derby https://drive.google.com/file/d/1K58uwhsKJf6ACdCAk_lLWqSf3QxoUkUg/view?usp=drivesdk)

Come spiegato fin dall’inizio da molti esperti e medici – che, fino ad allora erano molto stimati, ma poi improvvisamente, a causa della loro opinione critica, taciuti o addirittura dipinti come estremisti di destra – anche questo noto epidemiologo conferma quanto segue: i virus sono così piccoli, che i tessuti di queste mascherine (comprese quelle FFP2), li lasciano passare. Questa è una banalissima legge della fisica, che è stata deliberatamente e consapevolmente negata dai responsabili della salute pubblica e della protezione civile negli ultimi quasi quattro anni, a danno della popolazione!

Qual è il danno per noi cittadini?

  • Danno economico È assolutamente inaccettabile che siano state spese e si continuino a spendere enormi somme per questa cosiddetta “protezione bocca-naso”, del tutto inutile per la protezione dalle infezioni virali! In questo caso devono essere chiamati a risponderne tutti i responsabili soprattutto a livello locale, che – senza aver mai risposto alle documentate obiezioni sul fatto che queste mascherine non solo sono dannose (vedi sotto), ma anche completamente inutili per il presunto scopo – hanno imposto, senza alcun ritegno, questa assurdità dannosa per la salute a tutta la popolazione, compresi i bambini nelle scuole!
  • Danno alla salute Le mascherine danneggiano la salute fisica, tra l’altro perché aumentano drasticamente la quantità di anidride carbonica nell’aria che respiriamo, attraverso l’espirazione. Ne soffrono soprattutto i bambini, ma anche per gli adulti indossare le mascherine per ore al lavoro o sui mezzi pubblici è estremamente stressante. Le maschere FFP2 sono particolarmente dannose, in quanto aumentano il livello oltre ogni limite consentito. In Sudtirolo, le mascherine FFP2 erano obbligatorie per il personale dei negozi. Inoltre, il governo provinciale sudtirolese ha reso obbligatorie le mascherine anche all’aperto. Ai danni fisici si aggiungono quelli psicologici e psichici di questa misura.

Questa misura ha arrecato danno oltre che alla salute fisica anche alla salute psichica dei cittadini e non aveva e non ha alcuna evidenza scientifica, ma era evidentemente un mezzo per ricordare quotidianamente alla popolazione la presunta pericolosità di questo specifico virus e per “sottometterla”. Queste mascherine sono servite come strumento di pressione psicologica e di sottomissione per ulteriori misure autoritarie e disumane.

  • Chiediamo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano e alla Procura della Corte dei Conti di avviare immediatamente delle serie indagini! In caso contrario, consideriamo queste istituzioni di giustizia corresponsabili di un’ulteriore grave truffa ai danni dei cittadini (a favore di chi continua ad arricchirsi con essa e/o ad esercitare il proprio potere autoritario per minare la democrazia) e di un utilizzo dei fondi pubblici che non corrisponde allo scopo dichiarato (fermare la diffusione del virus)!
  • E chiediamo al Commissariato di Governo e alla Giunta Provinciale sudtirolese di annullare immediatamente tutte le multe comminate ai cittadini quando questi non si sono lasciati togliere il diritto umano (all’aperto, tra l’altro!) di respirare liberamente, senza queste mascherine! Mantenendo anche una sola di queste multe, queste due istituzioni sarebbero sicuramente colpevoli di una violazione dei diritti umani.

Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri e la Procura della Repubblica non hanno in alcun modo adempiuto ai loro doveri

Questo vale non solo per la più volte denunciata inefficacia e nocività delle mascherine (soprattutto per i bambini), per il più volte denunciato uso improprio (dell’abuso) dei test PCR e dei test rapidi Covid-19, che ha portato alla creazione di un numero enorme di falsi positivi, di cosiddetti casi positivi, ma soprattutto per l’uso assolutamente criminale delle cosiddette “vaccinazioni” Covid-19.

L’Unità Speciale dei Carabinieri (N.A.S.) comandati dal Ten.Col. DAVIDE PERASSO (ora candidato con TEAM K alle elezioni provinciali) è stata incaricata con urgenti indagini nel gennaio 2021 dalla Procura della Repubblica di Bolzano (all’epoca procuratore dr. Sacchetti) vista la denuncia penale, presentata già nel novembre 2021 per circa cento (100) medici, infermieri e ostetriche sospesi (a causa del loro rifiuto di farsi iniettare sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica), insieme a una richiesta di sequestro cautelare (tra gli altri per i reati di falso ideologico art. 479 c.p., tentate lesioni personali art. 610 c.p., abuso di potere art. 323 c.p.).

Qui la copia della denuncia penale

https://drive.google.com/file/d/1zDWs0YIRKNABtffBve_c2t_6W09LR1FH/view?usp=drivesdk

Qui l’integrazione della denuncia penale con istanza di sequestro preventivo

https://drive.google.com/file/d/1DPfRevRqAqql9aZkH3Dron7cFVMQ-vlm/view.

In tal modo, il pubblico ministero ha disposto che i risultati dell’indagine dovessero essere consegnati al pubblico ministero con assoluta urgenza entro 30 giorni dall’incarico (ovvero entro il 27.02.2022).

https://drive.google.com/file/d/1FmBWBBrZp4YWbQEJRBdjrJUZgmthJ-Gw/view?usp=drivesdk

Invece di indagare con urgenza sulle gravissime violazioni della legge farmaceutica e dei diritti umani, esposte e documentate nella denuncia penale, i N.A.S. hanno depositato solo il 16.11.2022 (cioè 9 mesi dopo) un documento a firma del Ten.Col. DAVIDE PERASSO, che è un mero scolastico collage di contenuti del sito web dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

https://www.aifa.gov.it/vaccini

e dell’Istituto Superiore della Sanità,

https://www.epicentro.iss.it/vaccini/covid-19-sviluppo-valutazione-approvazione

e dove, peraltro, la stragrande parte del “collage di copia e incolla” composto dalla N.A.S. si riferisce a “vaccinazioni” convenzionali, che non hanno nulla a che vedere con le cosiddette “vaccinazioni” Covid 19.

Invece di affrontare le gravi violazioni legali denunciate, il Ten.Col. DAVIDE PERASSO (ora candidato alle elezioni provinciali del TEAM K) ha copiato stralci dei siti web proprio di quegli organi amministrativi, il cui operato (insieme a quello delle autorità responsabili a livello locale) è documentato e denunciato nella denuncia penale!

https://drive.google.com/file/d/1R1WDkWyBsuW8Bk140qUQ_CcUn_8o6HbO/view?usp=drivesdk

  • Nella denuncia penale era stata, invece, esposta la gravissima disinformazione e quindi l’inganno della popolazione (tra gli altri, da parte dell’Assessore Provinciale alla Sanità, dei responsabili dell`Azienda Sanitaria locale e dei testimonial da loro utilizzati, tra cui l’onnipresente nei media sudtirolesi di lingua tedesca negli anni 2020, 2021 e 2022 dott. BERNHARD GÄNSBACHER, ora candidato alle elezioni provinciali nella lista dell’ex assessore provinciale alla sanità THOMAS WIDMANN, nonché l’ex primario HUBERT MESSNER, ora candidato per la SVP alle elezioni provinciali) in merito all’efficacia e alla sicurezza di queste sostanze sperimentali, basate sull’ingegneria genetica.
  • I cosiddetti “vaccini” Covid-19 sono stati presentati alla popolazione – contrariamente a quanto risultava sin da subito dalla documentazione ufficiale dell’EMA (ad esempio dai rapporti di valutazione del rispettivo “vaccino” Covid-19 = Assessment Report) e dei produttori (Risk Management Plan = RMP per il rispettivo “vaccino” Covid-19) – come efficaci per l’interruzione della catena di infezione (e quindi per la protezione degli altri) e, inoltre, come sicure. E la popolazione è stata invitata quotidianamente a farsi iniettare queste sostanze sperimentali! Coloro che si opponevano venivano definiti persino irresponsabili e antisociali, untori (“Virenschleuder” il termine preferito da BERNHARD GÄNSBACHER), e venivano mobbizzati e umiliati.
  • Ora di nuovo si lancia una “campagna di vaccinazione” contro il Covid 19!
  • Da inizio settembre, nei foglietti illustrativi del Comirnaty della Pfizer/BioNTech e dello Spikevax della Moderna si legge che queste sostanze sperimentali, basate su ingegneria genetica, comportano un aumento del rischio di soffrire di miocarditi e pericarditi e che determinano anche dei decessi!

A causa dell’enorme numero di decessi e di altre gravi conseguenze irreversibili di queste iniezioni sperimentali, l’EMA e la Commissione Europea – che hanno agito in modo criminale – non hanno più potuto evitare di specificare, che queste iniezioni possono anche portare alla morte.

Qui il nuovo punto 4.4. dell’allegato I alla decisione della Commissione Europea di autorizzazione di immissione sul mercato di Comirnaty

E qui il documento completo:

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2023/20230831160389/anx_160389_it.pdf

Analogo è stato pubblicato da EMA/Commissione Europea per Spikevax di Moderna.

Peraltro, i dati ufficiali sono estremamente sottostimati, perché non esiste una farmacovigilanza attiva. Anche in Sudtirolo, in caso di morti improvvise e inaspettate, la “vaccinazione” Covid 19 solitamente non viene considerata dalle autorità come possibile causa… anzi! Ai cittadini viene sistematicamente dichiarato, che è esclusa ogni correlazione!

I dati della banca dati europea (EUROSTAT) mostrano una chiara correlazione tra il tasso di mortalità in eccesso e il tasso di “vaccinazione” Covid 19.

I paesi con un alto “tasso di vaccinazione” Covid 19 hanno un tasso di mortalità in eccesso significativamente alto!

  • E sul sito web dell’Azienda Sanitaria locale è ancora pubblicato quanto segue, nonostante mesi fa avessimo chiesto all’Azienda Sanitaria del Sudtirolo di toglierlo finalmente dal sito.

Si continua a diffondere la falsa informazione, che i bambini dovrebbero essere trattati con queste sostanze sperimentali, non solo per prevenire infezioni (queste sostanze però non sono mai state testate e autorizzate per la protezione contro le infezioni e di fatto non funzionano a tal fine – i bambini in generale non corrono alcun rischio incontrando il virus SARS-CoV-2, però sono esposti a un enorme rischio per la loro salute e vita con l’iniezione sperimentale), ma anche per poter partecipare alla vita sociale! Non c’è cosa più sfacciata e criminale di questa disinformazione a danno dei bambini!

Perché vaccinare i bambini?

Secondo il parere della Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA (CTS), “sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva”.

Inoltre, il CTS sottolinea che “oltre all’efficacia nel prevenire il contagio e le relative conseguenze, la vaccinazione comporta benefici quali la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi, che sono particolarmente importanti per lo sviluppo psichico e della personalità in questa fascia di età […]

Oltre ai benefici diretti, la vaccinazione dei bambini comporterebbe un aumento della copertura vaccinale dell’intera popolazione e, quindi, una maggiore protezione anche per i soggetti più fragili di tutte le età, soprattutto se conviventi con i bambini”.

Fonte: Ministero della Salute, Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; Data: 07.12.2021

Questa volta non sollecitiamo solo ai responsabili dell’Azienda Sanitaria di rimuovere immediatamente questo avviso e gli analoghi avvisi per gli adulti, ma chiediamo pubblicamente anche alle autorità giudiziarie di intervenire immediatamente per garantire che i nostri bambini, ma anche il resto della popolazione, non siano ulteriormente esposti al pericolo di queste sostanze.

Se la Procura e i N.A.S. non intervengono immediatamente, dovranno essere considerati co-responsabili per morti e gravi danni fisici!

Dalle informazioni scaricate dal sito web del Servizio Sanitario del Sudtirolo, sembrerebbe che per queste sostanze siano stati fatti tutti gli studi, come per tutti gli altri vaccini.

Invece, per queste sostanze, che non hanno nulla a che vedere con i vaccini convenzionali, non sono mai stati fatti studi clinici per confermare l’efficacia e la sicurezza.

Si vedano i ricorsi di annullamento pendenti presso il Tribunale Europeo con i numeri T-108/23 e T-109/23 e relativi all’autorizzazione delle due sostanze a base di mRNA Comirnaty di Pfizer/BionTech e Spikevax di Moderna.

Qui l’azione di annullamento pendente con T-109/23

https://drive.google.com/file/d/135ahpPDhuUbQt74fYi_9932B0WZ0MPjo/view

Pubblicazione del sunto dell’azione in Gazzetta Ufficiale dell’UE:

https://drive.google.com/file/d/10kj4Sp00FYzrNJMNo1TvBj8jZh6IKdLs/view?usp=drivesdk

Dal foglietto illustrativo emergeva in modo chiaro fin dall’inizio, che non erano stati condotti studi sulla cancerogenicità e sulla genotossicità.

Inoltre, queste sostanze non sono mai state testate in punto mutagenicità, cioè in merito al rischio di alterare il genoma umano!

Ciò è particolarmente grave nel caso di sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica!

E, intanto, i casi osservati di turbo-cancro e le malattie tumorali, soprattutto tra i giovani, stanno aumentando vertiginosamente in tutto il mondo, e sempre più scienziati – anche tra quelli che inizialmente si erano espressi a favore di questa “vaccinazione” – vanno in pubblico a segnalare il rischio concreto di alterazione del DNA, cioè del genoma umano, che può avere effetti catastrofici ancora incomprensibili nelle loro dimensioni.

Non per niente esiste un divieto di modifica del genoma umano, ancorato anche a livello di Nazioni Unite!

Residui di plasmidi (DNA estraneo) nei cosiddetti “vaccini” Covid-19 sono stati rilevati in queste sostanze da diversi laboratori in tutto il mondo, e inoltre è noto dagli anni ’70 che l’RNA può retrotrascriversi nel DNA.

Intanto anche i media nazionali ne parlano (LaVerità, Cresce l’allarme sul DNA nei vaccini: “I residui si concentrano nelle ovaie … Si rischia di colpire geni soppressori del cancro. Necessari controlli a campione… Più tumori nei giovani”. 24.09.2023)

https://drive.google.com/file/d/1nahb1cBGsWJ3CiLq91AKCkfDLZaelyGl/view?usp=drivesdk

Che queste sostanze non fossero né efficaci né sicure era risultato chiaro fin dall’inizio direttamente dai documenti ufficiali dell’EMA (Rapporto di Valutazione– Assessment Report)

https://drive.google.com/file/d/1cmRH8gK_jNltFjUdNEDdHyKWliLClf40/view?usp=drivesdk

e dei produttori (Piano di Gestione del Rischio – Risk Management Plan),

https://drive.google.com/file/d/1zoAYNntPxrbyC5giCfCMDuCrKOyiOtEp/view?usp=drivesdk

come dettagliatamente esposto nella denuncia penale e nell’opposizione alla richiesta di archiviazione. Inoltre, fin dall’inizio della cosiddetta campagna “vaccinale”, era stato segnalato in tutta Europa e in Italia un elevato numero di effetti collaterali, anche mortali.

Vedi a tal riguardo i dati della banca dati degli effetti collaterali dei farmaci dell’UE EudraVigilance.

Dalla corrispondenza e-mail – intercorsa tra i responsabili dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e del Ministero della Salute, nonché i responsabili delle autorità sanitarie delle province e delle regioni – pubblicata per settimane nella trasmissione FuoridalCoro (di Mario Giordano) su Rete4 (Mediaset), si evince che anche le autorità locali sapevano fin dall’inizio, che queste sostanze non proteggevano dall’infezione e soprattutto che potevano portare a gravi effetti collaterali, anche mortali.

Dai documenti trasmessi per settimane in prime time nella televisione italiana, emerge anche che le autorità sanitarie locali (quindi anche quelle sudtirolesi) avevano ricevuto dalle autorità nazionali l’ordine di mantenere il più assoluto silenzio su questi fatti, “per non compromettere la campagna di vaccinazione”!

Qui la registrazione delle trasmissioni di Fuoridal Coro:

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/puntata-del-28-marzo_F312336201001201

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/puntata-del-4-aprile_F312336201001301

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/vaccini-le-pressioni-di-speranza-per-nascondere-la-verita_F312336201015C07

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/martedi-11-aprile_F312336201001401

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/puntata-del-25-aprile_F312336201001601

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/puntata-del-9-maggio_F312336201001801

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/puntata-del-16-maggio_F312336201001901

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/vaccini-le-verita-nascoste-dallaifa_F312336201020C09

Nei procedimenti penali e civili in corso presso i tribunali sudtirolesi, allo stato nessun giudice o pubblico ministero ha ritenuto necessario acquisire questa corrispondenza e-mail, cioè questa importante prova, nonostante le ripetute richieste in tal senso!

Chiediamo ai responsabili della giustizia sudtirolese perché omettono sistematicamente ad acquisire le prove nei procedimenti che riguardano i cosiddetti “vaccini”-Covid-19?

Anche la magistratura sudtirolese esegue istruzioni puramente politiche, come è evidentemente il caso dei responsabili dell’Azienda Sanitaria Sudtirolese?

Al momento tutto lascia pensare che sia così, perché non c’è altra spiegazione per questa grave violazione della Costituzione, trattandosi di omissione, anche penalmente rilevante, di una funzione essenziale dell’apparato giudiziario!

Chiediamo alla magistratura sudtirolese di esercitare finalmente la sua funzione essenziale, come previsto dal legislatore costituzionale per garantire l’esistenza di uno Stato di Diritto democratico e rispettoso dei Diritti Umani!

Per l’iniezione dei cosiddetti “vaccini” Covid-19, la prescrizione medica era ed è un prerequisito indispensabile secondo la Legge sui farmaci dell’UE e le condizioni stabilite dall’autorità centrale di autorizzazione (EMA/Commissione UE).

Ciò è chiaramente indicato nell’Allegato II, punto b) delle decisioni di esecuzione della Commissione UE sull’immissione in commercio di queste sostanze sperimentali e nell’art. 71 della Direttiva 2001/83 del Parlamento europeo e del Consiglio (Codice comunitario relativo ai medicinali).

Nella denuncia penale presentata nel novembre 2021 da un centinaio di medici e sanitari sudtirolesi e in altre denunce penali presentate alla Procura della Repubblica di Bolzano, in particolare a nome di medici sospesi, è stato ripetutamente evidenziato che ai cittadini venivano e vengono iniettate queste sostanze sperimentali in assoluta violazione della legge e senza alcuna prescrizione medica!

Se un farmaco è soggetto a prescrizione medica ai sensi dell’art. 71 della Direttiva 2001/83, ciò significa che tale farmaco (sono comprese anche le sostanze dichiarate essere “vaccini”)

  • non può mai essere utilizzato né nel contesto di un obbligo vaccinale diretto per intere categorie professionali o per intere fasce d’età (oltre i 50 anni), né nel contesto di un obbligo vaccinale indiretto (greenpass) per la quasi totalità della popolazione. Il ragionevole e responsabile uso di un farmaco soggetto a prescrizione medica, secondo l’art. 71 della Direttiva 2001/83 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea (Codice dei Farmaci) e l’art. 13 del Codice deontologico nazionale dei Medici, deve essere valutato da un medico sulla base di una valutazione accurata caso per caso, della situazione individuale del paziente/vaccinando, nonché dell’effettiva natura del farmaco, della sua efficacia e della sua sicurezza, sulla base dei documenti ufficiali dell’autorità regolatoria e del produttore.
  • Dai rapporti di valutazione (Assessment Report) dell’Agenzia Europea del Farmaco/EMA dei singoli “vaccini” Covid-19 – pubblicati sul sito web dell’EMA, essenziali nella procedura di autorizzazione di un farmaco, risultava in modo chiaro sin dall’inizio che non vi era alcuna prova che queste sostanze avessero un’efficacia preventiva dell’infezione e dell’infettività delle persone trattate con esse. Inoltre, da questi rapporti emergeva chiaramente che anche per quanto riguarda la prevenzione della malattia grave, c’era solo una speranza/presunzione, perché dagli scarsissimi studi clinici non era possibile trarre alcuna conclusione statisticamente rilevante.

Per questo motivo, si sarebbe dovuto accertare che era assolutamente inammissibile sottoporre a questa iniezione sperimentale, non solo il personale sanitario, ma anche altri gruppi professionali come gli insegnanti, le forze dell’ordine, nonché gli ultracinquantenni ecc., con la menzogna che era necessaria per la protezione degli altri! Questo è l’inganno più oltraggioso che si possa immaginare nei confronti dei cittadini!

 Dai Piani di Gestione del Rischio (RMP) dei produttori per le singole sostanze (pubblicati dall’EMA), essenziali nella procedura di autorizzazione di immissione nel mercato di un farmaco, risultava in modo chiaro che ai produttori mancavano informazioni essenziali su queste sostanze!

https://drive.google.com/file/d/1zoAYNntPxrbyC5giCfCMDuCrKOyiOtEp/view?usp=drivesdk

Nella denuncia penale, tutto questo è stato spiegato in dettaglio. Tuttavia, né i N.A.S., comandati dal Ten.Col. DAVIDE PERASSO (ora candidato alle elezioni provinciali con il TEAM K), né la Procura si sono interessati di tutto ciò! Per esempio, non hanno preso alcuna posizione sulla sistematica mancanza della prescrizione medica, invece necessaria per la legittima iniezione dei cosiddetti “vaccini” Covid-19!

A causa della grave disinformazione, da parte delle autorità, dei cittadini sull’asserita efficacia e sicurezza di queste iniezioni sperimentali, i cittadini/”vaccinandi” non potevano nemmeno dare un consenso informato, e, quindi, in ogni caso (indipendentemente dal fatto che ci fosse o meno un “obbligo vaccinale”), il loro consenso non era e non è libero!

Perché un consenso ad un’iniezione è soltanto libero se è fondato su una corretta base informativa. Cittadini ingannati non possono prestare un consenso “libero”!

Tutte le dichiarazioni di consenso firmate dal 27 dicembre 2020 dai cittadini brutalmente truffati dalle autorità, sono NULLE, anzi, INESISTENTI!

Anche di questo fatto fondamentale né i N.A.S., comandati dal Ten.Col. DAVIDE PERASSO (ora candidato alle elezioni provinciali con il TEAM K), né la Procura presso il Tribunale di Bolzano si sono preoccupati!

Perché i N.A.S., comandati dal Ten.Col. DAVIDE PERASSO non hanno indagato su queste enormi violazioni della legge sul farmaco?

Perché non hanno indagato sulle condizioni per l’uso di questi cosiddetti “vaccini” stabiliti dall’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e dalla Commissione UE quale condicio sine qua non per l’uso legittimo?

Chi ha dato loro l’istruzione di non indagare (oppure di nascondere l’esito di eventuali indagini occulte)?:

  • circa la necessità imprescindibile della prescrizione medica,
  • circa la palese e sistematica disinformazione, anzi il fondamentale inganno dei “vaccinandi”, e quindi la brutale violazione del dovere di informazione da parte dei responsabili delle autorità sanitarie (FLORIAN ZERZER & Co.) e dei loro testimonial (tra gli altri BERND GÄNSBACHER, candidato provinciale della Lista Widmann – HUBERT MESSNER, candidato  provinciale della SVP) da parte dei responsabili politici (l’ex Assessore alla Sanità THOMAS WIDMANN, il responsabile della Protezione Civile, l’allora consigliere provinciale ARNOLD SCHULER, l’attuale Assessore Provinciale alla Sanità e governatore ARNO KOMPATSCHER), dei responsabili dei centri di vaccinazione, dei responsabili dell’Ordine dei Medici ecc.

Dopo le note e scandalose sentenze della Corte Costituzionale – che peraltro non si è occupata dei fatti sollevati e documentati dai circa 100 sanitari nelle sue sentenze (!) – fatti e circostanze che quindi avrebbero dovuto essere comunque oggetto di indagini, la Procura della Repubblica, sulla base del semplice scolastico collage di copie di estratti di internet del Ten. Col. DAVIDE PERASSO (ora candidato alle elezioni provinciali per il TEAM K), ha chiesto l’archiviazione delle indagini, che di fatto non sono mai state avviate, a meno che non dobbiamo supporre che i risultati dell’indagine siano stati soppressi a causa della disastrosa esplosività. Ovviamente, entrambe le ipotesi sono assolutamente inaccettabili!

https://drive.google.com/file/d/1QN9rrgTuKudTdfN8yi0SAkeUbWKUB7S4/view?usp=drivesdk

Avverso l’istanza di archiviazione delle indagini, è stata presentata opposizione.

https://drive.google.com/file/d/1K6buEILAtH6e2Q9AA05S4z8hS_IVfO5r/view?usp=drivesdk

Sono ormai 9 mesi che attendiamo la fissazione dell’udienza davanti al giudice delle indagini preliminari. La legge prevede un termine di 3 mesi per la fissazione dell’udienza!

Tra l’altro, questa non è l’unica denuncia penale che è stata presentata. Successivamente, sono state presentate altre denunce penali per diversi medici sospesi. In ogni caso, la Procura li ha archiviati con motivazioni scandalose, dopo un’indagine che evidentemente non è stata condotta (i fascicoli d’indagine sono di fatto vuoti).

In tutti questi i casi è stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione.

Solo due casi sono già stati trattati in un procedimento davanti a un giudice per le indagini preliminari. A causa delle, in Sudtirolo da sempre problematiche relazioni di natura familiare e di altro tipo troppo strette tra membri della magistratura, leader politici e responsabili di altre istituzioni e l’addomesticazione politica della magistratura sviluppatasi nel corso dei decenni a causa della predominanza di un unico partito e il particolare modo di selezione locale dei magistrati, sia la Procura che il giudice (anche in questi due procedimenti) sono stati invitati a rivelare in questa, peraltro, ulteriormente particolare situazione, eventuali incompatibilità.

Sebbene – come si è scoperto solo dopo il processo – la giudice si sia fatta fotografare nel hub “vaccinale” come testimonial della “campagna di vaccinazione” Covid 19 per articoli usciti con foto sui due quotidiani della casa editrice Athesia, e si sia congratulata pubblicamente con i responsabili del hub vaccinale per l’asserita ottima organizzazione, e sebbene il marito della giudice, in qualità di rappresentante di Confindustria, abbia dichiarato pubblicamente ai media di essere favorevole a un “obbligo di vaccinazione” Covid-19 per i dipendenti in generale, la giudice non si è sentita in dovere di astenersi dal pronunciarsi sui caso in questione

https://drive.google.com/file/d/1LGt05ulnC2W3rnmRyl9epapb5b5ftOEv/view?usp=drivesdk

Questo è un altro esempio lampante dell’incredibile disfunzione della giustizia sudtirolese!

Constatiamo che il Nucleo N.A.S. dei Carabinieri e la Procura presso il Tribunale di Bolzano non indagano, e che i cittadini, che lottano per il rispetto del loro Diritto Umano di non farsi iniettare una sostanza sperimentale, devono fare i conti con una magistratura evidentemente fortemente di parte che, nonostante l’evidente parzialità, non si astiene dalla decisione, ma, ignorando/snobbando dati e fatti ufficiali, sospende i Diritti Umani dei sudtirolesi. 

 Anche in questo caso sorge spontanea la domanda: su indicazione di chi avviene tutto ciò? Oppure dipende da pregiudizi puramente personali?

Entrambe le ipotesi sono ovviamente inaccettabili perché non rispettano né il principio della necessaria indipendenza e imparzialità dei giudici, sancito dal legislatore costituzionale all’art. 111, né il principio del giusto processo (art. 111 Cost. e art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo).

Chiediamo un immediato chiarimento di questa situazione insostenibile e chiediamo l’avvio immediato di serie indagini contro tutti i responsabili, indipendentemente dal loro status sociale e dall’influenza politica, perché “Davanti alla legge sono tutti uguali”!

É una questione di vita o di morte! Di tutela della dignità umana!

Ed è proprio per questo che chiediamo che i nostri giornalisti/media finalmente prestino la loro massima attenzione a questo TEMA FONDAMENTALE PER LA SOPRAVVIVENZA DI TUTTI. In gioco c’è molto di più dei – certamente enormi – importi di denaro pubblico per, comunque, inutili mascherine!

Avv. DDr. Renate Holzeisen

 

Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe –

Presidente di Confederazione Legale per i Diritti dell`Uomo – Milano

Capolista di VITA per le elezioni al Consiglio Provinciale del Sudtirolo

https://www.renate-holzeisen.eu

+39 335 5723234

 

 

 

VITA – Comunicato stampa: questo cambia tutto!

COMUNICATO STAMPA

 

Questo cambia tutto! 

EMA e Commissione Europea finalmente ammettono i morti per i “vaccini” Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna. Chiediamo che si dimettano subito i giudici della Corte Costituzionale!
A causa dell’enorme numero di morti improvvise – proprio anche tra i giovani – l’Autorità per il Farmaco Europea (EMA) e la Commissione Europea ora ammettono nella versione nuova dell’allegato I alle decisioni di autorizzazione di immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna, che queste due sostanze basate su mRNA, causando miocarditi e pericarditi, provocano morti e altri gravissimi danni irreversibili!

Estratto dall’Allegato I Comirnaty di Pfizer/BioNTech punto 4.4. (pagina 4)

Si veda l’Allegato I pubblicato nel settembre 2023 per Comirnaty di Pfizer/BioNTech nel Registro Europeo dei Medicinali Allegato I Comirnaty

Estratto dall’Allegato I Spikevax di Moderna punto 4.4. (pagina 6)

Si veda l’Allegato I pubblicato nel settembre 2023 per Spikevax di Moderna nel Registro Europeo dei Medicinali Allegato I Spikevax

I documenti sono estratti dal registro pubblico dei medicinali dell’UE: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/

Dov’è la giustizia?
Dalla Corte (In-)Costituzionale alle (Non)-Procure della Repubblica hanno consegnato la popolazione al massacro!
Questo è imperdonabile!
Noi (in pochissimi) Avvocati abbiamo dal 2021 – con crescente disperazione (perché sapevamo che cosa sarebbe successo, perché sapevamo che queste sostanze avrebbero causato ad un enorme numero di persone a breve, medio o lungo termine un gravissimo danno alla salute e perfino la morte!) – sulla base di documentazione ufficiale, come il RMP (Risk Management Plan = piano di gestione del rischio) dei produttori, abbiamo evidenziato che mancavano informazioni fondamentali in punto sicurezza di queste sostanze sperimentali basate su ingegneria genetica. I dati ufficiali hanno evidenziato subito che queste sostanze provocano un enorme numero di morti e altri casi di danni gravi irreversibili. Non possiamo perdonare ai responsabili della giustizia e del governo/amministrazione locale e nazionale questo default totale e letale per i cittadini!

Si sono nascosti dietro evidenti bugie, si sono piegati ad un autoritarismo brutale, anziché adempiere al loro dovere, – che è quello di tutelare la popolazione (tra cui i bambini!)-, sulla base della mole di documentazione ufficiale, istituzionale che abbiamo prodotto in giudizio sin da Luglio 2021 (al Tribunale di Bolzano).

Questo è il fallimento totale di quel potere che facciamo fatica definire “Giustizia”! Che ha purtroppo sulla propria coscienza, vista l’eclatante omissione di adempiere al proprio dovere, anche tantissime vite giovani!

VITA chiede che si dimettano innanzitutto subito i giudici della Corte (In-)Costituzionale, affinché la corte diventi di nuovo una Corte Costituzionale! E che comincino a fare finalmente il loro dovere, come impartito dal Legislatore Costituzionale, e dunque dal popolo (e non dall’industria farmaceutica!), le Procure e i Carabinieri NAS, che quantomeno a Bolzano e Trento hanno dato il peggio di loro!

VITA chiede inoltre le dimissioni dei responsabili dell’AIFA, del Ministero della Salute, dell’Azienda Sanitaria del Sudtirolo e degli altri responsabili per la salute pubblica in Sudtirolo, nonché uno immediato stop della campagna “vaccinale”-Covid-19, che è di nuovo iniziata.

Perché la continuazione dell’applicazione di queste sostanze sperimentali sui cittadini (incluse sulle donne incinte e sui bambini) basate su ingegneria genetica, ora, senza alcun dubbio costituisce un tentato omicidio di massa!

Avv. DDr. Renate Holzeisen

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand” – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

Spitzenkandidatin von VITA für die Wahl zum Südtiroler Landtag – Capolista di VITA per le elezioni al Consiglio Provinciale del Sudtirolo

https://www.renate-holzeisen.eu

+39 335 5723234

VITA: invito alla conferenza stampa 25/09/2023

Vi invitiamo alla nostra conferenza stampa che avrà luogo il prossimo lunedì, 25.9.2023 ore 10.30 nella Glasshouse dell’Hotel Laurino a Bolzano sul tema

“Ciò che non è riportato nel libro di scoop “Geschäft mit der Angst” (affari con la paura) di C.F. e A.O., di cui però i cittadini sudtirolesi devono venire a conoscenza”

VITA: presentazione del programma e intervista a Renate Holzeisen

In questo video di altoadigetv viene mostrato un estratto della conferenza stampa di presentazione del programma di VITA, avvenuta il giorno 15/09/2023 presso la Glasshouse dell’Hotel Laurin di Bolzano; a seguire, l’intervista con l’avvocato Renate Holzeisen

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