Hey Teachers! Leave the kids alone!

a mezzo pec

nei confronti di:

Ill.mo Sig. Mario DRAGHI – Presidente del Consiglio
Ill.mo Sig. Ministro Prof. Patrizio BIANCHI – Ministero dell’Istruzione
Ill.mo Sig. Ministro On. Roberto SPERANZA – Ministero della Salute
Direzioni Generali del Ministero dell’Istruzione
Ill.ma Sig.ra Ministro Maria Cristina MESSA – Ministero dell’Università e ricerca

a mezzo email

nei confronti di:

Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Movimento 5 Stelle
Lega
Forza Italia
Azione
Più Europa
Sinistra Unita
Italia Viva

L’inizio dell’anno scolastico è stato segnato non dalla fine delle restrizioni previste dall’art. 3 del decreto-legge 52/2021 ma da una loro ripresa in altra e subdola forma mediante il ricorso a circolari, vademecum ed altri simili atti privi di ogni e qualsiasi valore legislativo e forza cogente.

La Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo fa presente, invitando le istituzioni in indirizzo a prenderne doverosamente atto:

  • che le restrizioni in ambito scolastico sono cessate con la fine dell’anno scolastico 2021/2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto-legge 52/2021;

  • che l’unica disciplina rimasta in vigore è quella dell’auto-sorveglianza contenuta nell’art. 10 bis del medesimo decreto-legge 52/2021 che richiede, ai fini dell’imposizione dell’isolamento, l’accertamento della malattia Covid-19 e un provvedimento dell’autorità sanitaria, cioè del sindaco;

  • che l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 previsto in capo ai contatti stretti dei soggetti accertati positivi alla malattia Covid-19 – in disparte la sua incostituzionalità per la palese violazione del principio del rispetto della persona umana – non può riguardare gli alunni che abbiano semplicemente manifestato dei lievi sintomi (tosse, cefalea) in mancanza di qualsiasi altra indicazione di messa a rischio degli altri allievi, né tanto meno gli alunni sani che hanno solo la sfortuna di essere in classe con il soggetto con qualche sintomo o positivo, salva ovviamente la facoltà lasciata al singolo di indossare le mascherine laddove lo volesse;

  • che le mascherine FFP2 non sono presidi sanitari e non hanno natura di dispositivi di protezione individuale, tanto meno sono state testate ed approvate per i bambini ed i minorenni in generale https://www.altroconsumo.it/salute/dal-medico/speciali/ffp2-bambini e https://misterprotezione.it/ffp2-per-bambini/ ;

    https://www.orizzontescuola.it/mascherine-ffp2-non-adatte-ai-bambini-troppo-affaticamento-respiratorio-lo-dice-altroconsumo/

  • che inoltre l’uso prolungato delle mascherine è documentalmente connesso a gravi rischi per la salute, ben più gravi di quelli, blandi ed irrilevanti per i più giovani, del contagio con sindromi influenzali, comunque denominate;

  • che costringere un bambino o un adolescente all’uso prolungato di una mascherina FFP2 integra le fattispecie penali dell’abuso dei mezzi di correzione, dei maltrattamenti e, nei casi più gravi, di tortura soprattutto in considerazione del fatto che non vi è alcun dato scientifico che provi la loro utilità ed efficacia al fine di limitare o impedire il contagio col virus SARS-CoV-2;

  • che siffatte misure appaiono illogiche, immotivate e contraddittorie in considerazione che in altri contesti potenzialmente più a rischio delle scuole come trasporti, manifestazioni sportive ed artistiche al chiuso non vige più alcun obbligo di indossare mascherine;

  • che, infine, le istituzioni scolastiche sono sprovviste di alcun potere atto ad imporre l’utilizzo delle mascherine e a disporre l’allontanamento del personale e degli alunni che si rifiutino di indossarle;

Tutto ciò premesso, la Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

INVITA E DIFFIDA

le istituzioni universitarie e scolastiche di ogni ordine e grado, il Governo in carica ed i partiti che saranno presenti in Parlamento a seguito dalle recenti elezioni, tutti come in indirizzo, a voler immediatamente revocare ogni restrizione imposta agli alunni all’interno delle scuole ed università in quanto illegittima, illegale e tale da determinare danni gravissimi ed irreparabili alla popolazione scolastica.

Con riserva di denunciare i responsabili alla competente magistratura penale.

Distinti Saluti.

Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

Il Presidente
avv. Renate Holzeisen

Il Vice Presidente
avv. Alessandro Fusillo

“Vaccini”-Covid-19 a mRNA: dove è la documentazione sulle sperimentazioni in punto genotossicità, cancerogenicità e mutagenicità?

La lotta legale a tutela della salute e vita dell’intera popolazione e delle generazioni future:

Il 7 settembre 2022 è stato presentato dall’Avv.DDr. Renate Holzeisen ricorso con istanza cautelare al TAR del Lazio (R.Holzeisen ricorso con istanza cautelare) avverso il silenzio diniego da parte delle responsabili autorità italiane (Ministero della Salute, AIFA e Istituto Superiore della Sanità) della richiesta ostensione (CHD Avv. R. Holzeisen Istanza di ostensione 22.07.22) della documentazione relativa alle sperimentazioni in punto genotossicità, cancerogenicità e mutagenicità dei cosiddetti “vaccini-Covid-19” a mRNA (vedi qui CHD Avv. R. Holzeisen Istanza di ostensione 22.07.22 presentata dall’Avv.DDr. Renate Holzeisen in proprio e quale membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe).

La legge farmacologica europea (vedi per i dettagli sia l’istanza di ostensione, sia il ricorso al TAR) prevede che vengano categoricamente fatte prima dell’immissione sul mercato queste sperimentazioni. Invece, nel caso dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 queste fondamentali sperimentazioni non sono state fatte. E, dunque, l’intera popolazione dal 27.12.2020 è esposta ad un enorme rischio per la propria salute e vita.

Trovate qui (Scientific Report) la relazione scientifica che ricapitola le conoscenze scientifiche (tutte citate) dei rischi collegati a prodotti di questo genere e che è stata allegata al ricorso.

L’informazione sugli ulteriori sviluppi di questa importante ed urgente azione legale la troverete anche qui sul sito.

Manifesto per la moratoria dell’obbligo “vaccinale” notificato alle alte cariche dello Stato e altri responsabili con 170.000 firme di cittadini

Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo, associazione di natura forense, inoltra in allegato il proprio Manifesto per la moratoria dell’obbligo vaccinale anti-Covid-19, redatto e sottoscritto dai soci fondatori della medesima, al quale hanno spontaneamente aderito 167.221 cittadini italiani, i cui nominativi sono pure elencati in allegato.

Noi, Avvocati di Confederazione Legale, unitamente ai firmatari del Manifesto sollecitiamo la S.V. ad adoperarsi, per quanto nella propria competenza, affinché ogni obbligo vaccinale anti-Covid-19 venga al più presto sospeso nei confronti di tutti i destinatari.

È ormai sotto gli occhi di tutti come i trattamenti farmacologici sperimentali proposti ed imposti non siano efficaci nel contrasto alla diffusione del contagio, a fronte di profili di sicurezza del tutto inadeguati.

Dalla pronuncia dell’ordinanza del C.G.A. della Regione Sicilia, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario – cui, ancora oggi, si nega vergognosamente il diritto costituzionale al lavoro ed allo stipendio, in caso di inottemperanza – non è passato giorno senza che venissero pubblicati articoli, documenti e studi scientifici che hanno progressivamente evidenziato il deficit di efficacia e di sicurezza dei prodotti inoculati.

Ci preme segnalare la presenza, tra questi, anche di documenti interni delle case farmaceutiche produttrici, portanti significative ammissioni circa l’insicurezza dei preparati.

Al contempo, la Magistratura ordinaria – da ultimo il Tribunale di Padova – ha infine denunciato, oltre al profilo dell’insicurezza, anche quello della radicale inadeguatezza degli strumenti utilizzati rispetto al fine dichiarato della legislazione, ossia la prevenzione dal contagio e la protezione dei cd. soggetti fragili. Inoltre, il Tribunale di Padova ha giustamente messo in luce la mancanza di proporzionalità delle misure adottate dal legislatore rispetto allo scopo proposto.

Gli argomenti in base ai quali Confederazione Legale ha promosso la presente iniziativa sono compendiati nella relazione allegata, ricognitiva delle ragioni scientifiche e giuridiche che impongono un immediato ripensamento della legislazione in parola.

Poiché in progresso di tempo non potrà che evidenziarsi ulteriormente la fallacia dei presupposti su cui poggiano gli obblighi, già oggi lampante a chiunque non rifiuti di vederla, è necessario agire con urgenza affinché, quantomeno, ogni cittadino possa da subito determinarsi rispetto alla vaccinazione in piena libertà, senza alcun condizionamento di natura economica e sociale.

La verità emerge col tempo, ma quanto noto già oggi è più che sufficiente perché domani non si possa invocare una pretesa buona fede, facendosi scudo di una ignoranza, a questo punto, colpevole.

Non attivarsi ora per la sospensione degli obblighi vaccinali significa rendersi corresponsabili, in piena consapevolezza, dei gravissimi danni subiti e subendi da coloro che saranno ancora costretti od indotti a vaccinarsi o che, non intendendo comunque farlo, vengono ingiustamente penalizzati.

È intenzione di Confederazione Legale porre in essere ogni iniziativa affinché tali corresponsabilità possano essere accertate in tutte le sedi competenti e sanzionate a norma di legge, e perché nessun soggetto danneggiato rimanga privo del dovuto ristoro, secondo i princìpi cardine dello stato di diritto.

Tanto si deve.

C.L.

Si allegano:

Perché è importante diffendersi subito

Perché è importante diffendersi subito? Ve lo spiego con questo video.

Per gli over 50 ai quali arriva la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio per non essersi sottoposti alla “vaccinazione” di cui al D.L. 44/2021.

Spiegazioni per la presentazione dell’ISTANZA DI AUTOTUTELA con RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

In allegato trovate la bozza per l’istanza di autotutela da presentare entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

L’istanza di autotutela va compilata negli spazi evidenziati in giallo con i Vs. dati e con i dati dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente nel Vs. caso. L’istanza va inviata via pec (e anche agli indirizzi email indicati) oppure via raccomandata con avviso di ricevimento (e preferibilmente anche agli indirizzi emailindicati). Conservate la copia delle pec oppure delle raccomandata con a./r. per l’eventuale successiva necessità di impugnazione della sanzione amministrativa.

Ai fini di tale successiva eventualmente necessaria impugnazione mediante ricorso avanti il Giudice di Pace territorialmente competente, metterò a disposizione una bozza del ricorso che potrà essere presentato anche autonomamente, senza l’assistenza tecnica di un avvocato, da parte del cittadino con il pagamento di Euro 43 ai fini di contributo unificato (costo per la giustizia).

Metterò a disposizione anche una bozza per la denuncia penale che consiglio di presentare solo dopo (e entro 90 gg.) che Vi arrivi l’eventuale notifica della sanzione amministrativa, perché se i responsabili del procedimento dovessero insistere nel loro operato anti-costituzionale, nonostante questa istanza di autotutela, la loro responsabilità rimarrebbe ulteriormente definita.

Istruzioni pratiche per la difesa contro le sanzioni a carico degli over 50 (più bozza dell’istanza di autotutela)

Per gli over 50 ai quali arriva la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio per non essersi sottoposti alla “vaccinazione” di cui al D.L. 44/2021.

Spiegazioni per la presentazione dell’ISTANZA DI AUTOTUTELA con RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

In allegato trovate la bozza per l’istanza di autotutela da presentare entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

L’istanza di autotutela va compilata negli spazi evidenziati in giallo con i Vs. dati e con i dati dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente nel Vs. caso. L’istanza va inviata via pec (e anche agli indirizzi email indicati) oppure via raccomandata con avviso di ricevimento (e preferibilmente anche agli indirizzi email indicati). Conservate la copia delle pec oppure delle raccomandata con a./r. per l’eventuale successiva necessità di impugnazione della sanzione amministrativa.

Ai fini di tale successiva eventualmente necessaria impugnazione mediante ricorso avanti il Giudice di Pace territorialmente competente, metterò a disposizione una bozza del ricorso che potrà essere presentato anche autonomamente, senza l’assistenza tecnica di un avvocato, da parte del cittadino con il pagamento di Euro 43 ai fini di contributo unificato (costo per la giustizia).

Metterò a disposizione anche una bozza per la denuncia penale che consiglio di presentare solo dopo (e entro 90 gg.) che Vi arrivi l’eventuale notifica della sanzione amministrativa, perché se i responsabili del procedimento dovessero insistere nel loro operato anti-costituzionale, nonostante questa istanza di autotutela, la loro responsabilità rimarrebbe ulteriormente definita.

Scarica qui l’Istanza di autotutela per i cittadini italiani NON residenti in Alto Adige

Scarica qui l’Istanza di autotutela per i cittadini italiani RESIDENTI in ALTO ADIGE

Manifesto per la moratoria dall’obbligo vaccinale

Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

Milano, Via Alzaia Naviglio Grande 46
mail: info@confederazionelegale.it

Manifesto
per la moratoria dall’obbligo vaccinale

La Confederazione Legale per i diritti dell’uomo,

vista

l’ordinanza del 22.03.22 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che ha dichiarato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale concernente l’obbligo vaccinale disposto dal d.l. 44/2021, in considerazione dei valutati profili di criticità relativi a:

  • rischio di un deficit di attendibilità e di adeguatezza dei sistemi di monitoraggio;
  • inadeguatezza del triage pre-vaccinale;
  • irrazionalità della richiesta di sottoscrizione del consenso informato;
  • mancato rispetto, prima facie, dei parametri costituzionali di legittimità dell’obbligo vaccinale, ovvero di un vantaggio certo per la salute individuale e collettiva superiore al danno per i singoli

chiede

al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute ed a tutti i membri del governo e del parlamento, di voler disporre

una immediata moratoria dell’obbligo vaccinale

secondo il principio di precauzione e di cautela, fino alla pronuncia della Corte Costituzionale.
A prescindere dalle norme internazionali di cui la Confederazione ha gia in passato denunciato la violazione -dalla Convenzione di Oviedo, al Codice di Norimberga, dalla Carta di Nizza al Regolamento UE n.21/953- tale pronuncia rende necessario e non piu rinviabile un arresto dell’obbligo in attesa della pronuncia del giudice delle leggi italiano. Pertanto,

invita

tutti gli operatori del diritto, le associazioni impegnate nella difesa dei diritti dell’uomo e delle libertà costituzionali, gli organi di informazione, gli scienziati ed i singoli cittadini a unirsi alla richiesta di moratoria nell’interesse preminente della salute di tutti i lavoratori sottoposti a tale obbligo fino alla pronuncia della Corte Costituzionale.
Confederazione Legale per i diritti dell’uomo

II Presidente
avv. Renate Holzeisen

Il Vice Presidente
avv. Alessandro Fusillo

Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo invita tutti i cittadini a sottoscrivere questo appello rivolto alle Istituzioni di governo. È di vitale importanza, in questo momento storico, che ogni cittadino faccia sentire la propria voce per invocare l’immediato ripristino dei diritti costituzionali.

Per sottoscrivere questo appello clicca sul seguente link e compila il modulo. https://www.confederazionelegale.it/iniziative/manifesto

Ministero della Salute insiste nell’operato criminale e disumano

I responsabili del Ministero della Salute insistono nel loro operato criminale e disumano. Vanno citati personalmente per danni in giudizio.

Persone, colpevoli per omicidio plurimo (basta pensare alla totale illegalità della campagna “vaccinale”-Covid-19 che porta all’inoculazione di sostanze sperimentali a base genica in aperta violazione delle stesse condizioni dell’autorizzazione condizionata di tali sostanze – vedasi, p.e. la omissione della prescrizione medica, che avrebbe, invece, lo scopo della valutazione clinica specifica di ogni singolo/a inoculando/a, e, dunque del singolo specifico rapporto tra benefici e rischi) non possono essere garanti di un operato legittimo perché prevarrà in loro sempre l’intento e l’interesse di coprire le proprie azioni gravemente illegittime.

I responsabili del Ministero della Salute, in primis lo stesso Ministro, aggravano anche con questa ultima circolare l‘illegittimità del proprio operato che sin dal 27 dicembre 2020 corrisponde ad un crescendo crimine contro l’umanità.

Così i responsabili del Ministero della Salute con l’odierna circolare impongono ai sanitari guariti dal Covid-19 il trattamento con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 entro il termine di soli 90 giorni. I sanitari con un ciclo completo di trattamento genico sperimentale dovrebbero sottoporsi ad un’altra iniezione entro 120 giorni e i sanitari con un ciclo completo di trattamento sperimentale e successiva infezione Covid-19 dovrebbero farsi il “booster” entro quattro mesi dall’infezione.

Visti i gravissimi rischi per la salute e vita connessi a queste iniezioni, viene spontanea la domanda: “Ma questi del Ministero della Salute vogliono far fuori proprio i sanitari? … e di conseguenza, anche indiretta, i pazienti/cittadini?”.

Va ricordato che in paesi con un sistema sanitario di altissimo livello, come in Svizzera, i sanitari non sono obbligati a farsi trattare con i „vaccini“-Covid-19. Tanti sanitari altoatesini se ne sono già andati a lavorare in Svizzera. Anche in Austria attualmente non c’è alcun obbligo „vaccinale“-Covid-19 per i sanitari.

In Italia, invece, Speranza & Co. impongono ai nostri sanitari un trattamento che non inibisce l‘infezione con il virus (efficacia che sarebbe, invece, prevista come scopo dall‘art 4 D.L. 44/2021) e, dunque, stanno violando la stessa normativa che ha introdotto l‘obbligo allo stato inadempibile per mancanza di adeguata sostanza.

Oltre ad essere denunciati a livello nazionale e internazionale, i responsabili vanno citati personalmente in giudizio per gli enormi danni, spesso irreversibili, che hanno causato e che continuano a causare.

Ministero-e-obbligo-vaccinale

Leggi qui: L’OMS esamina possibili disturbi di udito legati al vaccino

La Spagna toglie l’obbligo di quarantena

Uno strumento centrale della politica dell’emergenza sanitaria sta venendo meno – quantomeno in Spagna. A partire da lunedì, le persone che risultano positive al Covid-19 non devono più sottoporsi alla quarantena. Rimane l’obbligo di indossare una mascherina in ambienti chiusi. Ma le pressioni da parte dell’opposizione stanno crescendo.

Le infezioni lievi non devono più essere segnalate. Nemmeno un test positivo implica l’isolamento. Chi non sviluppa sintomi gravi conserva la libertà da qualsiasi restrizione emergenziale.

Visto dall’Italia sembra inverosimile, eppure è tutto vero. Chi non mostra sintomi di malattia è considerato sano in Spagna. Che assurdità, diranno Roberto Speranza e le virostar italiane.

Non è rimasto molto Coronavirus in Spagna: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez aveva già dichiarato in un’intervista radiofonica a gennaio che il Covid-19 “non dovrebbe più essere considerato una pandemia, ma una malattia endemica”. Poi l’obbligo di test e di segnalazione è stato eliminato del tutto, tranne per i casi di decorso grave.

Negli ambienti chiusi sono ancora obbligatorie le mascherine, comprese le scuole. Tuttavia, anche questa regola è destinata a cadere presto. L’opposizione sta cercando di fare pressione sul governo in merito, con una mozione che sarà presentata in parlamento già a partire dalla prossima settimana.

Per una parte dell’opposizione, la cui forza motrice è il partito Ciudadanos, un partito “progressista-democratico” filo-spagnolo della Catalogna, è “inaccettabile che si giochi con questa banalità”. Non c’è attualmente “nessuna prova scientifica” per l’obbligo della maschera in ambienti chiusi.

In Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Ungheria, Stati Uniti, l’obbligo della mascherina è stato tolto, sottolinea Ciudadanos. Inoltre esortano il governo a presentare un piano di marcia che ponga fine a tutte le rimanenti restrizioni Covid-19. Questo per dare “certezza” alle persone e alle imprese del paese.

Leggi qui: Islanda – contagio al posto della vaccinazione

Un messaggio ai sanitari

Un messaggio di incoraggiamento per i sanitari sospesi.

I fatti schiaccianti e la documentazione ufficiale di EMA, della Commissione CE e dei produttori lo dimostrano da sempre: non è stata provata né l’efficacia e tantomeno la sicurezza dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, mentre è sicuro che non hanno alcun effetto di inibizione dell’infezione virale e dunque della contagiosità della persona trattata. Ora sta alla Corte Costituzionale accertare l’illegittimità dell’obbligo di trattamento con queste sostanze, di fatto ancora in fase sperimentale (fase sperimentale clinica III), visto il concreto rischio per la vita/salute connesso all’inoculazione.

Documenti della Pfizer provano che il vaccino NON è né efficace né sicuro

I documenti di consenso informato della Pfizer rivelano che l’azienda farmaceutica era ben consapevole dei potenziali rischi quali la miocardite, il peccato originale antigenico e gli aborti spontanei associati al trattamento con le sostanze sperimentali a base di mRNA.

L’Informed Consent Action Network ICAN ha recentemente pubblicato un articolo che delinea ciò che la stessa Pfizer ha da dire sui pericoli dei suoi prodotti.

Proprio i documenti di consenso della Pfizer, recentemente ottenuti da ICAN, svelano che l’azienda è consapevole del rischio di gravi danni come l’infiammazione del muscolo cardiaco, il peccato originale antigenico nonché gli aborti spontanei.

ICAN ha esposto i documenti usati dal Cincinnati Children’s Hospital per condurre la sperimentazione del vaccino di richiamo Pfizer/Biontech. I documenti, che sono stati elaborati in consultazione con l’azienda farmaceutica, dicono molto su come Pfizer vede i rischi dei suoi prodotti.

L‘azienda farmaceutica è chiaramente preoccupata per i rischi di miocardite (infiammazione del cuore) nei bambini. I documenti di consenso informato di Pfizer rivelano che il rischio di miocardite è di circa 1 su 1.000 (vedi pagina 4).

Pfizer è anche consapevole della possibilità del peccato originale antigenico e del priming patogeno (una risposta immunitaria indesiderata che causa una reazione peggiore al virus rispetto al caso in cui non fosse stato somministrato il siero). Avverte i genitori dei partecipanti alla sperimentazione clinica che “non si può ancora escludere che il vaccino possa rendere più grave una successiva malattia da COVID-19”.

Pfizer indica anche una forte preoccupazione per il possibile rischio di teratogenesi (danno al feto in via di sviluppo) nonché per il possibile rischio di mutagenesi (danno al DNA).

Sebbene fosse una sperimentazione sui bambini, la Pfizer informa i genitori di questi bambini che “gli effetti del vaccino COVID-19 sullo sperma, la gravidanza, il feto e il bambino in allattamento sono ignoti”.

Ma l‘azienda farmaceutica va addirittura oltre, affermando:

“Se sua figlia è incinta, sta pianificando una gravidanza o sta allattando un bambino, non può partecipare alla sperimentazione clinica in quanto potrebbero esserci dei rischi per il bambino in grembo o in allattamento”.

“Se sua figlia rimane incinta, dovrà lasciare la sperimentazione clinica”.

“Se suo figlio pensa di aver messo incinta una femmina, deve informare immediatamente il medico responsabile della sperimentazione clinica. Il medico può richiedere informazioni sulla gravidanza e sulla nascita del bambino. Il medico può condividere queste informazioni con altre persone che stanno lavorando a questa sperimentazione”.

“Se suo figlio sta partecipando alla sperimentazione clinica, non gli è permesso di donare lo sperma per almeno 28 giorni dopo l’ultima somministrazione del vaccino”.

Tale linguaggio profondamente sconvolgente alla luce delle raccomandazioni sconsiderate e incondizionate dell’AIFA e dell’EMA. Tuttavia, dimostra anche che la Pfizer ha voluto cautelarsi per non avere dati sui possibili rischi di queste sostanze per la gravidanza.

Per esporre la scandalosa situazione di grave disinformazione in cui ci troviamo da più di due anni, basta guardare queste due dichiarazioni ufficiali, che si contraddicono chiaramente:

“I vaccini a mRna non causano complicazioni in gravidanza per le donne e i loro bambini” – EMA

“I dati a disposizione sono insufficienti per conoscere i rischi associati al vaccino in gravidanza”. –  BioNTech/Pfizer

Le autorità del farmaco hanno il preciso dovere di valutare le evidenze in modo imparziale per proteggere la popolazione. Invece, si sono trasformate in un reparto marketing al servizio dell’industria farmaceutica.

Exit mobile version