MINORENNI-VACCINO CONTRO IL TETANO-SCUOLA E LAVORO

Per i genitori di minorenni con riguardo alla richiesta da parte della scuola/datore di lavoro della vaccinazione contro il tetano.

BZ Bozza_istanza_per_accesso_a_documenti_minorenni

 

Avv. DDr Renate Holzeisen

Bolzano – viale Stazione 7 – holzeisen@holzeisen-legal.com

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Consiglio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige

COMUNICATO STAMPA

 IRRESPONSABILE PROPAGANDA FARMACEUTICA INVECE DI PUBBLIC HEALTH

Se Christian Wiedermann fosse un dottore qualsiasi che lavora in Alto Adige/Südtirolo, certo non reagirei nella mia qualità di membro del Consiglio Provinciale alle sue dichiarazioni diffuse dai media altoatesini durante la scorsa settimana.

Tuttavia, nel suo ruolo di coordinatore di progetti di ricerca presso l’Istituto di medicina generale e Pubblic Health della Claudiana di Bolzano, rilascia pubblicamente dichiarazioni che non possono rimanere senza commento.

Anche il sito web

https://www.institut-allgemeinmedizin.bz.it/corona-im-sommer-2024-symptome-risiken-pravention/

dimostra che Wiedermann & Co. – nonostante la documentazione istituzionale che conferma che i cosiddetti “vaccini” Covid-19 sono sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica la cui efficacia e sicurezza non sono mai state dimostrate – continuano a fare propaganda per Pfizer, Moderna & Co.

Se poi Wiedermann invita addirittura i media a continuare a contrastare le obiezioni dei “no vax”, che lui definisce “fake news”, fondate invece su documentazione istituzionale (vedi sotto), questo richiede una mia risposta in qualità di membro del Consiglio Provinciale.

Si tratta, infatti, di proteggere la popolazione da un gruppo di persone che lavorano in posizioni chiave nel settore della “Sanità Pubblica” e che da anni agiscono in modo del tutto irresponsabile.

Durante il periodo della presunta pandemia (questo tema verrà approfondito prossimamente anche in Alto Adige/Sudtirolo sulla base di dati concreti), sono stata contattata anche da molti studenti della Claudiana (Polo Universitario delle Professioni Sanitarie dell’Alto Adige) in disperata ricerca di aiuto, perché – in modo del tutto irresponsabile e senza alcuna evidenza scientifica – sono stati costretti dalla direzione a sottoporsi ad una iniezione sperimentale che mette a serio pericolo la salute e la vita dei giovani, altrimenti non potevano continuare negli studi.

Quando Wiedermann & Co. parlano della presunta efficacia di queste iniezioni sperimentali altamente pericolose, negano la documentazione istituzionale che dimostra che né l’efficacia, né la sicurezza sono state dimostrate.

Dal contratto quadro di acquisto stipulato dalla Commissione Europea con Pfizer/BioNTech per il cosiddetto “vaccino” Covid-19 Comirnaty, già trapelato nel 2021 e pubblicato sul sito della RAI nazionale, risulta chiaramente che il produttore non garantisce né l’efficacia – nemmeno per la prevenzione della malattia grave – né la sicurezza della sostanza sperimentale basata sull’ingegneria genetica e dichiara espressamente che gli studi clinici devono continuare dopo la consegna e l’iniezione nella popolazione ignara.

https://drive.google.com/file/d/134X-t0mgZNYlQqfJPFH1sg-Ngdx1ee7I

https://www.rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676600910_APA%20BioNTech%20Pfizer__.pdf

Il fatto che i cosiddetti “vaccini” Covid-19 non siano stati sviluppati e approvati per la prevenzione dell’infezione virale e della contagiosità delle persone con essi trattate, era chiaro sin dall’inizio alla lettura dei documenti di autorizzazione per l’immissione sul mercato pubblicati dall’Agenzia Europea del Farmaco, compreso il cosiddetto Assessment Report dell’EMA (qui l’estratto dell’Assessment Report pubblicato per Comirnaty da Pfizer/BioNTech):

https://drive.google.com/file/d/1zZs3KlrgHOqk7y6yIhaA89OfBVslvfY5/view?usp=drivesdk

L’uso di queste sostanze sperimentali in campagne di “vaccinazione” con l’obiettivo pubblicamente dichiarato (ma mai raggiungibile) di interrompere la catena dell’infezione, costituisce una grave violazione del divieto dell’uso off-label in massa (appunto in una campagna “vaccinale”) di  un farmaco al di là di un singolo specifico caso (per di più solo con uno specifico consenso informato), e quindi una grave violazione di chiare disposizioni della legge sul farmaco (D.L. n. 23/1998 art. 3).

Il fatto che i cosiddetti “vaccini” Covid-19 non siano mai stati realmente clinicamente studiati per garantire la loro sicurezza, ma siano stati, invece, imposti (a mezzo dell’obbligo “vaccinale” diretto e indiretto) alla popolazione in modo spudoratamente propagandistico (ossia con nude e crude bugie) come presunti “vaccini” sicuri, si evince – oltre che dai contratti di acquisto – dai piani di gestione del rischio dei produttori e dalle pubblicazioni dell’OMS, che confermano che gli studi clinici inizialmente imposti per l’autorizzazione condizionata allo scopo della conferma dell’efficacia e della sicurezza, non sono mai stati effettuati.

Si veda qui un estratto del piano di gestione del rischio di Pfizer/BioNTech.

https://drive.google.com/file/d/1zoAYNntPxrbyC5giCfCMDuCrKOyiOtEp/view?usp=drivesdk

Ed ecco la seguente pubblicazione dell’OMS, che dimostra come i gruppi di controllo degli studi clinici siano stati annullati subito dopo l’approvazione condizionata dei cosiddetti “vaccini” Covid-19, con la cinica “motivazione” che sarebbe stato eticamente impossibile non offrire ai membri del cosiddetto gruppo placebo la “vaccinazione”.

https://drive.google.com/file/d/1GsB__hlIcXe1Z53hnyD06Rf2sC-4GRwx/view?usp=drivesdk

Tuttavia, le condizioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio inizialmente solo condizionata di queste sostanze sperimentali, prevedevano che i produttori avrebbero dovuto dimostrare con adeguati studi clinici (gruppi di controllo in doppio cieco) l’efficacia e la sicurezza. Si veda qui l’estratto dell’Allegato II della decisione della Commissione europea di autorizzazione condizionata all’immissione in commercio di Comirnaty di Pfizer/BioNTech nella versione del settembre 2022 (pagina 121), poco prima dell’autorizzazione incondizionata dell’ottobre 2022, concessa senza che l’efficacia e la sicurezza fossero state dimostrate in studi clinici.

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2022/20220916157154/anx_157154_it.pdf

Il fatto che l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), che si trova in un mega-conflitto di interessi con l’industria farmaceutica a causa del cosiddetto “meccanismo delle porte girevoli” (il personale dirigente viene da e ritorna all’industria farmaceutica), abbia comunque autorizzato queste sostanze sperimentali per 5 anni, è il più grande crimine nella storia della farmacologia e medicina ed è oggetto di vari processi pendenti a livello di giurisdizione comunitaria.

Quindi, se il signor Wiedermann continua a sostenere, in modo assolutamente infondato (a meno che non voglia utilizzare i “falsi studi“, finanziati da GAVI (coalizione di produttori di vaccini), Pfizer & Co. e pubblicate da “riviste scientifiche” sostenute sempre dall’industria “vaccinale”), che ci sarebbero state più malattie gravi e morti tra i cosiddetti non-“vaccinati” e che questi cosiddetti “non vaccinati” avrebbero causato un maggiore peso al sistema sanitario, sta continuando con la pericolosa disinformazione della popolazione altoatesina.

In questo contesto va ricordato che i pazienti “vaccinati” al Covid-19 sono stati registrati come “vaccinati” solo 14 giorni dopo la “vaccinazione”. Pertanto, tutti i casi di malattia grave (non era raro che il Covid-19 fosse un effetto collaterale della cosiddetta “vaccinazione”), compresi i decessi (a causa di effetti collaterali gravissimi anche a breve termine di queste iniezioni), sono stati registrati nelle unità di terapia intensiva e generalmente come “non vaccinati”.

Il tentativo di “giustificare” il calo delle nascite in Alto Adige solo con i problemi socio-economici e di ignorare completamente la correlazione statistica, da tempo dimostrata a livello internazionale, tra un elevato tasso di “vaccinazione” Covid-19 e il calo delle nascite, nonché l’innegabile evidenza della diffusione farmacocinetica dei cosiddetti “vaccini” Covid-19 in tutto il corpo (fino al cervello) con dimostrabili effetti anche sugli organi riproduttivi e sui processi endocrinologici nel loro complesso, è un’ulteriore espressione di un operato irresponsabile che ancora oggi porta a raccomandare sistematicamente queste sostanze sperimentali alle donne in gravidanza.

Alla luce dei gravissimi effetti collaterali ormai noti di queste sostanze che non sono mai state testate per escludere la genotossicità, la cancerogenicità e la mutagenicità (come risulta peraltro dal foglietto illustrativo) è difficile immaginare un modo più irresponsabile di trattare la popolazione.

 

RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Fraktion VITA – Gruppo Consiliare VITA

 

 

 

 

FASE 2 AZIONE TRASPARENZA

Phase 2 dell’azione „Trasparenza a tutela dei nostri figli”

A tutti i genitori che hanno già partecipato alla prima fase dell’azione “Trasparenza a tutela dei ns. figli” e hanno già ottenuto dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige quale “risposta” alla loro istanza di ostensione degli studi clinici con veri gruppi di controllo per le vaccinazioni pediatriche solo l’indicazione di due link che portano a documentazione in lingua inglese (Assessment report dell’EMA per il vaccino esavalente Hexyon del 5 Marzo 2013 e una “scientific discussion” relativa al vaccino tetravalente ProQuad), consiglio l’immediata partecipazione alla Fase 2 dell’Azione di trasparenza a tutela dei nostri figli.

Vedi qui la rispettiva bozza:

Fase 2 Azione Trasparenza Bozza ostensione RMP Assessment Report e prescrizione medica

Per tutti i genitori che non abbiano già partecipato alla Fase 1, qui la pubblicazione della rispettiva bozza per l’istanza di ostensione

Fase 1-Bozza_istanza_per_accesso_a_studi_con_vero_gruppo_di_controllo_vaccini

 

Avv. DDr Renate Holzeisen

Bolzano – viale Stazione 7 – holzeisen@holzeisen-legal.com

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Consiglio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige

COMUNICATO STAMPA

L’ARROGANZA DEL POTERE

Già con sentenza n. 37/2021 (riguardante una legge della Regione Autonoma Aosta analoga alla legge provinciale n. 4/2020 dell’Alto Adige), la Corte Costituzionale aveva dichiarato che l’imposizione e l’attività sanzionatoria in relazione alle misure Covid-19 sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il governatore Kompatscher avrebbe, quindi, dovuto desistere dal suo comportamento abusivo sin da allora.

Questo perché il principio dichiarato dalla Corte Costituzionale si applica a tutte le province e regioni autonome.

Nella sentenza n. 164/2022 (riguardante un conflitto tra la Provincia Autonoma di Bolzano e il garante per la protezione dei dati personali in merito al greenpass) la Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito che il governatore provinciale non ha poteri emergenziali nell’ambito della cosiddetta “lotta alla pandemia” (profilassi internazionale).

Ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, l’applicazione di sanzioni in relazione alla cosiddetta “lotta alla pandemia” poteva essere fatta solo dal prefetto!

Con la recente sentenza n. 50/2024 (relativa alla Legge Provinciale n. 4/2020 e la connessa Ordinanza d’urgenza del governatore in merito ad una sanzione applicata dalla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano per il mancato controllo del greenpass da parte di una pizzeria meranese), la Corte Costituzionale ha ribadito e confermato i principi generalmente applicabili e da essa già dichiarati sin dal 2021.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha confermato che è irrilevante se la sanzione prevista dalla normativa provinciale differisce o meno da quella prevista a livello nazionale, e che, dunque, anche nel caso in cui la regolamentazione provinciale si fosse limitata a recepire senza alcuna modifica la sanzione prevista dallo Stato, deve comunque essere considerata incostituzionale, in quanto la competenza di prevedere e applicare le misure e le sanzioni spetta esclusivamente allo Stato.

E solo lo Stato, vale a dire il Prefetto, aveva il potere/competenza di applicare le sanzioni, come chiaramente disciplinato dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

Il Governatore Kompatscher e la Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano hanno quindi agito in abuso d’ufficio e le sanzioni applicate e già incassate in difetto totale di potere da parte della Provincia, devono essere restituite ai cittadini.

Il Governatore Kompatscher farebbe bene a trarre le uniche possibili conclusioni dalla situazione giuridica chiara sin dal 2021, dando disposizione affinché vengano annullate le sanzioni applicate in difetto assoluto di potere e vengano restituiti i rispettivi importi ai cittadini, invece di esprimere – in un atteggiamento arrogante che certo non è consono alla sua carica – delle valutazioni screditanti nei miei confronti perché da consigliera provinciale ho sollecitato il rimborso spettante ai cittadini, mettendo a disposizione dei cittadini i rispettivi moduli per la richiesta di rimborso.

RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Fraktion VITA – Gruppo Consiliare VITA

CONFERENZA STAMPA

 “Lex Holzeisen … davvero? La realtà dei fatti

La Provincia Autonoma di Bolzano deve rimborsare subito sanzioni già pagate dai cittadini e che sono state applicate e incassate dalla Segreteria generale della Provincia in difetto totale di competenza provinciale con ordinanza-ingiunzione per inosservanza di misure Covid.

Qui la bozza per l’istanza di rimborso

Ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2017 n. 14 art. 9 (cause di incompatibilità con il mandato di consigliere provinciale) co. 2 lett. l, la mia posizione sarebbe incompatibile con il mio mandato di consigliera provinciale, in quanto sono parte in causa di tre contenziosi in atto con la Provincia Autonoma di Bolzano perché ho impugnato tre sanzioni amministrative a me inflitte dalla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano perché non ho indossato la mascherina in occasione di tre manifestazioni contro le misure Covid (sui Prati del Talvera e in Piazza Walther) nella primavera e nell’estate del 2021.

Queste sanzioni non solo sono sostanzialmente incostituzionali, ma sono anche nulle perché applicate dalla Provincia Autonoma di Bolzano in difetto assoluto della rispettiva competenza.

La sopra indicata disposizione della legge elettorale provinciale è palesemente incostituzionale, in quanto viola radicalmente l’articolo 24 della Costituzione italiana che garantisce ad ogni cittadino il diritto alla difesa giudiziaria contro le sanzioni.

Nel caso di specie, peraltro, mi sto difendendo in giudizio contro sanzioni applicate dalla Provincia Autonoma di Bolzano, in assoluto difetto dei necessari poteri, tramite ordinanza-ingiunzione notificata dalla Segreteria generale della Provincia.

Queste sanzioni sono tutte nulle a causa della radicale mancanza di competenza/potere della Provincia al riguardo.

Nel mio caso, quindi, non si tratta certo di preservare il mio mandato nel Consiglio Provinciale attraverso un “intervento di favore”. Certi media hanno del tutto erroneamente parlato di una “lex Holzeisen“.

Invece, il mio caso e la mia insistenza nella richiesta dell’applicazione della LEGGE, nell’ambito del mio ruolo istituzionale di consigliera eletta dai cittadini sudtirolesi/altoatesini proprio per la difesa dei cittadini contro tali abusi di potere da parte del governatore, della giunta e del consiglio provinciale, porta a palesare una situazione che può essere definita “kafkiana” e che deve portare ad un immediato rimborso da parte della Segreteria generale della Provincia ai rispettivi cittadini sudtirolesi/altoatesini di tutte le sanzioni applicate ed incassate incostituzionalmente, perché in difetto totale di potere.

A tale scopo, ho già preparato un modello per la domanda di rimborso che i cittadini possono presentare autonomamente. Vedi l’allegato.

Infine, vorrei sottolineare che sono favorevole a un “approccio autonomo per proteggere la popolazione da misure irragionevoli e non proporzionali del governo centrale” da parte della Provincia Autonoma di Bolzano.

Ma questo dovere nei confronti dei cittadini avrebbe richiesto un dibattito aperto, scientifico e democratico tra il nostro governo provinciale e il governo centrale.

È successo l’esatto contrario. E, pertanto, noi sudtirolesi/altoatesini abbiamo subito spesso persino misure ancora più drastiche che nel resto d’Italia, contrariamente a tutte le evidenze scientifiche.

Invece di rafforzare l’Autonomia del Sudtirolo/Alto Adige attraverso un approccio razionale/ragionevole e in linea con la Costituzione, il Governatore, la Giunta e il Consiglio provinciale hanno ottenuto come risultato esattamente il contrario e hanno portato a sentenze della Corte Costituzionale che certo non fortificano la nostra autonomia.

Altoatesini – Istanza rimborso sanzione inflitta ultra vires dalla Provincia BZ

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Gruppo Consiliare VITA

 

COMUNICATO STAMPA

Processi pendenti in Corte di giustizia europea rivelano lo stato drammaticamente antidemocratico dell’Unione europea

Secondo il Tribunale dell’UE (con un giudice relatore per molti anni al servizio in ruolo apicale della controparte processuale, la Commissione UE), gli Stati membri possono anche utilizzare misure coercitive per far sì che i medici utilizzino sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica.

L’UE è sulla via diretta in un totalitarismo disumano.

Due cause pendenti davanti alla Corte di giustizia europea (C-139/24 P e C-148/24 P) riguardano la violazione dei seguenti valori fondamentali, essenziali per uno Stato di diritto e democratico:

  • Indipendenza e imparzialità dei giudici nei tribunali dell’UE
  • Diritto fondamentale dei cittadini dell’UE ad un’efficace tutela giuridica
  • Divieto di esperimenti farmacologici su esseri umani senza il loro consenso informato e quindi libero

Le due cause traggono origine da due ricorsi di annullamento (art. 263 (4) TFUE) presentati da un padre italiano di minori contro l’autorizzazione incondizionata all’immissione in commercio per cinque anni concessa con decisioni di esecuzione della Commissione Europea per i due cosiddetti “vaccini”-Covid-19 a mRNA Comirnaty di Pfizer/BioNTech (T-109/23) e Spikevax di Moderna (T-108/23)1.

1 A titolo esemplificativo qui si fa riferimento ai documenti nel procedimento relativo all’azione di annullamento presentata avverso l’autorizzazione di immissione sul mercato di Comirnaty di Pfizer/BioNTech

https://drive.google.com/file/d/1r- K8r4DB3z7VDqVLu1vvylYPnP472Hy2/view?usp=drivesdk

A causa della propaganda “vaccinale” della Commissione Europea e del governo italiano, gravemente ingannevole in merito all’effettiva natura, efficacia e profilo di rischio di queste due sostanze, approvate anche per l’uso sui bambini, la madre dei due minori aveva ottenuto dai giudici in Italia l’autorizzazione a far iniettare ai bambini queste sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica, anche contro la volontà del padre.

Nonostante la disperata opposizione del padre, i giudici italiani accolsero la domanda della madre, fidandosi ciecamente della narrazione ufficiale della asserita natura, efficacia e sicurezza di queste sostanze sperimentali. I giudici italiani non hanno, invece, accolto la richiesta del padre di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di giustizia europea la questione della legittimità dell’autorizzazione all’immissione in commercio, allora ancora condizionata, di queste due sostanze (art. 267 TFUE).

Il padre ha quindi presentato nel 2023 due ricorsi di annullamento (art. 263 par. 4 TFUE) al Tribunale dell’Unione Europea contro l’autorizzazione di immissione sul mercato, ora non più condizionata, di queste due sostanze.

Il risultato dei procedimenti di primo grado rivela lo stato drammaticamente antidemocratico dell’Unione europea, anche nel suo organo giudiziario, e hanno conseguenze drammatiche per tutti i cittadini dell’UE, che devono essere portate all’attenzione pubblica.

Le decisioni del Tribunale dell’UE sono già state impugnate con ricorsi presentati in Corte di Giustizia Europea che pendono con C-139/24 (riguardo Comirnaty di Pfizer/BioNTech) e C-148/24 (riguardo Spikevax di Moderno).

https://drive.google.com/file/d/1GzNE5VXrcWFlsSYc- CkjTMhJg9jRI7WX/view?usp=drivesdk

 

1.   Composizione   altamente   problematica   delle   corti   dell’Unione europea

L’indipendenza e l’imparzialità dei giudici sono requisiti fondamentali per un giusto/equo processo (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE).Tuttavia, è assurdo che questi requisiti fondamentali per un processo equo/giusto non sono garantiti proprio nella giurisdizione dell’Unione Europea.

Le due cause attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia europea (la controparte processuale è la Commissione europea) riguardano, tra l’altro, l’illegittimità della modifica della definizione di medicinali di terapia genica introdotta dalla direttiva 2009/120/CE della Commissione. Di conseguenza, le sostanze che semplicemente sono dichiarate formalmente come “vaccini contro le malattie infettive“, indipendentemente dagli ingredienti e dalla loro modalità d’azione, sono state escluse dall’applicazione del regolamento molto più severo previsto per l’autorizzazione dei medicinali di terapia genica.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0120&from=HU

Questa direttiva è stata emanata nel 2009 dalla Commissione europea sotto la presidenza di José Manuel Barroso.

Il giudice relatore nel procedimento di primo grado era il Dr. Johannes Christoph Laitenberger, che è stato per molti anni un dipendente politico di livello apicale della Commissione europea con varie funzioni fino al suo passaggio alla posizione di giudice del Tribunale dell’UE nel 2019.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7035/it/

Dal 2004 al 2005, il giudice relatore nei due processi è stato membro del gabinetto del Presidente della Commissione José Manuel Barroso. Dal 2005 al 2009 è stato portavoce e capo del servizio portavoce della Commissione. Dal 2009 al 2014 è stato capo di gabinetto del presidente della Commissione José Manuel Barroso.

La Commissione europea con il Presidente Barroso ha emanato la Direttiva 2009/120/UE.

Nel 2014, Laitenberger è stato nominato vicedirettore generale del servizio giuridico della Commissione, prima di dirigere la direzione generale della Concorrenza dal 2015 al 2019.

Secondo il principio di base riconosciuto a livello internazionale nei sistemi giuridici democratici, sia la Corte/Tribunale sia il singolo giudice devono essere oggettivamente imparziali, ossia offrire garanzie sufficienti in caso che per una persona ragionevole possano sorgere dubbi sull’obiettività. Anche le apparenze sono importanti.

Il giudice di primo grado dell’UE ha stabilito che, nonostante la contestazione della palese mancanza della necessaria indipendenza e imparzialità ex art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE rispetto al giudice relatore nei due procedimenti giudiziari, il giudice non doveva essere sostituito.

Tuttavia, questa decisione non corrisponde al senso di giustizia del cittadino medio e di molti giuristi.

 

2.   Il diritto fondamentale a un’effettiva protezione giuridica negato ai cittadini dell’UE

Le aree in cui l’UE ha poteri legislativi vengono costantemente ampliate, mentre ai cittadini dell’UE non viene solitamente garantita un’efficace tutela legale contro gli atti degli organi dell’UE che li riguardano direttamente, a causa di una giurisdizione che limita illegalmente il loro diritto di agire in giudizio

Da decenni la situazione sta diventando sempre più intollerabile. Oltre 20 anni fa, l’allora avvocato generale della Corte di giustizia europea, Sir Francis Geoffrey Jacobs, spiegò nelle sue conclusioni nella causa C-50/00 P (si vedano i paragrafi da 37 a 75 e i paragrafi 100 e 101) come la giurisprudenza restrittiva, che viola l’articolo 263 del TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, neghi ai cittadini dell’UE un’effettiva tutela giuridica, in particolare proprio contro gli atti degli organi dell’UE che hanno un impatto negativo su un gran numero di individui e quindi causano un danno diffuso.

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=8654EA28F4AA7840E3408D3AA12B1 DDE?text=&docid=47224&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&ci d=10062518

I ricorsi di annullamento presentati dal padre italiano al Tribunale dell’UE contro l’autorizzazione incondizionata all’immissione in commercio per 5 anni (rinnovabile) dei due cosiddetti “vaccini” Covid-19 a mRNA (Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna) riguardano atti illegali della Commissione UE che interessano tutti i cittadini dell’UE (circa 448 milioni di persone) e le loro generazioni future. I danni già noti causati da questi atti illegali sono enormi. E i danni potenziali sono quasi insondabili!

A seguito di critiche giustificate da parte di molti giuristi dell’UE, l’articolo 263, paragrafo 4, del TFUE è stato modificato in modo che ogni cittadino dell’UE possa presentare un ricorso contro gli atti giuridici di natura regolamentare che lo riguardano direttamente e che non comportano misure di esecuzione.

L’articolo 263 (4) del TFUE recita ora come segue:

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

Le decisioni di esecuzione della Commissione UE impugnate nei due ricorsi di annullamento sono indiscutibilmente di natura regolamentare, in quanto consistono, tra l’altro, in allegati che sono essenzialmente di applicazione generale e in alcuni casi sono addirittura rivolti direttamente agli operatori sanitari e agli utenti (autorità sanitarie, ecc.), nonché ai vaccinandi.

https://ec.europa.eu/health/documents/community- register/2022/20221010157165/anx_157165_it.pdf

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto (art. 11 Direttiva 2001/83/CE) e il foglietto illustrativo (art. 59 Direttiva 2001/83/CE) costituiscono parte integrante dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali.

Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto è la base per consentire/garantire agli operatori sanitari (e quindi ai pazienti/vaccinandi) un uso sicuro ed efficace del medicinale.

Il foglietto illustrativo fornisce informazioni complete sull’uso sicuro e appropriato del medicinale. È destinato principalmente ai pazienti/vaccinandi.

Nonostante questa evidente situazione di fatto e di diritto, il giudice di primo grado dell’UE è giunto alla conclusione che le impugnate decisioni di esecuzione della Commissione UE, che autorizzavano i due cosiddetti “vaccini” Covid-19, sarebbero rivolte solo ai rispettivi produttori (BioNTech e Moderna).

Nell’impegno di negare al padre la legittimazione ad agire, il tribunale si è spinto fino a sostenere (cfr. par. 56 dell’ordinanza) che le decisioni di esecuzione della Commissione UE non includerebbero una classificazione farmacologica delle sostanze in questione (Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna), ma si limiterebbero solo a concedere un’autorizzazione per l’immissione sul mercato di tali sostanze.

https://drive.google.com/file/d/1DyEd0MzhqSBXzni1S4XQaZbOx6xHVlBB/view?usp=drive sdk

Tuttavia, ciò corrisponde a un fraintendimento dei principi più elementari del diritto farmaceutico, perché è proprio la decisione di autorizzazione per l’immissione sul mercato che determina con effetto giuridico erga omnes la classe (categoria) farmaceutica del medicinale e dichiara il medicinale come appartenente a tale classe farmaceutica-terapeutica (nel caso specifico “vaccino” contro “medicinale di terapia genica avanzata”) (cfr. art. 59 della direttiva 2001/83/CE)!

Laddove il Tribunale scrive: “Nella misura in cui l’allegato I della decisione di esecuzione afferma, in particolare, che questo medicinale è un vaccino a base di mRNA la cui indicazione terapeutica è l’immunizzazione attiva in persone di età pari o superiore a sei anni per la prevenzione della SARS-CoV-2, si deve presumere che questa informazione sia inclusa nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e quindi avvalori l’autorizzazione concessa” dimostra che evidentemente bisognava negare, a prescindere, alle impugnate decisioni di esecuzione della Commissione europea il loro effettivo contenuto e la loro importanza.

Questo perché l’autorizzazione all’immissione in commercio non viene “concretizzata”, ma viene concessa, o non concessa, per un medicinale con le proprietà farmaceutico-terapeutiche dichiarate nell’autorizzazione all’immissione in commercio (“vaccino” o “medicinale per terapia avanzata – terapia genica”).

Inoltre, le caratteristiche del medicinale dichiarate nell’autorizzazione all’immissione in commercio hanno validità generale, perché si applicano non solo all’azienda farmaceutica che presenta la domanda, ma anche agli Stati membri dell’UE, a tutte le autorità, agli operatori sanitari e ai vaccinandi/vaccinati.

L’articolo 59 della Direttiva 2001/83/CE stabilisce che il foglietto illustrativo deve essere redatto in conformità al riassunto delle caratteristiche del prodotto. Tra le altre cose, deve contenere la classe farmaceutico-terapeutica o il modo d’azione in una forma facilmente comprensibile per il paziente/vaccinando, al fine di identificare il medicinale.

Nel foglietto illustrativo, Comirnaty (BioNTech/Pfizer) e Spikevax (Moderna) sono indicati come vaccini Covid-19 a mRNA, contrariamente alla loro effettiva modalità d’azione e composizione.

Sia le informazioni per gli operatori sanitari che il foglietto illustrativo sono completamente fuorvianti nel caso di Comirnaty e Spikevax!

Le decisioni di esecuzione della Commissione europea hanno un effetto generalmente astratto.

Aggirando tutte le precauzioni e le condizioni di sicurezza, con esse sono state immesse sul mercato sostanze sperimentali pericolose, basate sull’ingegneria genetica, come “vaccino” da utilizzare con il predicato “sicuro” su tutta la popolazione (inclusi i bambini più piccoli) nella “campagna vaccinale” Covid-19 promossa dalla Commissione Europea.

Oltre al fatto che non sono stati effettuati nemmeno gli studi clinici inizialmente richiesti per l’autorizzazione condizionata delle due sostanze al fine di confermarne l’efficacia e la sicurezza, non sono stati effettuati né studi di genotossicità, né studi di cancerogenicità, né studi di mutagenicità (cioè studi sul rischio di modificazione del DNA).

Questo ha un effetto astratto-generale sull’intera popolazione dell’UE, poiché ha portato sul mercato dell’UE sostanze sperimentali altamente pericolose basate sull’ingegneria genetica da applicare in massa con le cosiddette “campagne vaccinali”. La principale differenza tra la procedura di autorizzazione per un medicinale di ingegneria genetica e quella per i vaccini convenzionali è che i fattori di rischio da considerare per i prodotti di ingegneria genetica includono il grado di integrazione delle sequenze di acido nucleico o dei geni nel genoma umano, la funzionalità a lungo termine e il rischio di oncogenicità.

 

3.   Violazione del divieto di sperimentazione farmacologica sull’essere umano senza il suo consenso libero e informato – scioccante opinione totalitaria del Tribunale UE che si trova in totale contraddizione con i principi del diritto UE

 

Data la sua importanza fondamentale, la protezione del genoma umano è sancita a livello sovranazionale e internazionale. Si veda la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina del Consiglio d’Europa del 1997, nonché la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani della 29a Conferenza generale dell’UNESCO del novembre 1997.

Il diritto fondamentale delle persone a non essere sottoposte a sperimentazione farmacologica senza il loro consenso libero e informato è sancito a livello europeo e internazionale (Regolamento UE n. 536/2014, Codice di Norimberga).

Con la classificazione di queste sostanze come “vaccini”, il che non corrisponde al reale meccanismo d’azione di Comirnaty e Spikevax, la popolazione dell’UE viene grossolanamente ingannata e non può quindi prestare un consenso libero e informato all’inoculazione di queste sostanze!

La popolazione dell’UE, brutalmente ingannata, con le decisioni di esecuzione impugnate di fatto è stata e viene esposta ad una criminale sperimentazione

farmacologica di massa e degradata a cavia.

Questo effetto generalmente astratto non richiede un atto di esecuzione, ma risulta direttamente e immediatamente dalle decisioni di esecuzione.

Le decisioni di esecuzione violano radicalmente il Regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano e il Codice di Norimberga.

Il travisamento dei fatti nelle impugnate decisioni di esecuzione ha portato e porta automaticamente a un trattamento involontario di massa con una sostanza sperimentale.

Le decisioni di esecuzione impugnate della Commissione europea hanno anche un effetto diretto generalmente astratto con rilevanza penale perché, nonostante il fatto che gli studi clinici inizialmente richiesti per confermare la propagandata efficacia e sicurezza (e quindi il propagandato rapporto beneficio/rischio positivo) di Comirnaty e Spikevax non siano mai stati eseguiti, è stata comunque concessa un’autorizzazione all’immissione in commercio incondizionata per cinque anni (rinnovabile), e la Commissione ha dichiarato in una nuda e cruda bugia che le condizioni per l’autorizzazione all’immissione in commercio incondizionata sarebbero state soddisfatte.

https://ec.europa.eu/health/documents/community- register/2022/20221010157165/dec_157165_it.pdf

I gruppi placebo sono stati sciolti pochi mesi dopo l’inizio della “campagna di vaccinazione” con il cinico pretesto che i partecipanti al gruppo di controllo per ragioni etiche non avrebbero potuto essere esposti al rischio della malattia Covid-19.

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-brief-Vaccine-trial-design- 2021.1

Con le impugnate decisioni di esecuzione, la Commissione europea ha autorizzato il Comirnaty e lo Spikevax per l’uso di massa sulla popolazione dell’UE per cinque anni e prorogabili, senza condizioni, nella più brutale violazione dei principi fondamentali del diritto farmaceutico dell’UE, sebbene l’efficacia e la sicurezza di queste sostanze non siano mai state confermate da studi clinici.

Non si potrebbe procedere in modo più cinico e criminale, visto che si inganna e si danneggia potenzialmente circa 448 milioni cittadini dell’UE!

Infine, il Tribunale UE stesso presenta nella sua motivazione il motivo per cui sia il ricorrente che i suoi figli, così come ogni cittadino dell’UE, sono direttamente interessati dalle due decisioni di esecuzione della Commissione UE.

Nel paragrafo 47 della sua decisione, il Tribunale mostra un atteggiamento assolutamente inaccettabile e spaventosamente totalitario.

Il Tribunale sostiene che le autorità degli Stati membri avrebbero piena discrezionalità nel decidere se sia opportuno imporre ai medici l’uso del Comirnaty o dello Spikevax, se necessario con misure coercitive!

Ciò contraddice i principi fondamentali del diritto dell’UE e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Imporre con misure coercitive ai medici l’uso di una sostanza che è chiaramente sperimentale e basata su ingegneria genetica corrisponde alla mentalità dei regimi totalitari, ma non ai trattati dell’UE, alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo!

Questo paragrafo del ragionamento della Corte ha – come obiter dictum – un effetto estremamente pericoloso e non può rimanere in vigore!

Infatti, se dovesse rimanere in vigore, ciò equivarrebbe a un evidente allontanamento della giurisdizione dell’UE da tutti i principi fondamentali del diritto comunitario!

Poiché, secondo il Tribunale, sarebbe a discrezione degli Stati membri utilizzare “anche con misure coercitive” le sostanze sperimentali Comirnaty e Spikevax, che si basano sull’ingegneria genetica e la cui efficacia e sicurezza non sono mai state confermate da studi clinici, il ricorrente e i suoi figli, così come tutti i cittadini dell’Unione Europea, hanno inequivocabilmente un interesse personale, esistente e attuale alla cancellazione immediata dell’autorizzazione di Comirnaty e Spikevax come “vaccini”.

Seguendo la logica spaventosamente autoritaria della Corte, non c’è preoccupazione più diretta di quella del ricorrente italiano, dei suoi figli, anzi di tutti i cittadini dell’UE, che si vedono alla mercé dell’autorità dei loro Stati membri, i quali, secondo l’opinione giuridicamente errata del Tribunale UE, possono applicare anche con misure coercitive ai cittadini sostanze sperimentali di ingegneria genetica, come il Comirnaty e lo Spikevax!

 

Se la Commissione europea non avesse trattato e autorizzato il Comirnaty (Pfizer/BioNTech) o lo Spikevax (Moderna) come un vaccino convenzionale, ma li avesse trattati e dichiarati per quello che sono, ovvero sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica:

  • la loro autorizzazione (anche solo condizionata) all’uso nel contesto di “campagne vaccinali” per l’intera popolazione non sarebbe mai stata possibile,
  • la madre dei figli minori del ricorrente probabilmente non avrebbe mai avuto l’idea di chiedere al giudice l’autorizzazione per sottoporre i due figli minori a questa iniezione, anche contro la disperata opposizione del padre,
  • i giudici dello Stato membro italiano non avrebbero mai autorizzato il trattamento di bambini sani con sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica, e
  • l’intera popolazione dell’UE con la massima probabilità non sarebbe stata disposta all’iniezione (anche ripetuta) a se stessi e ai propri figli di queste sostanze.

La Corte di Giustizia europea deve ora pronunciarsi in secondo e ultimo grado sulla ricevibilità dei ricorsi di annullamento presentati dal padre italiano.

Raramente una decisione della Corte di Giustizia europea sull’ammissibilità di un ricorso di annullamento promosso da un ricorrente individuale non privilegiato ha avuto un’importanza fondamentale di così enorme portata.

Perché qui bisogna porsi la domanda: UE, quo vadis?

C-139 24 P Impugnazione Decisione Tribunale UE T-109 23

 

Avv. DDr Renate Holzeisen

Bolzano – viale Stazione 7 – holzeisen@holzeisen-legal.com

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Consiglio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige

COMUNICATO STAMPA

INCREDIBILE DISINFORMAZIONE – FAKE NEWS –  DEL GOVERNO PROVINCIALE (ASSESSORE ALLA SALUTE HUBERT MESSNER)

 

Oggi pomeriggio ho fatto nella seduta del Consiglio Provinciale tra le altre la seguente interrogazione:

 Lei è al corrente dell’attuale Piano nazionale di comunicazione del rischio pandemico?

  • Se sì: La Provincia Autonoma di Bolzano ossia il governo provinciale è coinvolto nella prevenzione e nel contenimento della divulgazione di cosiddetta “disinformazione” e “fake news”?
  • Se sì: In quale forma è coinvolta la Provincia Autonoma ossia il governo provinciale?
  • E sempre che la Provincia Autonoma di Bolzano ossia il governo provinciale siano coinvolti nella prevenzione e nel contenimento della divulgazione di cosiddetta “disinformazione” ossia di “fake news”: chi decide che cosa debba essere inteso come “disinformazione” ossia “fake news”?

Il governatore non si è proprio degnato di rispondere e ha delegato la risposta all’Assessore alla Salute HUBERT MESSNER che, secondo il governatore, sarebbe informato al riguardo.

HUBERT MESSNER ha diffuso in aula una chiara disinformazione ossia FAKE NEWS!

Nonostante la mia insistenza ha dichiarato che il PIANO NAZIONALE DI COMUNICAZIONE DEL RISCHIO PANDEMICO non esisterebbe ancora e che, dunque, il Sudtirolo/Alto Adige non avrebbe fatto nulla al riguardo.

La verità è, che nella seduta del 20.11.2023 della CONFERENZA PERMANENTE STATO REGIONI (a cui in teoria avrebbe dovuto partecipare anche il governatore oppure un altro membro del governo sudtirolese/altoatesino) è stato dato ad interim l’avvio al Nuovo Piano Nazionale di Comunicazione del Rischio Pandemico che risulta anche pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2023/seduta-del-20-dicembre-2023/report-della-seduta-del-20-dicembre-2023/

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_722_0_file.pdf

Nonostante che io chiedessi un’ulteriore volta, l’assessore HUBERT MESSNER insisteva dichiarando che il Piano Nazionale di Comunicazione del Rischio Pandemico non esisterebbe, non sarebbe in vigore e che pertanto il Sudtirolo/Alto Adige al riguardo non avrebbe fatto nulla.

Chi chiediamo se l’incredibile risposta dell’Assessore alla Salute HUBERT MESSNER, ossia questa nuda e cruda disinformazione diffusa in aula a camera accesa, è un’azione intenzionale allo scopo di evitare la risposta alle mie importanti domande, oppure se è il frutto di pura ignoranza?

Entrambe e alternative sono inaccettabili! Un unico abisso!

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere della Provincia Autonoma di Bolzano

Presidente di Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

https://www.renate-holzeisen.eu

Cordiale invito a un incontro di analisi e dibattito riguardante l‘impatto dei nuovi contratti dell’OMS sui pilastri della nostra società: Costituzione, Autonomia, Salute e Economia

Data: 22 marzo 2024, ore 17:00 

Luogo: Casa della Cultura “Walther von der Vogelweide”, Via Sciliar 1, I-39100 Bolzano

 

Relatori:

Carmela Capolupo – Costituzionalista, Università degli Studi di Napoli Federico II

Philipp Kruse – Esperto in questioni OMS (Zurigo/CH)

Renate Holzeisen – Presidente Confederazione Legale dei Diritti dell‘Uomo

L’evento si svolge in lingua italiana e tedesca con traduzione simultanea.

Iniziativa a cura del gruppo consiliare Vita del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

 

 Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Gruppo Consiliare VITA

https://www.renate-holzeisen.eu

 

COMUNICATO STAMPA

La Provincia Autonoma di Bolzano chiede a un medico specializzando il rimborso della borsa di studio per il periodo di formazione specialistica usufruito, perché il medico si è rifiutata di farsi inoculare una terza dose del cosiddetto “vaccino”-Covid-19!

È questa la “strategia” del nuovo Assessore alla Salute per rendere il Sudtirolo attraente come piazza di formazione professionale e di lavoro per giovani medici? 

“Saranno giudicati in base alle loro azioni!”: era quello che avevo detto in occasione dell’elezione del nuovo governo provinciale. E le loro azioni dimostrano che continuano a prendere i cittadini in giro. 

Un medico ha aderito ad un programma di specializzazione in neurologia, basato su un accordo tra la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Università di Trieste, e ha ottenuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano uno stipendio (ai fini del sostentamento) per il periodo in cui ha potuto usufruire della scuola di specializzazione presso l’Università di Trieste, prima che venisse estromessa – senza sua colpa – dal programma di formazione di specializzazione.  

A causa delle sopravvenute informazioni su morti e altri gravissimi danni irreversibili (proprio anche di natura neurologica) causati dai cosiddetti “vaccini”-Covid-19, il medico, che aveva già avuto due dosi del cosiddetto “vaccino”-Covid-19,  si è rifiutata di fasi inoculare una terza dose di tale pericolosa sostanza sperimentale su base genica.

La conseguenza era che l’Università di Trieste ha risolto anticipatamente e in via definitiva la formazione specialistica del medico.

Non è stata data al medico neanche la possibilità di proseguire la formazione di specializzazione dopo l’abolizione dell’obbligo di farsi inoculare una sostanza sperimentale per la quale non sono mai stati fatti gli studi per poter escludere la genotossicità, la cancerogenicità e la mutagenicità (modifica del genoma umano) – vedi foglietto illustrativo di Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna. Già solo questo ha arrecato un ingiusto danno al medico.

La natura chiaramente sperimentale di queste sostanze pericolosissime risulta peraltro dai contratti quadro di acquisto stipulati dalla Commissione Europea, dagli stati membri e dai produttori. Vedi qui, p.e. per Comirnaty di Pfizer/BioNTech sotto l’Allegato I punto 4

https://www.rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676600910_APA%20BioNTech%20Pfizer__.pd

 

Ma adesso la Provincia Autonoma di Bolzano, anche sotto il nuovo governo e con il nuovo Assessore alla Salute HUBERT MESSNER, chiede al medico il rimborso della borsa di studio (ca. Euro 27.000.-) ottenuta per il periodo in cui poteva usufruire della formazione specialistica (1 anno), prima che venisse buttata fuori come un cane rognoso.

Un tale obbligo di rimborso, però, è previsto dalla normativa provinciale soltanto per il caso in cui sia il medico specializzando a prendere la decisione di interrompere la formazione di specializzazione, ma non nel caso in cui la formazione viene interrotta definitivamente per volontà di altri, peraltro di stampo totalitario e disumano! Come è avvenuto proprio nel caso del medico.

La Provincia Autonoma di Bolzano vanta, semmai, nei confronti dell’Università di Trieste un diritto per il risarcimento del danno arrecato alla Provincia per aver l’Università interrotto anticipatamente e definitivamente la formazione professionale del medico.

L’operato vergognoso dell’amministrazione provinciale trova anche l’appoggio del nuovo assessore alla salute HUBERT MESSNER, che era tra i destinatari dell’istanza di autotutela per l’annullamento della richiesta di rimborso dell’importo di ca. € 27.000.-  

Con il rigetto di tale istanza, i responsabili dell’amministrazione e del governo provinciale si rendono corresponsabili (con il vertice dell’Università di Trieste) di una misura di stampo totalitario e disumano, che certo non sarà utile a rendere il Sudtirolo attraente per nuovi giovani medici!

In più, il nuovo governo della Provincia Autonoma di Bolzano dà conferma che non è minimamente intenzionato a rivedere criticamente le misure imposte nei precedenti quattro anni.

Va ricordato il fatto che durante la cosiddetta pandemia in Svizzera, in Austria e nella maggior parte degli ospedali e cliniche della Germania, i medici potevano lavorare anche senza farsi inoculare queste pericolose sostanze sperimentali!

In considerazione del fatto che escono in continuazione a livello internazionale ulteriori informazioni sui componenti e sui meccanismi di queste sostanze sperimentali, che provocano morti e altri gravi danni irreversibili (così successo anche a studenti di medicina e medici sudtirolesi!), giovani medici che hanno la capacità di informarsi autonomamente e in modo critico, valuteranno bene anche in futuro dove inizieranno la loro formazione specialistica e dove rimarranno a lavorare.

 L’operato dell’amministrazione e del governo provinciale viola l’interesse dei cittadini sudtirolesi ad una sanità pubblica, nella quale giovani medici possano porre fiducia senza dover temere di correre il rischio di dover restituire importi, considerevoli per un giovane medico, solo perché giustamente cercano di tutelare la loro salute, la loro vita!

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

 Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere della Provincia Autonoma di Bolzano

Presidente di Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

 

https://www.renate-holzeisen.eu

Comunicato stampa

Diritto Fondamentale alla difesa contro misure totalitarie spetta anche ad una Consigliera Provinciale

Nella Provincia Autonoma di Bolzano avevamo l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, quando nel resto d’Italia non vigeva un tale obbligo.

Questa misura di stampo totalitario e sfornita di evidenza scientifica era stata introdotta dal governatore Arno Kompatscher.

Dal sito web della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCEO) risulta che non c’è alcuna prova che le mascherine possano inibire la circolazione dei virus.

Vedi qui:

https://drive.google.com/file/d/1b7w-VBubHt8I2udh7JUr4HlM8oEcMSDk/view

Così come il governo spagnolo ha già dovuto ammettere (vedi l’articolo di oggi su LaVerità), dovrà anche in Italia arrivare la constatazione ufficiale da parte del governo che l’obbligo di indossare la mascherina non si basava su evidenza scientifica.

Dunque, sono stati creati solo degli enormi costi per noi contribuenti e enormi danni all’essere umano e alla società!

Misure che violano i Diritti e le Libertà Fondamentali, mentre sono sfornite di razionalità e proporzionalità, sono chiaramente incostituzionali!

Ampi studi internazionali Cochrane avevano dimostrato già da tanto tempo, che l’obbligo all’uso delle mascherine non era basato su alcuna evidenza scientifica e che, invece, ha creato danni fisici e psichici soprattutto ai nostri bambini!

I medici psichiatrici infantili possono confermare i gravi e inescusabili danni cagionati ai bambini negli ultimi anni caratterizzati da un incredibile totalitarismo!

I veri esperti, che però non sono stati ascoltati dai regimi totalitari, come anche dal governo sudtirolese, hanno spiegato subito che la dimensione nano dei viri fa sì che la loro circolazione non viene bloccata dalle mascherine, se non è una FFP3 che può essere usata solo pochi minuti perché poi si sviene!

Ho partecipato – ovviamente senza indossare la mascherina – come relatrice e avvocata che si è impegnata sin dal 2020 per la difesa contro le evidente misure totalitarie a manifestazioni insieme ad altri Sudtirolesi (c’erano tanti anziani e genitori con bambini piccoli) sui prati del Talvera a Maggio 2021 e su Piazza Walther a Giugno e Luglio 2021.

Come conseguenza a me, come a tanti altri Sudtirolesi, è stata inflitta ogni volta una sanzione di Euro 400.- per l’inosservanza dell’obbligo totalitario di indossare la mascherina all’aperto.

Contro tale sanzione io come tanti altri Sudtirolesi abbiamo presentato ricorso.

L’art. 24 Costituzione garantisce ad ogni cittadino il Diritto Fondamentale di difendersi contro una sanzione! A maggior ragione nel caso di misure ictu oculi disumane e totalitarie!

È stata nel frattempo sollevata dal Tribunale di Bolzano la questione di legittimità costituzionale della Legge Provinciale Nr. 4/2020 rispetto alla sussistenza o meno del potere del governatore di disporre misure come quella dell’obbligo di usare la mascherina all’aperto.

Come conseguenza tutti i processi pendenti in Sudtirolo che riguardano l’impugnazione di sanzioni comminate sulla base della Legge Provinciale n. 4/2020 sono stati sospesi ex art. 295 c.p.c.

Così anche i processi instaurati, perché mi sono dovuta difendere, in esercizio del Diritto Fondamentale garantito anche a me come ad ogni cittadino dall’art. 24 Costituzione (anche se votato a Consigliera Provinciale – tra l’altro da cittadini che desiderano un Sudtirolo non totalitario ma invece basato su democrazia e uno Stato di Diritto).

Già la mera idea che la carica di Consigliera Provinciale del Sudtirolo non possa essere compatibile con la difesa coerente dei Diritti Umani (anche di quelli propri!), è totalmente assurda e porta questo regime totalitario inevitabilmente, in una farsa in crescendo, ex post all’assurdo!

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Consigliere della Provincia Autonoma di Bolzano

Presidente di CONFEDERAZIONE LEGALE PER I DIRITTI DELL’UOMO (Mailand)

https://www.renate-holzeisen.eu

 

 

 

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