DOV’ERANO GLI ARTISTI E GLI OPERATORI DEL MONDO CULTURALE NEGLI ULTIMI ANNI, QUANDO SOPRATTUTTO I PIÙ DEBOLI DELLA NOSTRA SOCIETÀ, PER NON PERDERE IL PROPRIO SOSTENTAMENTO E PER POTER CONTINUARE A PARTECIPARE ALLA VITA SOCIALE, ERANO COSTRETTI A FARSI INIETTARE SOSTANZE SPERIMENTALI E PERICOLOSE PER LA VITA?
Premessa: siamo amanti dell’arte e della cultura e consideriamo un privilegio particolarmente prezioso la possibilità offerta in Sudtirolo di poter godere nelle nostre diverse lingue di un vivace programma culturale, spesso anche di alto livello.
Però, a noi, come a molti altri Sudtirolesi, sono mancate le voci critiche e ammonitrici di chi opera nel campo dell’arte e della cultura contro un autoritarismo che nel tempo è diventato visibile a tutti coloro che non si sono ciecamente ostinati a seguire una narrazione ostentata.
È proprio dai professionisti della cultura che ci si aspetta una particolare sensibilità e attenzione agli sviluppi dietro le quinte.
Se artisti e operatori del mondo culturale (che oggi si oppongono alla polarizzazione e a asserite posizioni “antiscientifiche” in nome della tutela dei Diritti Umani e dell’Ordine Democratico) negli anni in cui proprio i più deboli della ns. società hanno dovuto farsi iniettare più volte contro la loro volontà una sostanza sperimentale e altamente pericolosa (perché non potevano permettersi di rimanere senza reddito per un periodo di tempo indefinito e non partecipare alla vita pubblica) evidentemente non hanno sentito il bisogno di gridare contro questa estrema violazione dei Diritti Umani, questo per noi è l’espressione di una società che ha perso la sua bussola etica e che segue una narrazione creata e pilotata in modo centralizzato.
Una società, in cui le “élite”, comprese le “élite culturali” (con pochissime eccezioni), nonostante le ormai chiare evidenze, continuano a chiudere gli occhi davanti alla realtà del più grande crimine contro l’umanità (i cui effetti a medio e lungo termine non sono ancora stati riconosciuti nelle loro enormi dimensioni e che ora iniziano a trapelare anche nel cosiddetto “mainstream”) e si scatenano con le loro pretese “etiche” in un plateale “framing” contro tutti coloro che si sono espressi, almeno in parte (anche se in modo tutt’altro che pienamente soddisfacente) contrari a questo mostruoso crimine contro l’umanità, è una società che ci preoccupa moltissimo.
Va ricordato che l’Agenzia Europea per i Medicinali ha confermato definitivamente in una lettera del 18 ottobre 2023 che i cosiddetti “vaccini” Covid-19 non sono mai stati approvati per la prevenzione della trasmissione del virus, perché non soddisfano questo scopo. Un fatto che è risultato in modo chiaro fin dall’inizio anche dagli ufficiali rapporti di valutazione dell’EMA di questi “vaccini” (Assessment Reports). Inoltre, i contratti stipulati tra la Commissione europea e i produttori di questi cosiddetti “vaccini” dimostrano che la Commissione Europea e gli Stati membri dell’UE hanno espressamente accettato che questi cosiddetti “vaccini” Covid-19 venissero ripetutamente iniettati nei cittadini del tutto ignari, anche sotto la minaccia di esclusione dal mondo del lavoro e dalla vita pubblica, nonostante i produttori non potessero garantire né l’efficacia né la sicurezza.
Il fatto che queste sostanze, indubbiamente sperimentali e basate sull’ingegneria genetica, causino persino la morte, è stato esplicitamente indicato nei foglietti illustrativi a partire dal settembre 2023.
Va inoltre ricordato che l’UE ha già di fatto obbligato gli Stati membri a sostenere e attuare le modifiche al Regolamento Sanitario Internazionale e il nuovo trattato dell’OMS sulle pandemie previsto per il maggio 2024, sebbene questi due strumenti legali prevedano di fatto nelle bozze attualmente in fase di negoziazione, un obbligo di censura totale e il trasferimento della sovranità dagli Stati membri all’OMS (un’organizzazione finanziata per l’80% da privati, cioè dall’industria farmaceutica e da fondazioni private) e che ha un chiaro conflitto di interessi con noi cittadini.
Se i nostri artisti e operatori del mondo culturale giustamente temono per l’Autonomia del Sudtirolo, per i ns. Diritti Umani, per l’Ordine Democratico, allora dovrebbero affrontare innanzitutto al più presto questo drammatico sviluppo, che viene nascosto alla popolazione dai media di sistema e dalla politica. Perché questi sviluppi significano che l’Autonomia del Sudtirolo non sarà più decisa e garantita a Roma, ma sarà spazzata via in nome di un regime globale autoritario che ha già negli ultimi anni dimostrato di cosa è capace. E precisamente, dell’orchestrazione globale di una brutale violazione dei nostri più fondamentali Diritti Umani sulla base di menzogne e inganni (“sicuro ed efficace” – “chi non si vaccina muore e fa morire gli altri” – “solo il vaccino ci salverà” ecc. ecc.).
VITA non è certo il difensore morale dei partiti che attualmente siedono al tavolo della trattazione per la formazione del governo provinciale sudtirolese, in quanto ci sono anche grandi differenze rispetto al nostro credo politico. Ma avremmo preoccupazioni ben maggiori per l’Autonomia del Sudtirolo e dei Sudtirolesi nell’attuale drammatico sviluppo globale per i Diritti Umani e l’Ordine Democratico, se al tavolo delle trattative con l’SVP sedessero quelle forze politiche che negli ultimi anni sono state – e continuano ad esserlo a livello nazionale e unionale – le chiare promotrici di questo per noi Sudtirolesi doppiamente pericoloso sviluppo verso un centralismo globale anonimo e disumano.
Avv./RA DDr. Renate Holzeisen
Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo
Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe
Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano
EMA CONFERMA: I “VACCINI“-COVID-19 NON SONO MAI STATI AUTORIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DEL VIRUS DA PERSONA A PERSONA – L’OBBLIGO “VACCINALE”-COVID-19 È BASATO SU UN OFF-LABEL USE ILLGALE DEI COSIDDETTI “VACCINI”-COVID-19 AUTORIZZATI IN VIA CENTRALIZZATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA
LA CAMPAGNA “VACCINALE”-COVID-19 È BASATA SU UN’ENORME TRUFFA A DANNO DELLA POPOLAZIONE
CHIEDIAMO ALLE AUTORITÁ SUDTIROLESI IN VIRTÚ DELLA COMPETENZA PRIMARIA DEL SUDTIROLO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE L’IMMEDIATA SOSPENSIONE DELLA CAMPAGNA “VACCINALE”
Con lettera del 18 ottobre 2023 l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) su richiesta di un gruppo di Europarlamentari ha esplicitamente confermato che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono mai stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione del virus da persona a persona e dunque non sono mai stati autorizzati per la tutela degli altri, ossia per la prevenzione del contagio virale.
L’obbligo „vaccinale“-Covid-19, introdotto dal governo italiano con D.L. 44/2021 per tante categorie professionali (sanitari, docenti, militari, forze dell’ordine pubblico in generale ecc.) e per tutti gli over 50, è stato però basato proprio sull’obbligo di prevenire il contagio virale (“ai fini della prevenzione del contagio da Sars-CoV-2”).
Questo scopo però non è raggiungibile, come espressamente confermato dall’EMA, con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, autorizzati in via centralizzata dalla Commissione Europea su parere dell’EMA.
Invece, ai cittadini è stato “spiegato” dai supremi rappresentanti istituzionali dello Stato (Presidente della Repubblica, Capo del Governo ecc.), nonché dai responsabili nazionali e locali della Sanità pubblica e degli Ordini professionali dei Medici che, chi non si fosse “vaccinato”, avrebbe messo a rischio non solo la propria vita, ma anche quella degli altri.
Ci ricordiamo benissimo, come fosse ieri, la dichiarazione di Mario Draghi che entrerà nella storia della Repubblica Italiana come la più grande truffa a danno dei cittadini: “se non ti vaccini, muori e fai morire gli altri”!
Per il resto la risposta della direttrice dell’EMA (Emer Cooke) è l’evidente tentativo di evitare una sua personale responsabilità, tentativo che sia per lei sia per gli altri responsabili dell’Agenzia Europea del Farmaco non avrà successo. Al riguardo verranno tenute prossimamente altre conferenze stampe e inviati altri comunicati stampa, perché ormai ci sono prove inequivocabili che dimostrano che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non funzionano neanche per la prevenzione della malattia Covid-19 e, dunque, neanche ai fini della tutela esclusivamente personale della persona “vaccinata”.
Nel frattempo, a causa dell’enorme numero di morti post inoculazione di queste sostanze sperimentali, anche tra persone molto giovani (inclusi bambini) – in tutti i paesi con una alta percentuale di “vaccinazione”-Covid-19, dal 2021 e in correlazione con le campagne “vaccinali” si registra una accentuata sovra-mortalità – la morte ha dovuto essere inserita tra gli “indesiderati effetti collaterali” nel foglietto illustrativo dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19. Vedi qui sotto l’indicazione inserita ufficialmente a settembre 2023 per il “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech nell’Allegato I alla decisione della Commissione Europea di autorizzazione del “vaccino”, pubblicata sul sito web dei farmaci per gli esseri umani, autorizzati nell’UE (human medicinal register).
È evidente per tutti, che nessuno può essere costretto, con la minaccia di perdere la possibilità di esercitare la propria professione, e conseguentemente di perdere il sostentamento per sé e per la propria famiglia, a farsi iniettare una sostanze, che provoca anche la morte e che, peraltro, non offre neanche la tutela della salute/vita degli altri!
Le note e scandalose sentenze della Corte Costituzionale non si sono basate sulla documentazione dirimente dell’EMA, della Commissione Europea e dei produttori, ma, si sono, invece, basate esclusivamente su comunicazioni del Ministero della Salute, dell’AIFA e dell’Istituto Superiore della Sanità, tutte caratterizzate da una criminale falsificazione dei dati. E ciò, nonostante che l’autorizzazione dei “vaccini” sia avvenuta in modo centralizzato a livello unionale e non a livello nazionale!
Le sentenze della Corte Costituzionale già per questo sono radicalmente carenti di qualsiasi valore e DEVONO essere disattese da ogni magistrato, che voglia essere considerato tale, in una Repubblica basata sul rispetto dei Diritti Umani e della Verità Materiale!
Ogni attento lettore della risposta della direttrice dell’EMA, la quale evidentemente è impegnata a sottrarsi alle proprie responsabilità, potrà osservare che Emer Cooke – rispetto alla fondata contestazione da parte degli Europarlamentari, che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono in realtà prodotti di terapia genica, che mai avrebbero potuto essere autorizzati come semplici “vaccini”, ma che avrebbero dovuto, invece, essere assoggettati alle più severe condizioni di autorizzazione previste per i prodotti a terapia avanzata – non entra minimamente nel discorso scientifico, ma si nasconde semplicemente dietro la Direttiva 2009/120 della Commissione Europea, con la quale la Commissione Europea, a prescindere dai componenti, dalla natura e dall’effettivo meccanismo, ha escluso tutte le sostanze che anche solo formalmente vengono dichiarate essere “vaccini” contro infezioni virali, dall’applicazione della normativa molto severa dell’autorizzazione di prodotti di terapia avanzata, tra i quali i prodotti di terapia genica!
Attualmente, nel Tribunale dell’Unione Europea, pendono due azioni di annullamento, anche a causa dell’evidente violazione della sovraordinata normativa unionale sui medicinali (T-108/23 und T-109/23).
Qui, per coloro che sono interessati a vedere nel dettaglio l’azione di annullamento dell’autorizzazione non più condizionata del “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech, l’intera copia dell’azione di annullamento pendente. In tale processo è stato esposto anche l’aspetto criminale di queste autorizzazioni! Su questo avrà luogo prossimamente un’apposita conferenza stampa internazionale!
Dai contratti stipulati sia dalla Commissione Europea in nome e per conto di tutti gli stati membri dell’UE, tra cui l’Italia, sia dalla Repubblica Italiana, con i produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, risulta in modo inequivocabile che ai cittadini, totalmente ignari e gravemente truffati, sono state e continuano ad essere iniettate ripetutamente sostanze sperimentali.
Secondo la dichiarazione esplicita dei produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 mancano le informazioni sugli effetti a lungo termine, sull’efficacia e sugli effetti collaterali, perché semplicemente è mancato il tempo per la determinazione di questi aspetti fondamentali per poter parlare di un medicinale sicuro e efficace prima dell’autorizzazione e dell’uso sull’intera popolazione di queste sostanze!
Vedi l’Allegato I punto 4. del contratto quadro di acquisto (Advanced Purchase Agreement) stipulato in data 21.11.2020, e cioè un mese prima dell’inizio della campagna „vaccinale“-Covid-19 con Comirnaty di Pfizer/BioNTech, dalla Commissione Europea nonchè dai singoli stati membri dell’UE, tra i quali l’Italia, con Pfizer/BioNTech (21.12.2020), nella versione ormai totalmente non più oscurata e pubblicata anche sul sito web della RAI, laddove il produttore esplicitamente dichiara, che deve “studiare” la sostanze anche dopo la fornitura e il suo uso. E, pertanto, il produttore è riuscito a farsi esentare da ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati dall’uso di queste sostanze sperimentali.
I cittadini dell’UE, anche i Sudtirolesi, in brutale violazione della loro DIGNITÁ UMANA, sono stati ridotti, a loro insaputa, a cavie (partecipanti) in un sperimento “farmacologico”, che mette la loro salute e vita a grave rischio!
Questo corrisponde ad un’inaudita violazione della normativa comunitaria e nazionale, regolante
i presupposti di una legittima sperimentazione clinica,
il consenso libero e informato in merito ad una trattamento sanitario in generale e, inoltre,
lo specifico consenso particolarmente sensibile (e che non deve lontanamente derivare da condizionamenti di qualsiasi genere) rispetto all’applicazione di una sostanza sperimentale (Legge 219/2017), nonché
le rispettive necessarie prescrizioni mediche imposte ai sensi dell’art. 71 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento e del Consiglio della Comunità Europea, quale condizione essenziale e inderogabile nel rispettivo Allegato II Punto B “Limiti e Condizioni all’Uso” delle Decisioni di autorizzazione di queste sostanze.
Qui l’Allegato II Punto B delle autorizzazioni di queste sostanze:
Siamo di fronte ad un enorme crimine contro l’umanità!
Vista l’ormai definitiva conferma da parte dell’EMA della circostanza, che i governi di certi stati membri, tra cui l’Italia, hanno imposto nell’ambito di una campagna “vaccinale” di massa (persino ai nostri piccoli e alle donne incinte) queste sostanze sperimentali a base genica, con un off-label use illegale (art. 3 D.L. 23/1998), ci aspettiamo un radicale cambiamento della “giurisprudenza” nei processi pendenti nei vari palazzi di “giustizia” in merito all’obbligo “vaccinale”-Covid-19!
Ad oggi, purtroppo, solo pochissimi magistrati hanno adempiuto l’obbligo, a loro impartito dalla ns. Costituzione, sulla quale hanno peraltro prestato giuramento, di accertare la cosiddetta VERITÁ MATERIALE, tra l’altro sulla base degli Assessment Report dell’EMA e dei Risk Management Plan dei produttori, dunque sulla base di altra importante documentazione istituzionale della procedura di autorizzazione centralizzata a livello dell’UE, depositata sin da subito nei vari processi, quantomeno a Bolzano e a Trento!
Da quasi quattro anni siamo vittime di un’emergenza drammatica del ns. Stato di Diritto, e, dunque, della nostra Democrazia, emergenza per la quale purtroppo la “Giustizia” è in particolar modo responsabile!
Chiediamo, una volta di più, a livello locale, sulla base della competenza primaria della Provincia Autonoma di Bolzano in materia di protezione civile:
l’immediata sospensione della campagna “vaccinale”-Covid-19,
una completa e trasparente informazione dei cittadini e
l’immediata istituzione di una Commissione d’Inchiesta sulle misure Covid-19!
La stessa richiesta la indirizziamo a livello nazionale verso le autorità nazionali!
Ogni ulteriore giorno che passa, costa a tantissimi cittadini la loro salute e/o persino la vita!
Pertanto, ci impegneremo affinché tutti i responsabili – in primis i responsabili politici e i vertici operativi della protezione civile della popolazione, i responsabili dell’Azienda Sanitaria e dell’Ordine dei Medici, nonché i medici, che pure adesso, nonostante i fatti in punto di difetto di efficacia e di enorme pericolosità di queste sostanze sperimentali (anche per capacità riproduttiva e pertanto di sopravvivenza della popolazione!) siano stra-noti e stra-documentati, continuano a supportare la campagna “vaccinale” basata su un enorme inganno e, dunque, mettono dolosamente (dolo eventuale) a rischio la salute e la vita anche di persone molto giovani e dei nascituri – vengano confrontati con le loro gravissime responsabilità.
A livello internazionale ed europeo la drammatica verità sta emergendo e, dunque, i responsabili a livello nazionale e sudtirolese di questo enorme crimine contro l’umanità, non potranno più sottrarsi a lungo alla loro gravissima responsabilità!
Avv./RA DDr. Renate Holzeisen
Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo
Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe
Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano
PER LA SVP LA PRETESA DI TRASPARENZA E LEGALITÀ EVIDENTEMENTE CORRISPONDE AD UNA DICHIARAZIONE DI VOLER RIMANERE ALL’OPPOSIZIONE
Con stupore dobbiamo apprendere dai media che secondo la SVP, noi di VITA avremmo dichiarato di voler stare a priori all’opposizione. Ciò non corrisponde assolutamente al contenuto del nostro colloquio di sondaggio.
VITA ha però posto tre condizioni ben precise:
) istituzione di una Commissione d’inchiesta sulle misure COVID
) rimozione dell’attuale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
) un operato politico caratterizzato da trasparenza e legalità.
Evidentemente per la SVP queste richieste significano la squalifica ai fini della partecipazione ad un governo provinciale.
Ne prendiamo atto e con grande motivazione faremo la nostra parte di opposizione a tutela della Democrazia, Trasparenza e Legalità!
Avv./RA DDr. Renate Holzeisen
Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo
Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe
Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano
LA MAGISTRATURA CHE SI RIDUCE AL RUOLO DEL NUDO E CRUDO ESECUTORE DI UN DIKTAT AUTORITARIO E DISUMANO ARRECA CONSAPEVOLMENTE UN VULNUS IRRIVERSIBILE ALLA NOSTRA COSTITUZIONE, ALLA DEMOCRAZIA, ALLO STATO DI DIRITTO
Il Tribunale di Bolzano nella persona di un giudice del lavoro oggi ha consapevolmente arrecato un gravissimo vulnus alla ns. Costituzione.
In un processo in cui la sottoscritta è subentrata a processo già avviato da colleghi quale difensore di un docente che era rimasto sospeso perché si era rifiutato di farsi inoculare un cosiddetto “vaccino”-Covid-19, oggi è stata emessa un’emblematica sentenza di prevaricazione.
Nonostante prove istituzionali schiaccianti, di cui la Corte Costituzionale nelle sue note e scandalose sentenze sull’obbligo “vaccinale”-Covid-19 non ha mai tenuto conto (non ne parla proprio!), il giudice del lavoro di Bolzano – disattendendo in toto le istanze istruttorie e soprattutto il suo obbligo dell’accertamento della VERITÁ MATERIALE – ha respinto il ricorso del docente con una sentenza scandalosa, che entra a far parte della triste documentazione storica di un sovvertimento della Democrazia e dello Stato di Diritto.
Il giudice che ha emesso la sentenza, peraltro, non era coinvolto nelle precedenti fasi del giudizio che erano caratterizzate da una totale preclusione all’apertura dell’istruttoria e dunque dell’accertamento della VERITÁ MATERIALE.
Viste le prove e notizie notorie formate ossia sopravvenute successivamente al ricorso presentato dai precedenti difensori del docente, la sottoscritta difensore ha depositato la risposta dell’Agenzia del Farmaco Europea (EMA) del 18 ottobre 2023 (avrà luogo al riguardo una conferenza stampa il 21 Novembre 2023 in Parlamento Europeo a Strasburgo), con la quale questa conferma che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono mai stati autorizzati per prevenire la trasmissione virale da una persona all’altra e che le indicazioni per cui i “vaccini” sono stati autorizzati si riferiscono solo alla protezione dell’individuo “vaccinato”.
Va ricordato che il SARS-CoV-2 è il virus e il Covid-19 è la malattia.
L’art. 4-ter2 D.L. 44/2021 prevedeva l’obbligo “vaccinale” a carico dei docenti ai fini della prevenzione del contagio da SARS-CoV-2e per “evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.Ovviamente la legge si riferiva ad un’efficacia che i “vaccini”-Covid-19 autorizzati tutti in via centralizzata dalla Commissione Europea su parere dell’EMA, non hanno come esplicitamente confermato dall’EMA con la sua dichiarazione del 18 Ottobre 2023.
Ma questo fatto dirimente al giudice del lavoro di Bolzano non interessa minimamente.
Non gli interesse, né il contenuto della legge, né la documentazione istituzionale che dimostra che l’art. 4-ter2 D.L.44/2021 contiene un obbligo, che con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, non è adempibile! Parla di legge senza mettere in alcun modo argomentativo il contenuto della legga in connessione con quanto dichiarato e confermato dall’EMA.
Nel processo era stata prodotta anche la copia del contratto quadro di acquisto stipulato tra la Commissione Europea e la Pfizer/BioNTech in data 20 novembre 2020, contratto peraltro pubblicato sul sito della RAI.
Con tale contratto lo stato membro al punto 4 dell’allegato I ha espressamente riconosciuto e dichiarato quanto segue:
“4. Il partecipante Stato Membro riconosce che il vaccino e i materiali relativi al vaccino, e i loro componenti e materiali vengono sviluppati rapidamente a causa dell’emergenza Covid-19 e continueranno ad essere studiati dopo la fornitura nell’ambito dell’APA del vaccino allo Stato Membro. Lo Stato Membro Partecipante, inoltre, riconosce che gli effetti a lungo termine e l’efficacia del vaccino allo stato non sono noti e che ci possono essere degli effetti avversi del vaccino che allo stato non sono noti.
Secondo il giudice del Lavoro di Bolzano in un mese (l’immissione del “vaccino” Comirnaty di Pfizer/BioNTech è avvenuta in data 21 dicembre 2020) sarebbe stato possibile accertare gli effetti a lungo termine[1], l’efficacia del vaccino e gli effetti avversi che il produttore ha detto di non conoscere.
Si rimane senza parole nei confronti di una letterale presa in giro da parte di un “giudice” su una questione così seria!
E, non a caso, questo giudice non spende una parola sul fatto documentato nel processo, e cioè che l’elencazione degli effetti collaterali nel foglietto illustrativo di questi “vaccini” si allunga in continuazione e che da settembre 2023 comprende anche la morte!
Ma, secondo il giudice del lavoro di Bolzano, il vaccino è sicuro!
Peccato che, al giudice è sottoposta la documentazione istituzionale dell’EMA con la quale questa avverte che bisogna considerare attentamente tutte le informazioni in punto sicurezza prima dell’uso e la raccomandazione di queste sostanze. Infatti, l’EMA avverte che bisogna considerare il contenuto del RISK MANGAGMENT PLAN dei produttori con i quali questi nel capitolo missing information (informazioni mancanti) dichiarano di non conoscere gli effetti a lungo periodo, gli effetti sulle persone con un quale problema di tipo infiammatorio nel loro corpo (una problematica che può riguardare tutti!), sulle donne incinte, sui bambini allattati, ecc.ecc..
Ma al giudice di Bolzano tutto questo non interessa.
La sottoscritta difesa aveva punto per punto esposto per quale motivo le scandalose sentenze della Corte (allo stato In-) Costituzionale possono e devono essere disattese dai giudici, dato che la Corte Costituzionale aveva disatteso completamente la documentazione istituzionale comunitaria dell’EMA, della Commissione Europea e dei produttori dei “vaccini”—Covid-19. Al giudice del lavoro di Bolzano non interessa il fatto che ad autorizzare in via centralizzata con effetto per tutta l’UE i “vaccini”-Covid-19 erano gli organi comunitari e non le autorità italiane e che, pertanto, la Corte Costituzionale ha radicalmente omesso di prendere in considerazione la documentazione istituzionale che regola i “vaccini”-Covid-19.
Il giudice del lavoro di Bolzano non spende una parola sull’esposto gravemente illegittimo off label use dei “vaccini”-Covid-19, della violazione dell’obbligo della prescrizione medica invece imposta dalla Commissione Europea nelle decisioni di autorizzazione di queste sostanze ex art. 71 Direttiva 83/2001 del Consiglio e del Parlamento Europeo, non si interessa della evidente clamorosa violazione della normativa sul consenso libero e informato.
La sottoscritta difesa ha anche evidenziato che la normativa comunitaria e gli atti comunitari da essa esposti e evidenziati (trattandosi di “vaccini”-Covid-19 autorizzati in via centralizzata dalla Commissione Europea su parere dell’EMA) vanno valutati dal giudice comunitario e che il principio del primato del diritto dell’Unione Europea deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale, che implica che i giudici ordinari di uno Stato membro non sono competenti a esaminare la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che la Corte costituzionale di tale Stato membro ha dichiarato conforma a una disposizione costituzionale nazionale (Corte di Giustizia UE, C-430/21 sentenza 22 febbraio 2022).
Dunque il giudice del Lavoro di Bolzano ha violato gravemente un principio fondamentale dell’applicazione di legge comunitaria e di atti degli organi dell’Unione Europea!
Viene da chiedersi se dipende da mancanza di competenza nel diritto comunitario oppure da istruzione politica di fregarsene dei più fondamentali principi che regolano l’Ordinamento Giudiziario Unionale.
Nel processo è stata presentata anche istanza di esibizione ex artt. 118 e 210 c.p.c. in merito alla corrispondenza email tra il Ministero della Salute, l’AIFA e le autorità della sanità pubblica regionale/provinciale portata all’attenzione degli italiani per settimane nella TV nazionale (Rete4) nell’ambito della trasmissione settimanale “Fuori dal Coro” (di Mario Giordano) perché dimostra l’evidente falsità dei dati che erano stati sottoposti alla Corte Costituzionale dall’Avvocatura dello Stato in punto efficacia e sicurezza dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.
Tutto questo, però, al giudice del Lavoro di Bolzano non interessa, perché evidentemente ha deciso di ridursi ad essere mero esecutore di un diktat autoritario e disumano che viola pure le condizioni di autorizzazione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 imposte dalla Commissione Europea!
Una volta di più in Italia è stato scritto un bruttissimo capitolo nel periodo più buio della Giustizia dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Ma come un carissimo amico e grande avvocato di fama internazionale oggi dopo l’udienza ha detto alla sottoscritta difensore, siamo in una fase paragonabile a quella appena prima del crollo del muro di Berlino, in cui nonostante la percezione generale era quella che tale muro doveva e stava per crollare, si continuava a sparare a coloro che cercavano di superare il muro per vivere in libertà. E così persone che ricoprono la carica di giudice della Repubblica Italiana oggi, nonostante l’evidenza percepibile dall’uomo della strada, continuano a dichiarare nero per bianco arrecando un irreversibile vulnus alla ns. Costituzione, alla ns. democrazia allo Stato di Diritto.
Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo
Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe
Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano
Per domani 16 novembre ore 9.20 è fissata in Tribunale di Bolzano l’udienza per la lettura del dispositivo in un processo riguardante la sospensione dal lavoro di un docente presso una scuola superiore di Bolzano, perché si era rifiutato di farsi inoculare un cosiddetto „vaccino“-Covid-19.
È un processo che inizialmente era stato assegnato ad un giudice che non lavora più al Tribunale di Bolzano e che ha sempre rifiutato ogni istruttoria per l’accertamento della VERITÀ MATERIALE.
Ad udienza già fissata dal precedente giudice ai fini della lettura del dispositivo (immaginabile nel contenuto, considerato il comportamento tenuto in altri processi analoghi), il processo è stato assegnato ad un altro giudice.
Considerato che
1) oltre alla documentazione già preesistente nel fascicolo (Assessment Report dell‘EMA, Risk Management Plan dei Produttori etc.) ultimamente è stata depositata anche la conferma esplicita da parte dell‘EMA che l‘uso dei cosiddetti „vaccini“ per la prevenzione dell’infezione (scopo invece richiesto anche per i docenti dall‘art. 4ter2 D.L. 44/2021) non è stato autorizzato dall‘EMA, e, dunque ci troviamo di fronte ad un clamoroso illegittimo uso off label dei cosiddetti „vaccini“-Covid-19 anche sul personale docente,
e considerato che
2) dai contratti stipulati dai produttori con la Commissione Europea e gli Stati Membri (tra cui l‘Italia) risulta in modo inequivocabile che i cittadini italiani (tra cui i docenti) sono stati venduti a big pharma quali nude e crude cavie,
questo giudice del Tribunale di Bolzano ha il PRECISO DOVERE di accertare anche sulla base di questa documentazione/prova formatasi ultimamente, la VERITÀ MATERIALE!
E non solo!
Ha il PRECISO DOVERE di mandare la documentazione in Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, affinché anche la Procura finalmente incominci ad adempiere il suo PRECISO DOVERE!
Vedremo se domani il Tribunale di Bolzano incomincia a operare in un caso riguardante l’obbligo „vaccinale“-Covid-19 come luogo della magistratura indipendente da diktat politici e, dunque, al servizio dei cittadini secondo il dovere impartito dal Legislatore Costituzionale, oppure se continua ad operare come un nudo e crudo esecutore di un sistema autoritario che nulla ha in comune con lo Stato di Diritto previsto dalla ns. Costituzione, scritta dai ns. padri costituenti che si rivolterebbero nella tomba se potessero vedere a quale scempio della ns. Costituzione la Corte (allo stato In-) Costituzionale e tanti, troppi magistrati erano in grado.
I più importanti documenti e argomenti presentati nei processi pendenti in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano per sanitari che erano stati sospesi perché rifiutavano il cosiddetto “vaccino” -Covid-19 a loro imposto ai sensi dell’art. 4 D.L. 44/2021
PARTE V
Il contratto quadro di compravendita tra la Commissione Europea e Pfizer/BioNTech
Già nel 2021 i contratti quadro di compravendita tra la Commissione Europea e i produttori Pfizer/BioNTech e Moderna erano stati pubblicati sul sito della RAI, a febbraio 2021 con delle parti oscurate e successivamente senza parti oscurate.
In particolare il contratto stipulato tra la Commissione Europea e la Pfizer/BioNTech è una inequivocabile prova della natura sperimentale del “vaccino”-Covid-19 offerto da Pfizer/BioNTech alla Commissione Europea.
La Commissione Europea ha trattato e stipulato tale contratto quadro in nome e per conto degli Stati membri dell’UE, tra cui l’Italia.
Qui il contratto quadro stipulato il 20.11.2020 tra la Commissione Europea e la Pfizer/BioNTech pubblicato sul sito della RAI:
Dal contratto, firmato in data 20.11.2020 dalla Commissaria Europea per la Salute Stella Kyriakides e la presidente del reparto vaccini di Pfizer Biopharmaceuticals Group (che ha firmato per Pfizer e BioNTech), risulta dalla parte I. (Special Conditions) al punto I.12 (Indemnification) che gli stati membri dell’UE devono tenere indenne il produttore da richieste di risarcimento danni per danni di ogni genere derivanti dall’uso del “vaccino”.Dall’allegato I (Annex I: Vaccine Order Form) risulta al punto 4, testualmente quanto segue:
“4. The Partecipating Member State acknowledges that the Vaccine and materials related to the Vaccine, and their components and constituent materials are being rapidly developed due to the emergency circumstances of the COVID-19 pandemic and will continue to be studied after provision of the Vaccine to the Participating Member States under the APA. The Participating Member State further acknowledges that the long-term effects and efficacy of the Vaccine are not currently known and that there may be adverse effects of the Vaccine that are not currently known. Further, to the extent applicable, the Participating Member State acknowledges that the Vaccine shall not be serialized.”
Traduzione in lingua italiana:
—————————————————————————–
“4. Il partecipante Stato Membro riconosce che il vaccino e i materiali relativi al vaccino, e i loro componenti e materiali vengono sviluppati rapidamente a causa dell’emergenza Covid-19 e continueranno ad essere studiati dopo la fornituranell’ambito dell’APAdel vaccino allo Stato Membro. Lo Stato Membro Partecipante, inoltre, riconosce che gli effetti a lungo termine e l’efficacia del vaccino allo stato non sono noti e che ci possono essere degli effetti avversi del vaccino che allo stato non sono noti. Inoltre, nella misura applicabile, lo Stato Membro Partecipante riconosce che il vaccino non deve essere serializzato.”
—————————————————————————–
Dato che il produttore un mese prima (20.11.2020) dell’immissione sul mercato del “vaccino” Comirnaty di Pfizer/BioNTech (21.12.2020) nel contratto quadro ha esplicitamente dichiarato
che non conosce l’efficacia e non conosce le conseguenze (effetti collaterali) che l’inoculo del “vaccino” può avere e, che per questo motivo, richiedeva di essere tenuto indenne dal rispettivo Stato Membro UE partecipante al contratto quadro di acquisto (APA Advanced Purchase Agreement), e così anche dall’Italia. per le richieste di risarcimento per danni causati dal “vaccino”, e
che avrebbe continuato a studiare l’efficacia e le conseguenze in termini di eventi avversi del “vaccino” dopo la fornitura del “vaccino” al rispettivo Stato Membro UE partecipante all’APA,
non ci può essere alcun minimo dubbio che la sostanza che è stata inoculata ai cittadini dell’Unione Europea (tra cui quelli italiani) come “vaccino”-Covid-19, è ovviamente una sostanza sperimentale! Ogni altra conclusione è una tanto plateale quanto criminale presa in giro di oltre 400 milioni di cittadini europei!
L’ultima frase del punto 4 sopra citato, per ogni addetto ai lavori, è ulteriormente grave.
La serializzazione di un farmaco significa l’apposizione di caratteri di identificazione (unified identifyer) che rende non manipolabile la sostanza.
Non è assolutamente comprensibile il motivo di esclusione dall’obbligo di serializzazione della sostanza fornita, dato che è un obbligo previsto dal Legislatore Comunitario anche per i vaccini.
Proseguirò a pubblicare importante documentazione nella successiva PARTE VI.
Avv./RA DDr. Renate Holzeisen
Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo
Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe
Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano
I più importanti documenti e argomenti presentati nei processi pendenti in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano per sanitari che erano stati sospesi perché rifiutavano il cosiddetto “vaccino” -Covid-19 a loro imposto ai sensi dell’art. 4 D.L. 44/2021
PARTE IV
DOCUMENTI ESSENZIALI ISTITUZIONALI E PUBBLICI DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE CENTRALIZZATA DA PARTE DELLA COMMISSIONE CE DEI COSIDDETTI “VACCINI”-COVID-19
I cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono stati autorizzati in via centralizzata, sulla base del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004 nonché della Direttiva 2001/83/ce del Parlamento e del Consiglio.
Vedi, p.e., la decisione di esecuzione della Commissione Europea per l’autorizzazione di immissione sul mercato condizionata del primo dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, Comirnaty di Pfizer-BioNTech e della sostanza analoga Spikevax di Moderna:
la spiegazione da parte dell’EMA del contenuto e importanza di tale documento, nell’ambito del quale l’EMA dà indicazioni anche sulle prove in tema di efficacia della sostanza (vedi nel dettaglio infra).
RISK MANAGMENT PLAN (RMP) del produttore del rispettivo medicinale: piano di gestione del rischio che ogni produttore di un medicinale deve presentare con la richiesta di autorizzazione di immissione sul mercato di un nuovo medicinale e che deve essere approvato dall’EMA e nel quale sono indicati nel capitolo “MISSING INFORMATION” (informazioni mancanti – vedi nel dettaglio infra), tutte quelle informazioni che all’atto dell’immissione sul mercato mancano.
Qui la spiegazione, pubblicata sul sito dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), del contenuto e importanza del Risk Management Plan (RMP)
Qui il capitolo “missing information” (informazioni mancanti) del RMP del “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech come era stato pubblicato a novembre 2022 e, dunque, dopo l’abolizione dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 in Italia.
Di questi due documenti, che costituiscono parte essenziale e fondamentale della procedura di autorizzazione di un farmaco, e che sono fondamentali e imprescindibili per valutare in modo istituzionale l’efficacia e sicurezza di un medicinale, la Corte (In-) Costituzionale nelle sue sentenze non perde una parola!
Invece:
Dall’ASSESSMENT REPORT DELL’EMA (EPAR) sul rispettivo “vaccino”-COVID-19 risultava sin dall’inizio che non c’era alcuna prova che queste sostanze potessero inibire l’infezione virale e, dunque, la contagiosità delle persone con esse trattate.
L’autorizzazione dei “vaccini” richiesta dalle case farmaceutiche per l’immissione sul mercato (e dunque l’applicazione sull’essere umano) è nel caso degli attualmente autorizzati “vaccini”- Covid-19, quella di un farmaco per la prevenzione della malattia (COVID-19), ma non della prevenzione dell’infezionecon il virus (SARS-CoV-2).
Ciò risulta anche, p.e., dal cosiddetto ASSESSMENT REPORT relativo al “vaccino”-Covid.-19 Comirnaty. laddove al punto 2.5.4. Conclusions on clinical efficacy a pagina 97 recita testualmente:
L’EMA dichiarava, dunque, sin dall’atto di introduzione sul mercato, anche nel rapporto di valutazione della sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech a pag. 97 testualmente quanto segue:“Nel contesto di un’autorizzazione condizionata sono necessari ulteriori dati. La relazione finale dello studio clinico C4591001 verrà presentata entro dicembre 2023 e costituisce uno specifico obbligo per l’autorizzazionecondizionata. 2.5.4. Conclusioni sull’efficacia clinica …. È probabile che il vaccino protegga contro una forma severa del COVID-19, nonostante che tali eventi erano rari negli studi, e statisticamente certe conclusioni non possono essere tratte.Allo stato non è dato sapere se il vaccino protegge contro infezioni asintomatiche, né tantomeno è dato sapere il suo impatto sulla trasmissione virale. La durata della protezione non è nota.” (analogo discorso vale per gli altri “vaccini”-Covid-19)
Dunque: l’EMA dichiarava sin da subito pubblicamente che ci fosse una eccezionale efficacia contro la malattia (il Covid-19 è la malattia) non severa, e dichiarava che non si sapeva se il “vaccino” protegge contro la malattia severa del Covid-19. Infatti, l’EMA parlava solo di una speranza e confermava che non sapeva se il “vaccino”
avesse un impatto sulla trasmissione virale e che non conosceva la durata della protezione!
Lo stesso vale per la sostanza Spikevax di Moderna. Vedi l’Assessment Report del 04.01.2021 (EPAR) pubblicato dall’EMA a pag. 110.
Invece, i massimi vertici della Repubblica Italiana hanno raccontato alla popolazione una grande bugia. Hanno ingannato la popolazione, invitandola (inclusi le donne incinte e i bambini) a farsi inoculare queste sostanze sperimentali a base genica, “per tutelare il gruppo fragile della popolazione”!Il livello di cinismo e criminalità non potrebbe essere più alto!
Proprio perché non era e non è provato che queste sostanze possano inibire l’infezione con il virus (i fatti anche in Italia da quasi tre anni all’ordine del giorno dimostrano che le persone trattate con queste sostanze si infettano con il virus SARS-CoV-2 e si ammalano di Covid-19 anche in forma grave), queste sostanze, di fatto ancora sperimentali, sono state autorizzate per la sola (eventuale) prevenzione della malattia Covid-19, come esplicitamente confermato dall’EMA con la sua lettera EMA/451828/2023 del 18 Ottobre 2023 (che verrà pubblicata dopo la conferenza stampa che avrà luogo il prossimo 21 Novembre in Parlamento Europeo).
L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA – European Medicinal Agency) alla domanda se la sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech possa ridurre la trasmissione del virus tra le persone, all’atto dell’autorizzazione condizionata (dicembre 2020), dichiarava nella sua pagina web
che non era dato sapere quale impatto il trattamento con queste sostanze sperimentali avesse sulla diffusione del virus SARS-CoV-2. E dichiarava che non si sapeva in che misura le persone trattate con queste sostanze avrebbero trasmesso il virus.
L’EMA dichiarava testualmente:
Comirnaty is a vaccine preventing coronavirus disease 2019 (COVID-19) .. How does Comirnaty work? Comirnaty works by preparing the body to defend itself against COID-19. …Can Comirnaty reduce transmission of the virus from one person to another?” The impact of vaccination with Comirnaty on the spread of the SARS-CoV-2 virus in the community is not yet known. It is not yet known how much vaccinated people may still be able to carry and spread the virus. How long does protection from Comirnaty last? It is not currently known how long protection given by Comirnaty lasts …”
Decreto Ministeriale Nr. 1 del 02/01/2021 Ministero della (Non-) Salute
il Ministero della (Non-) Salute omette di indicare che si trattava solo di una autorizzazione condizionata all’immissione in commercio.
Interessante ai fini della decisione dei processi in merito all’obbligo “vaccinale”-Covid-19 è il fatto che
in quel decreto lo stesso Ministero/Ministro della (Non-)Salute conferma che in data 02.01.2021 (cioè successivamente all’immissione sul mercato della sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech e pochi giorni prima dell’immissione sul mercato di Spikevax di Moderna) non c’era alcuna prova che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 potessero prevenire l’infezione.
Vedi a pag. 5 laddove testualmente dichiara “…qualora uno o più vaccini si mostrino in grado di prevenire l’infezione, si focalizzerà l’attenzione anche sulla riduzione della trasmissione …”. ….sic!!
Alla popolazione italiana, invece, la narrazione ufficiale aveva spiegato che dovevano farsi inoculare queste sostanze innanzitutto per tutelare i concittadini vulnerabili!
L’allora premier Mario Draghi proclamava in TV che chi non si “vaccinava” moriva e faceva morire gli altri!
L’intento doloso di non informare adeguatamente la popolazione, risulta, peraltro, a pag. 11 del Decreto dell’allora Ministro (della Non-) Speranza laddove risulta testualmente“7. “È necessario fornire in modo proattivo informazioni … con la finalità di favorire un’ampia adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione. A tal fine sarà necessario spiegare che le rigorose procedure di autorizzazione dell’UE non contemplano alcuna deroga alla sicurezza”.
Invece, come già esposto precedentemente, e come qui infra ulteriormente esposto e documentato, per i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 mancano a tutt’oggi tutta una serie di dati fondamentali sulla loro sicurezza.
Il Ministero della (Non-)Salute, l’AIFA, gli allora responsabili dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS), nonché i responsabili delle autorità sanitarie delle Regioni e Province sapevano sin dall’inizio che queste sostanze provocavano gravissimi effetti collaterali irreversibili, tra cui la morte! (vedi infra l’istanza di esibizione ex artt. 118 e 210 c.p.c. del 15 maggio 2023 presentata anche nei nove processi pendenti per sanitari in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano in merito alla corrispondenza email rivelata nelle trasmissioni di FuoridalCoro di Mario Giordano su Rete4 Mediaset).
Inoltre, da questo Decreto Ministeriale emerge anche la necessità che le raccomandazioni su gruppi target a cui “offrire” (da lì si è passati poi all’imporre) il trattamento, sarebbero state soggette a modifiche in base “all’evoluzione delle conoscenze e alle informazioni su efficacia vaccinale …, sulla sicurezza della vaccinazione …, sull’effetto del vaccino sull’acquisizione dell’infezione …”.
Invece, anziché prendere definitivamente atto del fatto che queste sostanze non possono prevenire l’infezione con il virus, e anziché bloccare subito l’inoculazione di queste sostanze sperimentali dopo i primi morti (che c’erano subito, vedi infra), il governo, con la ratifica da parte di un parlamento che anch’esso ha evidentemente completamente ignorato i suoi doveri nonostante che fosse stato informato quantomeno da gennaio 2022 – vedi il parere legale che l’Avv.DDr. Renate Holzeisen su richiesta della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica ha presentato a gennaio 2022 e che da allora risulta essere pubblicato sul sito web del Senato della Repubblica
ha man mano imposto all’intera popolazione questo trattamento sperimentale, tanto inefficace ai fini della interruzione della catena d’infezione, quanto pericoloso per la vita e salute dei cittadini. E con ciò, il Ministero/Ministro della (Non-) Salute e il Governo (nonché i parlamentari che hanno votato la ratifica) hanno, peraltro, violato pure quanto, invece, è stato dichiarato nel decreto ministeriale qui commentato.
E poi, secondo questo Decreto Ministeriale, sarebbe stato necessario predisporre una sorveglianza aggiuntiva sulla sicurezza dei vaccini. Peccato che di questa sorveglianza i cittadini italiani non hanno visto nulla. Anzi, vengono inoculati in massa queste sostanze senza la dovuta prescrizione medica, per indicarne soltanto una delle incredibili violazioni in Italia dei più rudimentali principi di farmacovigilanza!
È sotto gli occhi di tutti che i “vaccini”-Covid-19, in contraddizione con quanto venne raccontato ai cittadini, non funzionano, e che, dunque, si è pensato di ricorrere ai ripari, inventandosi prima una terza dose (booster), poi una quarta, quinta dose ecc.. E, come già esposto, gli studi clinici originariamente imposti quale condizione specifica per l’autorizzazione condizionata di questi studi, poi non sono mai stati fatti, come nel dettaglio esposto e documentato nelle due azioni di annullamento delle autorizzazioni di queste sostanze pendenti con T-108/23 e T-109/23 in Tribunale dell’Unione Europea.
Vedi l’azione di annullamento dell’autorizzazione di Comirnaty di Pfizer/BioNTech pendente con T-109/23 in Tribunale dell’UE qui:
Ormai in Italia è già stata avviata l’inoculazione della quinta/sesta dose. Siamo evidentemente in mezzo a una grande illegittima sperimentazione clinica sulla pelle dei cittadini italiani, incluse donne incinte e bambini con una brutale violazione del Decreto Ministeriale 15 luglio 1997. Vedi infra.
Conferma da parte degli stessi produttori nei loro RISK MANAGEMENT PLAN della mancanza di dati fondamentali in punto sicurezza dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19
È già stato esposto e documentato nell’istanza di accertamento della verità materiale in applicazione dell’art. 101 Costituzione del 7 marzo 2023 che nell’ambito della procedura per l’autorizzazione (originariamente condizionata) di immissione sul mercato, i produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 hanno dovuto depositare i Risk Management Plan (piani di gestione dei rischi della somministrazione delle sostanze – RMP). Da quella documentazione accettata e pubblicata dall’EMA (Agenzia del Farmaco Europea) sul proprio sito web, risulta in modo inequivocabile che mancano dei/delle fondamentali dati/informazioni sugli effetti e rischi connessi alla somministrazione di queste sostanze. Vedi il Risk Management Plan per “Comirnaty vaccino Covid-19” di Comirnaty di Pfizer/BioNTech-
Qui la spiegazione, pubblicata sul sito dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), del contenuto e importanza del Risk Management Plan (RMP)
Qui il capitolo “missing information” (informazioni mancanti) del RMP del “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech come era stato pubblicato a novembre 2022 e, dunque, dopo l’abolizione dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 in Italia.
Dal piano di gestione dei rischi presentato dal produttore della sostanza risulta in modo inequivocabile, cheallo stato nulla si sa in merito ai rischi a lungo termine, in merito all’uso in stato di gravidanza e durante l’allattamento. Non si conoscono gli effetti e rischi che la somministrazione provoca su persone con un problema nel sistema immunitario oppure in generale con un problema di natura infiammatoria nel corpo, circostanze che, peraltro, possono riguardare la stragrande parte dei cittadini!
Il produttore, praticamente dichiara che allo stato non sa niente! Vedi a pagg. 110 e segg. “Presentation of the Missing Information: use in pregnancy and while breast feeding, Use in frail patients with co-morbidities …, diabetes, chronic neurological disease, cardiovascular disorders, use in patients with autoimmune or inflammatory disorders, interaction with other vaccines, long term safety data.”
Lo stesso vale per gli altri “vaccini”-‘Covid-19.
Proseguirò a pubblicare importante documentazione nella successiva PARTE V.
Avv./RA DDr. Renate Holzeisen
Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo
Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe
Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano
I più importanti documenti e argomenti presentati nei processi pendenti in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano per sanitari che erano stati sospesi perché rifiutavano il cosiddetto “vaccino” -Covid-19 a loro imposto ai sensi dell’art. 4 D.L. 44/2021
PARTE III
Conferma da parte dell’EMA che bisogna considerare attentamente tutte le informazioni in punto sicurezza prima dell’uso oppure della raccomandazione della “vaccinazione”
Nel documento EMA/451828/2023 del 18 Ottobre 2023 (e che verrà qui interamente pubblicato dopo la conferenza stampa del 21 novembre 2023 in Parlamento Europeo) l’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) al punto 4. (Safety) avverte che
“All safety information should be considered carefully before administering or recommending vaccination.”
Tradotto in lingua italiana:
“Tutte le informazioni in punto “sicurezza” dei “vaccini”-Covid-19 devono essere attentamente considerate, prima di usare oppure raccomandare il “vaccino”.
Va ribadito che l’EMA nel suo Summary Positive Opinion (qui p.e. per Comirnaty di Pfizer/BioNTech)
ha esplicitamente avvertito che “Le raccomandazioni e le precauzioni che gli operatori sanitari e i pazienti devono osservare affinché Comirnaty sia usato in modo sicuro ed efficace sono state riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo. Inoltre, e stato disposto un piano di gestione del rischio (RMP) per Comirnaty che contiene importanti informazioni sulla sicurezza del vaccino ….”.
Considerato che nel RMP (Risk Management Plan), presentato dal produttore ai fini dell’autorizzazione per l’immissione sul mercato del “vaccino”, nel capitolo missing information i produttori hanno dichiarato che mancavano (e a tutt’oggi mancano) dati fondamentali in punto sicurezza del “vaccino”, ovviamente queste sostanze mai avrebbero potuto essere impiegate in una campagna “vaccinale” di massa.
Qui la spiegazione, pubblicata sul sito dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), del contenuto e importanza del Risk Management Plan (RMP)
Qui il capitolo “missing information” (informazioni mancanti) del RMP del “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech come era stato pubblicato a novembre 2022 e, dunque, dopo l’abolizione dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 in Italia.
Quanto emerge dal capitolo missing information del RMP (ma non solo, vedi infra) avrebbe quantomeno richiesto la meticolosa considerazione specifica da parte del medico “vaccinatore” del caso di ogni singolo cittadino e non avrebbe mai consentito l’uso di questi cosiddetti “vaccini”-Covid-19 in campagne “vaccinali” di massa!
Infatti, la Commissione Europea ha imposto la prescrizione medica nell’Allegato II Punto B) quale condicio sine qua non per l’uso di queste sostanze sull’essere umano. Vedi qui l’imposizione della prescrizione medica prevista per la sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech:
E poi, queste sostanze a maggior ragione mai avrebbero potuto essere imposte nell’ambito di un obbligo “vaccinale”.
Perché contrariamente a quanto imposto in modo criminale dal governo (con conferma da parte del Parlamento) italiano, per questo tipo di sostanze era impensabile limitarsi a prevedere delle esenzioni da un obbligo “vaccinale” generalizzato, esenzioni, peraltro, definite “politicamente” in modo talmente ristretto che quasi nessuno ci rientrava e, comunque, in netta violazione di quanto evidenziato dal produttore del “vaccino”-Covid-19 nel RMP (Risk Managment Plan) e della conseguente dovuta massima cautela a cui erano obbligate le autorità per la sanità pubblica sia dal Legislatore Comunitario e Nazionale, sia dalle stesse previsioni contenute nella documentazione ufficiale istituzionale facente parte della procedura di autorizzazione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.
Proseguirò a pubblicare importante documentazione nella successiva PARTE IV.
Avv./RA DDr. Renate Holzeisen
Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo
Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe
Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano
Conferma da parte della Autorità per il Farmaco Europea (EMA) che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione virale da una persona all’altra – EMA/451828/2023
Illegittimo uso off label dei “vaccini”-Covid-19 ai fini dell’obbligo “vaccinale” per la prevenzione dell’infezione con il SARS-CoV-2 di cui all’art. 4 D.L. 44/2021
I più importanti documenti e argomenti presentati nei processi pendenti in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano per sanitari che erano stati sospesi perché rifiutavano il cosiddetto “vaccino” -Covid-19 a loro imposto ai sensi dell’art. 4 D.L. 44/2021
EMA/451828/2023 del 18.10.2023
Rispondendo in data 18.10.2023 con documento EMA/451828/2023alla richiesta di sospensione dell’autorizzazione di immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini” a mRNA Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna, presentata in data 04.10.2023 da un gruppo di membri del Parlamento Europeo, l’Agenzia per il Farmaco Europea (EMA) ha confermato aspetti fondamentali e cruciali per la decisione dei processi riguardanti sanitari (e tutti gli altri professionisti e lavoratori) sospesi dal lavoro e dal loro diritto di esercitare la propria professione, per aver rifiutato inoculazione di un cosiddetto “vaccino”-Covid-19. Il documento verrà pubblicato dopo la conferenza stampa che avrà luogo il 21 novembre in Parlamento Europeo e alla quale anche la sottoscritta difensore parteciperà. Qui si anticipa il contenuto fondamentale per i processi che riguardano l’obbligo “vaccinale”-Covid-19 e il green pass.
Innanzitutto l’EMA ha confermato che i cosiddetti “vaccini”Covid-19 non sono mai stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione del virus SARS-CoV-2 da una persona all’altra.
Dalla lettera della risposta dell’EMA (a firma della Direttrice Emer Cooke) risulta a tal riguardo esplicitamente quanto segue:
“Please find below direct responses to the questions you raise in your letter.
The authorised indications
You state that based on the authorised indications, the vaccines should only be administered to individuals who seek personal protection, and they are not authorised for the purpose of reducing transmission or infection rates (transmission control). You also state that the authorised indication does not align with uses promoted by pharmaceutical companies, politicians, and health professionals.
You are indeed correct to point out that COVID-19 vaccines have not been authorised for preventing transmission from one person to another. The indications are for protecting the vaccinated individuals only.
The product information for COVID-19 vaccines clearly states that the vaccines are for active immunisation to prevent COVID-19. In addition, EMA’s assessment reports on the authorisation of the vaccines note the lack of data on transmissibility.
EMA will continue to be transparent about the approved uses of COVID-19 vaccines and identify areas where we need to tackle misconceptions.”
Qui la traduzione in lingua italiana:
“Di seguito le risposte dirette alle Vostre rispettive domande che avete poste nella Vostra lettera:
Le indicazioni autorizzate
Voi dichiarate che in considerazione delle indicazioni autorizzate, i vaccini devono essere inoculati solo a persone che cercano una loro protezione personale, e che i vaccini non sono autorizzati allo scopo di ridurre la trasmissione oppure il tasso di infezione (controllo della trasmissione). Voi dichiarate anche che l’indicazione autorizzata non corrisponde agli usi promossi dalle aziende farmaceutiche, dai politici e da professionisti della sanità.
Voi, infatti, avete ragione ad evidenziare che i vaccini-COVID-19 non sono stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione (virale) da una persona all’altra. Le indicazioni si riferiscono solo alla protezione dell’individuo vaccinato.
La informazione sul prodotto per i vaccini-Covid-19 indica in modo chiaro che i vaccini sono per l’attiva immunizzazione al fine di prevenire il Covid-19. Inoltre, dagli Assessment reports (rapporti di valutazione) dell’EMA nell’autorizzazione dei vaccini risulta la mancanza di dati in punto trasmissibilità (virale).
L’EMA continuerà ad essere trasparente sull’uso autorizzato dei vaccini Covid-19 e ad identificare area dove è necessario contrastare malintesi”.
era chiaramente stato imposto per prevenire l’infezione virale.
Bisogna distinguere due concetti fondamentali:
il SARS-CoV-2 è il virus.
il Covid-19 è la malattia.
Il contagio avviene con il virus SARS-CoV-2 e non con la malattia Covid-19.
Una vaccinazione che ha come scopo il contenimento del contagio virale, della trasmissione virale e dunque del tasso di infezione virale nella popolazione, deve avere l’efficacia di prevenire il contagio virale tramite un’immunizzazione sterile.
Immunizzazione sterile significa che il sistema immunitario impedisce ad un agente patogeno di replicarsi nel corpo della persona vaccinata.
I cosiddetti “vaccini”-Covid-19 questa efficacia non ce l’hanno e, dunque, sono stati autorizzati solo ai fini della prevenzione della malattia Covid-19 nella persona contagiata con il virus, e, dunque, nella persona che, essendo contagiata, oltre a potersi ovviamente ammalare, è portatore del virus che riesce a replicarsi nel corpo della persona “vaccinata”.
Le persone a cui sono stati inoculati i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, pertanto, trasmettono il virus così come lo trasmettono le persone non “vaccinate”.
Il Legislatore, apparentemente malinformato (l’EMA parla di malintesi) ha pensato di poter utilizzare i “vaccini”-Covid-19 per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 e, dunque, ai fini dell’immunizzazione sterile delle persone “vaccinate” e, dunque, ai fini della prevenzione della trasmissione virale e dell’infezione.
Infatti, il Legislatore ha inequivocabilmente disposto testualmente quanto segue:
Art. 4
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per li esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
…. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario … sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2….
Significativo – oltre al titolo dell’art. 4 e l’indicazione dello scopo dell’obbligo “vaccinale” nel comma 1 (vedi sopra) e che è “la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2” – la quale, a sua volta, avrebbe, dunque, dovuto essere funzionale alla tutela della salute pubblica e al mantenimento di “adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” – sono anche i commi 6, 8 e 10 dell’art. 4 del D.L. 44/2021, laddove il Legislatore una volta di più evidenzia lo scopo della vaccinazione che è quella di “evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
Nel comma 11 si parla del fine “di contenere il rischio di contagio”.
L’Autorità Europea del Farmaco (EMA) con la sua risposta del 18 ottobre 2023 fornita al gruppo di membri del Parlamento Europeo che ha posto specifiche domande con lettera del 4 ottobre 2023, ha in modo inequivocabile confermato quanto esposto dai parlamentari, e cioè, che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono stati autorizzati per ridurre la trasmissione virale o l’infezione virale e cioè non sono stati autorizzati ai fini del controllo della trasmissione virale, ma che, invece, sono stati autorizzati esclusivamente per tutelare la persona “vaccinata”, e infetta dal virus SARS-CoV-2, dalla malattia Covid-19.
Illegale uso off-label dei “vaccini”-Covid-19 sui sanitari ai fini della prevenzione dell’infezione con il SARS-CoV-2
La Repubblica Italiana ha, dunque, imposto ai sanitari un obbligo “vaccinale” che con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 disponibili (tutti i vaccini Covid-19 usati in Italia sono quelli autorizzati in via centralizzata dalla Commissione Europeo, vedi infra) non era adempibile, perché non esistevano e non esistono vaccini che potessero prevenire il contagio dal virus SARS-CoV-2.
Questo fatto, ormai incontestabile alla lettura della chiara risposta fornita dall’EMA al gruppo di parlamentari europei, porta inevitabilmente a due conclusioni giuridiche:
L’appellante sanitario non ha violato l’obbligo “vaccinale” di cui all’art. 4 D.L. 44/2021, dato che né allora, né a tutt’oggi sono state autorizzate dalla Commissione Europea e, dunque, immesse anche sul mercato italiano, sostanze che potessero effettivamente prevenire l’infezione da SARS-CoV-2.
L’uso dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 è un cosiddetto “off-label-use”, e cioè un uso fuori etichetta, dato che è un uso non autorizzato dall’EMA/Commissione Europea nella procedura centralizzata di autorizzazione per l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.
2.1 Normativa sull’uso off-label legittimo di un farmaco
L’uso off label di farmaci riguarda le prescrizioni di medicinali non autorizzati all’immissione in commercio o per patologie, secondo indicazioni e modalità di somministrazione non previste nella scheda tecnica e nel foglietto illustrativo di farmaci.
La scelta di usare un farmaco off-label spetta al medico curante, che, sulla base di documentazione scientifica e sotto la sua diretta responsabilità, dopo aver informato il paziente e avere ottenuto il consenso all’off-label use, può decidere di trattare il proprio assistito con un medicinale prodotto per una indicazione terapeutica diversa da quelle autorizzate.
In particolare, il medico nell’ottenere il consenso del paziente deve spiegare in dettaglio la ratio della terapia off label, il rischio dei possibili eventi avversi.
L’atto amministrativo con il quale si legittima un determinato uso terapeutico o profilattico di un farmaco, nonché la sua stessa presenza sul mercato, è l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC). Con l’AIC viene stabilito:
il nome del medicinale
la sua composizione
la descrizione del metodo di fabbricazione,
le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e le reazioni avverse
la posologia, la forma farmaceutica, il modo e la via di somministrazione
le misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale per la sua somministrazione ai pazienti
il riassunto delle caratteristiche del prodotto
un modello dell’imballaggio esterno
il foglio illustrativo.
L’espressione off-label, o fuori etichetta, fa appunto riferimento al fatto che un medicinale viene usato al di fuori delle indicazioni nel Riassunto delle caratteristichedel prodotto, qualora il medico – cui spetta la decisione di proporre la terapia al paziente – lo ritenga, in via eccezionale, utile per la salute del suo assistito.
L’art. 3 comma 1 del D.L. n. 23/1998 convertito nella L. n. 94/1998 (c.d. legge Di Bella), prevede che il medico, nel prescrivere un farmaco deve attenersi alle indicazioni terapeutiche previste dell’autorizzazione per l’immissione sul mercato.
Lo stesso articolo prevede tuttavia che il medico può, in via eccezionale, prescrivere un farmaco per un’indicazione diversa da quella autorizzata (off label appunto), qualora il medico stesso (non la politica!) ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica, e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. Tale decisione può essere presa dal medico sotto la sua diretta responsabilità e previa specifica informazione del paziente e acquisizione dello specifico consenso dello stesso all’uso off label.
Una scelta terapeutica “anomala” da parte del medico non può quindi essere generalizzata ed adottata come prassi, ma deve essere invece circoscritta in relazione ad ipotesi specifiche ed individualmente definite, sulla base di criteri dettati dal beneficio che si potrebbe presumibilmente attendere per il paziente.
L’art. 3 comma 4 D.L. n. 23/1998 prevede un’ulteriore fattispecie di ammissibilità dell’uso di medicinali off label, attraverso il rinvio all’art. 1 comma 4 del D.L. 536/1996 convertito in L.n. 648/1996, secondo cui la prescrizione di farmaci non autorizzati (per l’indicazione) è ammessa, a condizione che siano inclusi in un elenco predisposto dalla Commissione Unica del Farmaco ed in assenza di alternative terapeutiche (cosiddetto uso compassionevole).
I “vaccini”-Covid-19 non sono stati inseriti nell’elenco di farmaci non autorizzati (per una precisa indicazione) per l’uso compassionevole! Sarebbe, peraltro, impensabile, che si autorizzi l’uso compassionevole ai fini della “vaccinazione” contro il contagio virale di una sostanza che non ha ottenuto l’autorizzazione per l’uso a tale scopo, dato che tale efficacia non ce l’ha!
Consenso informato e farmaci off-label
Ai sensi del D.L. n. 23/1998 (convertito in L. n. 94/1998) il legittimo utilizzo off label dei farmaci da parte del medico richiede, oltre che una complessa valutazione clinica,un’appropriata informazione del paziente sul proposto off label use e l’ottenimento del suo specifico consenso informatoal riguardo.
dispone che tutte le informazioni riguardanti un trattamento sanitario devono essere fornite in modo dettagliato, con linguaggio comprensibile e devono riferirsi, tra le altre, ai benefici e ai rischi dei trattamenti sanitari indicati, nonché alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario.
In particolare, qualora si tratti di una terapia che implica l’impiego di un farmaco al di fuori delle indicazioni approvate dall’autorità predisposta (nel caso concreto è la Commissione Europea su parere dell’EMA – Autorità del Farmaco Europea – dato che si tratta di un’autorizzazione centralizzata con effetto per tutti i paesi membri), l’informazione che il medico deve fornire al paziente deve riguardare le caratteristiche della cura ipotizzata e gli effetti collaterali direttamente connessi all’impiego di medicinali off label.
Nel caso concreto, i responsabili dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (il Direttore Generale, la responsabile del reparto prevenzione, il responsabile dell’hub “vaccinale”, il medico “vaccinatore” presente nel hub “vaccinale”), avrebbero dovuto spiegare all’appellante sanitario per quale motivo insistevano per l’inoculazione all’appellante di una sostanza che non era stata autorizzata ai fini della prevenzione del contagio dal virus SARS-CoV-2, dato che tale efficacia la sostanza non ce l’ha.
L’appellante aveva chiesto ai responsabili dell’Azienda Sanitaria via pec già sin da Aprile 2021 – come lo hanno fatto tantissimi altri sanitari su indicazione della sottoscritta difensore – precise indicazioni in merito a quella sostanza che avrebbe avuto l’efficacia di inibire il contagio virale come previsto dall’art. 4 D.L. 44/2021, entrato in vigore il 1° Aprile 2021 https://drive.google.com/file/d/1iz0ipLGI8VC57hPxjMEDgzXzDEDY1abk/view?usp=drivesdk
A tutti questi sanitari, come all’appellante, i responsabili dell’Azienda Sanitaria non hanno mai risposto a questa più che legittima richiesta di chiarimento e informazione!
Dunque, i responsabili dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (e di altre aziende sanitarie alle quali sono state inviate le stesse richieste via pec/raccomandata) hanno violato in modo particolarmente grave la norma cogente sull’uso off label di un farmaco!
al comma 7 dispone: “Il medico può prescrivere farmaci (…) per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti.”
Un uso “off label” generalizzato in ambito di una campagna “vaccinale” non è acconsentito dalla normativa!
In più all’appellante non è stato in alcun modo comunicato che l’Azienda Sanitaria avrebbe usato una sostanza non autorizzata all’indicazione della prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, nonostante che l’appellante avesse espressamente richiesto ai responsabili dell’Azienda Sanitaria quale sostanza avrebbero riservato all’appellante ai fini dell’adempimento dell’obbligo “vaccinale” ex art. 4 D.L. 44/2021.
Con Ordinanza n. 18283 del 25 giugno 2021 la Corte di Cassazione
ha confermato che il medico può scegliere, sotto la sua personale responsabilità, di impiegare il medicinale off-label “in singoli casi”: la legge vuole che la scelta terapeutica del medico non sia una prassi, ma venga circoscritta ad ipotesi specifiche ed individualmente definite, sulla base di criteri dettati dal beneficio che ci si potrebbe presumibilmente attendere per il paziente.
Lo specifico consenso informato al trattamento off label use del paziente è un particolare presupposto della somministrazione di un farmaco off-label. In mancanza di un consenso informato in punto applicazione off label del farmaco, l’intervento è illecito, anche quando fosse nell’interesse del paziente.
L’Azienda Sanitaria e il datore di lavoro hanno, dunque, imposto all’appellante un trattamento illecito già per il mero fatto che l’appellante non è stato informato del fatto che ad esso sarebbero state inoculate sostanze in modo off label. Non essendo stato informato, l’appellante, comunque, non avrebbe mai potuto prestare un consenso informato.
L’uso generalizzato di sostanze in modo off label su intere categorie professionali (nel caso concreto i sanitari) è illegale a prescindere. L’uso off label può avvenire solo in singoli casi senza alcun uso generalizzato, come è invece avvenuto in modo gravemente illegale nella campagna “vaccinale” adottata in Italia.
Nel caso dei “vaccini”-Covid-19, imposti ai sanitari ai fini dell’adempimento dell’obbligo “vaccinale” contro l’infezione con il SARS-CoV-2, è stato violato dall’Azienda Sanitaria e dai responsabili della procedura di “vaccinazione” un duplice obbligo di prescrizione medica e di consenso informato:
1.prescrizione medica specifica ai fini dell’uso off label e rispettivo specifico consenso informato del sanitario che non si è presentato spontaneamente alla “vaccinazione” al solo fine della “sperata” tutela esclusivamente personale avverso la malattia Covid-19;
2.prescrizione medica comunque prevista in via generale per l’indicazione autorizzata (prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19) dall’EMA/Commissione Europea nell’Allegato II punto B) della rispettiva Decisione di autorizzazione per l’immissione sul mercato del “vaccino”-Covid-19. Vedi qui, p.e. per la sostanze Comirnaty di Pfizer/BioNTech:
L’appellante, nonostante un’esplicita richiesta inviata via pec alla Direzione Generale e alla Responsabile della Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Sanitaria in punto prescrizione medica, non aveva ottenuto alcuna risposta, ma ha avuto la notifica della sua sospensione dal lavoro!
Negli hub vaccinali del Sudtirolo (come anche nel resto d’Italia), in generale, a nessuno è stata fatta la prescrizione medica di cui all’Allegato II punto B) alla rispettiva decisione di autorizzazione del “vaccino”-Covid-19, prescrizione che è invece prevista quale condicio sine qua non per l’uso legittimo della sostanza sull’essere umano!
Ai sanitari che si sono presentati all’appuntamento fissato (dall’Azienda Sanitaria) perché costretti dall’obbligo “vaccinale”-Covid-19, non è stata fatta né la generale prescrizione medica di cui sopra, né quella ulteriore specifica prescrizione medica ai fini dell’uso off-label!
Vedi il verbale dei Carabinieri intervenuti su richiesta dell’Avv.DDr. Renate Holzeisen che in data 24.06.2021 ha accompagnato un’infermiera dell’ospedale di Bolzano all’appuntamento fissato dall’Azienda Sanitaria ai fini dell’adempimento dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 di cui all’art. 4 D.L. 44/2021.
Quanto emerge dimostra la lampante grave violazione di tutta una serie di disposizioni legislative cogenti. Ma la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano ha preferito fare NULLA e ad oggi è corsa a chiedere l’archiviazione di ogni denuncia penale iper-motivata e iper-documentata sul punto, venendo gravemente meno al proprio obbligo impostole dal Legislatore Costituzionale! Anche questo entrerà nella triste storia del ns. paese!
La brutale violazione da parte delle autorità italiane e dei “professionisti” responsabili della campagna “vaccinale”-Covid-19 delle disposizioni indicate nell’autorizzazione decisa dalla Commissione Europea per l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, nonchè della normativa sull’uso off label di un farmaco, della normativa sulla prescrizione da parte del medico di un farmaco e del necessario consenso informato, è palese!
Proseguirò a pubblicare importante documentazione nella successiva PARTE III.
Avv./RA DDr. Renate Holzeisen
Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo
Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe
Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano
I più importanti documenti e argomenti presentati nei processi pendenti in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano per sanitari che erano stati sospesi perché rifiutavano il cosiddetto “vaccino”-Covid-19 a loro imposto ai sensi dell’art. 4 D.L. 44/2021
PARTE I
Pubblico gli estratti dei più importanti documenti e argomenti depositati nei nove processi pendenti in Corte d’Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano, dato che ogni cittadino ha il diritto di sapere per poter tutelare la propria salute e vita, considerato che le autorità continuano a ingannare i cittadini e mettere a gravissimo rischio la loro salute e vita! Qui la Parte I.
INDICAZIONE UFFICIALE ISTITUZIONALE DELLA MORTE QUALE EFFETTO COLLATERALE DEI COSIDDETTI “VACCINI”-COVID-19
Da settembre 2023 sopravvenuta indicazione ufficiale, da parte dell’EMA, della Commissione Europea e dell’AIFA, della morte tra gli effetti collaterali
A causa dell’enorme numero di decessi e di altri gravi effetti collaterali e irreversibili dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, l’EMA e la Commissione Europea – che hanno agito, comunque, in modo criminale (vedi la traduzione in lingua italiana dell’azione di annullamento ex art. 263 TFUE in Tribunale UE del 22.02.2023 riguardante il cosiddetto “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech, che pende con T-109/23 in Tribunale dell’UE – https://drive.google.com/file/d/135ahpPDhuUbQt74fYi_9932B0WZ0MPjo/view?usp=drivesdk
ora hanno dovuto finalmente ammettere pubblicamente e in modo istituzionale che queste iniezioni sperimentali a base genica possono provocare la morte.
Qui sotto il nuovo punto 4.4. dell’allegato I alla decisione della Commissione Europea di autorizzazione di immissione sul mercato del cosiddetto “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech
Peraltro, i dati ufficiali sono estremamente sottostimati, perché non esiste una farmacovigilanza attiva. Anche nel Sudtirolo e in Italia, in generale, in caso di morti improvvise e inaspettate, la “vaccinazione” Covid 19 solitamente non viene considerata dalle autorità come possibile causa… anzi! Ai cittadini viene sistematicamente dichiarato che sarebbe esclusa ogni correlazione!
E ciò è anche dovuto al fatto che spesso gli stessi responsabili della farmacovigilanza hanno fatto pubblicità per la “vaccinazione”-Covid-19. Come è proprio il caso del responsabile della farmacovigilanza per la Provincia Autonoma di Bolzano, UGO MORETTI,
Se non si va alla ricerca della prova di un possibile nesso causale tra il “vaccino”-Covid-19 e la morte, non si troverà mai nulla.
Dato che lo stesso responsabile della Farmacovigilanza della Provincia Autonoma di Bolzano (e della Regione Veneto), UGO MORETTI, ha escluso pubblicamente la pericolosità di queste sostanze, nonostante che ovviamente anche lui doveva sapere (visto il suo ruolo) che c’erano morti e altri gravissimi irreversibili effetti collaterali sin dall’inizio della campagna “vaccinale”, e soprattutto che mancavano e mancano a tutt’oggi importantissimi dati sulla sicurezza di queste sostanze, a Bolzano l’Azienda Sanitaria esclude categoricamente il nesso causale tra danni e i cosiddetti “vaccini”-Covid-19.
UGO MORETTI si è espresso pubblicamente a favore dell’inoculazione di queste sostanze sperimentali persino ai nostri bambini(vedi infra).
UGO MORETTI in un processo penale pendente a Trento per un ragazzo trentino che a soli 24 anni è morto dopo la prima dose di Comirnaty di Pfizer/BioNTech, su disposizione del GIP che ha accolto la ns. ricusazione di MORETTI, è stato sostituito quale perito nominato dalla Procura della Repubblica di Trento. L’incompatibilità era più che evidente. Il responsabile della farmacovigilanzaUGO MORETTI ha fatto pubblicità senza freni per queste sostanze sperimentali e, dunque, oltre a non poter coprire il ruolo di consulente della Procura e del Giudice in cause riguardanti danni da “vaccino”-Covid-19 (come giustamente accertato dal G.I.P. del Tribunale di Trento), ovviamente è del tutto incompatibile con la sua funzione di responsabile della farmacovigilanza della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Veneto. UGO MORETTI ha indotto persino i genitori a fare inoculare queste sostanze ai loro bambini. Ovviamente, UGO MORETTI non aveva e non ha alcun interesse a che vengano accertati casi di gravi danni irreversibili (inclusa la morte) da “vaccino”-Covid-19!
L’evidente situazione di conflitto di interessi di UGO MORETTI deriva dalla sua posizione preconcetta con dichiarazioni che sminuivano gravemente gli effetti avversi riscontrati.
Segnaliamo le seguenti interviste con UGO MORETTI con le quali costui, nella sua funzione di responsabile della farmacovigilanza della Regione Veneto e della Provincia Autonoma di Bolzano, ha gravemente disinformato la popolazione, traendola in erronea convinzione che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sarebbero efficaci e sicuri:
E, pertanto, le persone danneggiate da “vaccino”-Covid-19, specialmente anche in Sudtirolo, non trovano riconoscimento e adeguata terapia, visto che il responsabile della Farmacovigilanza si trova in un evidente gravissimo conflitto d’interesse con l’importante ruolo che, purtroppo, a tutt’oggi ricopre e da dove DEVE ESSERE RIMOSSO SUBITO!
Avv./RA DDr. Renate Holzeisen
Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo
Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe
Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano