Il Governo insiste nel Crimine contro l’Umanità

L’obbligo del super-greenpass per gli over 50 cade. Dunque: gli over 50, così come gli altri lavoratori, avrebbero l’obbligo di fornire il greenpass base (anche test) fino al 30 aprile 2022 per poter accedere al luogo di lavoro. È ovvio che anche questa richiesta, vista la fine dello stato di emergenza sanitaria, risulta essere anticostituzionale. Evidentemente l’obbligo del supergreenpass per gli over 50 era talmente discriminatorio in modo lampante, che preferivano toglierlo prima di essere condannati da qualche giudice.

Il Governo insiste nel Crimine contro l’Umanità. Impone anche dopo la fine della (peraltro illegittimamente dichiarata – vedi sentenza del Tribunale di Pisa) emergenza sanitaria per certe attività e accessi a determinati luoghi e a certe categorie professionali il trattamento con sostanze sperimentali. Conferma “l’obbligo vaccinale” per i sanitari fino al 31 dicembre 2022 con l’evidente intento di prolungarlo ulteriormente. È ovvio che questo operato è gravemente anticostituzionale e unico in tutta Europa!

Ora bisogna dire basta con fermezza a ogni tirannia di questo regime, diretto da una persona mai eletta dai cittadini italiani e che porta gli italiani, peraltro, persino dritti in una guerra con conseguenze economiche disastrose. L’emergenza sanitaria – che mai poteva essere dichiarata (vedi sentenza del Tribunale di Pisa) è finita, e, dunque, ogni e qualsiasi limitazione di Diritti e Libertà Fondamentali nonché la nuda e cruda violazione di Diritti Umani adesso più che mai sono assolutamente inaccettabili! Se gli italiani non si oppongono adesso pacificamente, disattendendo in solidarietà collettiva questa imposizione autoritaria, dimostrano di non voler essere cittadini di un paese democratico, espressione di uno Stato di Diritto, basato sulla Costituzione e la Carta dei Diritti e delle Libertà Fondamentali.

Ulteriori dettagli seguiranno in giornata.

Un Giudice può contro la volontà di un genitore autorizzare il trattamento di un minore sano con una sostanza sperimentale a base genica?

I casi in cui genitori separati litigano, spesso strumentalizzando i figli, sono in generale tristi. Ma se un genitore invoca il giudice per far imporre un trattamento del figlio minorenne sano con una sostanza sperimentale a base genica contro la volontà dell’altro genitore, la situazione, riguardando la salute/vita dei figli minorenni, è di estrema drammaticità.

Purtroppo, ad oggi solo pochi giudici italiani dimostrano di aver percepito il fatto che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 hanno un’autorizzazione solo condizionata perché mancano fondamentali studi sulla loro efficacia e sicurezza.

Queste sostanze, trovandosi a tutt’oggi nella fase clinica III, sono di fatto sostanze sperimentali.

Basta considerare

– che il numero delle dosi che secondo i produttori sarebbero necessarie è in continuo aumento,
– che l’EMA sin dall’inizio ha dichiarato che non ci sono dati che dimostrano l’inibizione dell’infezione e dunque della contagiosità delle persone trattate (vedi Assessment Report),
– che nel frattempo è dimostrato incontestabilmente dai fatti schiaccianti che le persone trattate sono contagiose e che, dunque, è impossibile sostenere che queste sostanze abbiano l’efficacia di tutelare la salute della collettività,
– che sono i produttori a dichiarare nei loro RMP (piano di gestione rischi) a non disporre di fondamentali dati relativi agli effetti a medio/lungo termine, alla correlazione con altri farmaci, all’effetto su persone con un problema nel loro sistema immunitario, all’effetto su persone con un qualche problema di tipo infiammatorio nel loro corpo,

per avere la chiara dimostrazione della natura sperimentale di queste sostanze.

Bambini e giovani sani hanno un rischio pari a zero se si contagiano con il SARS-CoV-2, mentre il rischio per la loro salute e vita che incorrono con l’inoculazione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 è molto serio.

Basta guardare quanto risulta dalle ufficiali banche dati degli eventi avversi segnalati, EudraVigilance (Europa) e VAERS (Stati Uniti),  per rendersi conto che ci sono anche tra i giovani sempre più morti e altri gravi eventi avversi segnalati in connessione con l’inoculazione di queste sostanze. E sappiamo che i dati ufficiali sono solo la punta dell’iceberg, perché la maggior parte dei casi non viene segnalata.

Proprio a causa di questa drammatica situazione di grave difetto della sicurezza di queste sostanze, il Consiglio Amministrativo Regionale per la Sicilia ha sollevato la questione di legittimità dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 per i sanitari.

Orbene, se il giudice amministrativo di secondo grado della Sicilia correttamente considera impossibile imporre il trattamento con queste sostanze perché non è garantita la sicurezza, i giudici della giustizia ordinaria certo non possono autorizzare il trattamento di minorenni sani con queste sostanze contro la volontà di un genitore.

In Italia già per 22 morti è stato accertato il nesso causale con una di queste sostanze sperimentali. E sappiamo che è solo la punta dell’iceberg. Negli ultimi mesi l’aumento delle morti improvvise tra giovani “vaccinati”-Covid-19 è drammatico.

Purtroppo in troppi Tribunali d’Italia i giudici sembrano non rendersi conto dell’enorme personale responsabilità che si assumono dando il via libera al trattamento di minorenni sani con queste sostanze di fatto ancora sperimentali e le quali, secondo autorevoli studi usciti negli ultimi mesi, implicano pure il rischio di mutagenicità.

L’EMA ha ammesso esplicitamente di non aver richiesto alcuno studio sulla cancerogenicità perché altrimenti queste sostanze non avrebbero potuto essere “buttati” così velocemente sul mercato.

Metto qui a diretto confronto la decisione del Tribunale di Pistoia del 4 Marzo 2022,  espressione di consapevolezza, approfondita valutazione in fatto e in diritto e coerente decisione responsabile, e quella del Tribunale di Bolzano del 17 Marzo 2022 su casi analoghi.

Lascio ai lettori la valutazione dei due contrapposti “prodotti” della giustizia italiana.

Nell’interesse dei nostri giovani e della collettività in generale, mi auguro che prestissimo sempre più giudici ravvisino l’impossibilità di autorizzare il trattamento dei minorenni con queste sostanze, rendendosi, peraltro, conto che loro stessi corrono il rischio di assumersi una responsabilità personale per un eventuale danno subito dai rispettivi minorenni a causa dell’inoculazione di queste sostanze.

La domanda posta nel titolo per me può avere solo una risposta:

I giudici in questo contesto non possono autorizzare il trattamento con queste sostanze contro la volontà di un genitore, altrimenti incorrono in una chiara violazione di quei principi che la Corte Costituzionale negli ultimi decenni ha elaborato in merito all’art. 32 Costituzione, perché l’autorizzazione di un trattamento sanitario di minorenni contro la volontà di un genitore deve rispondere agli stessi criteri previsti per il trattamento sanitario obbligatorio di cui all’art. 32 Costituzione.

E, pertanto, essendoci il chiaro rischio di un danno irreversibile connesso con queste sostanze, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale non può esserci alcuna imposizione del rispettivo trattamento sanitario e, dunque, non può certo un giudice, contro la volontà di un genitore, autorizzare tale trattamento del minorenne. 

Trib. Pistoia 4.3.2022

Tribunale Bolzano 17.03.22

 

Obbligo vaccinale sanitari: Consiglio di Giustizia Amministrativa solleva la questione di legittimità costituzionale

Un importante segnale di giustizia proveniente dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nella lotta contro il trattamento obbligatorio con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19. Con Ordinanza pubblicata martedì 22 marzo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana solleva la questione di legittimità costituzionale:

  1. dell’art. 4, commi 1 e 2 del D.L. n. 44/2021 (convertito in legge 76/2021) nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3 (divieto di discriminazione), art. 4 (diritto al lavoro), art. 32 (diritto alla salute e divieto di trattamento sanitario contrario al rispetto della persona umana), art. 33 e 34 (diritto allo studio) e art. 97 (obbligo di legalità dell’operato dell’amministrazione) della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiono normali e, pertanto, tollerabili”;
  2. dell’art. 1 della Legge 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione dal consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli art. 3 (divieto di discriminazione) e 21 (libertà di pensiero) della Costituzione.

La giurisdizione amministrativa di secondo grado della Sicilia, prendendo atto dei numeri ufficiali di gravissimi eventi avversi (tra i quali la morte) segnalati e in parte già accertati nel loro rapporto di causalità con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, e in dovuta considerazione dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale negli ultimi decenni e secondo i quali il trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Costituzione solo se (tra le altre) alla condizione che si prevede che il trattamento non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiono normali e, pertanto, tollerabili.

Considerato che nella banca dati EudraVigilance risultano ca. 20.000 morti da “vaccino”-Covid-19 e centinaia di migliaia di altri eventi avversi molto gravi e in buona parte irreversibili ovviamente non si può prevedere che la persona trattata con queste sostanze non subisca un danno irreversibile!

In Italia, che è tra i paesi con il minor numero di eventi avversi segnalati (perché evidentemente in Italia il sistema di farmacovigilanza è particolarmente mancante) allo stato abbiamo 22 morti accertati nella loro causalità con uno dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19. Sappiamo che questo numero costituisce soltanto la punta dell’iceberg. Basta considerare il dato della sovra-mortalità nei periodi post-campagna-“vaccinale” che non trovano alcuna altra ragione. Un fenomeno che è osservato in tutti i paesi con una campagna “vaccinale” aggressiva come in Italia.

Inoltre, i giudici amministrativi di secondo grado della Sicilia giustamente evidenziano pure l’assoluta contraddittorietà tra l’obbligo alla prestazione di un consenso “informato” e l’obbligo vaccinale.

Altre considerazioni che si trovano in questa ordinanza purtroppo non rispecchiano la vera natura di queste sostanze, che a tutt’oggi si trovano nella fase sperimentale clinica III. Contrariamente a quanto in modo troppo superficiale sostengono purtroppo i giudici nella loro ordinanza, queste sostanze comprovatamente non hanno superato tutte le tradizionali fasi della sperimentazione. Un farmaco autorizzato in via ordinaria deve aver superato con successo proprio anche la fase di sperimentazione clinica III, e deve, p.e., essere stato testato nella sua interazione con altri farmaci, deve essere stato assoggettato a test di cancerogenicità e mutagenicità, proprio se opera dall’interno della cellula umana con la produzione della proteina spike, come fanno queste sostanze. Questi test importantissimi però non sono stati fatti dai produttori, mentre secondo nuovissimi studi provenienti dalla Svezia e dagli Stati Uniti, è stato dimostrato in vitro che le sostanze a mRNA (Comirnaty e Spikevax) possono modificare il genoma.

La fase di sperimentazione clinica III è proprio quella che ha lo scopo di accertare l’efficacia e la sicurezza di un farmaco.

Sappiamo che sia l’efficacia, sia la sicurezza dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 ad oggi non sono stati accertati con la conclusione della fase sperimentale clinica III.

Anzi: l’efficacia si è rivelata essere molto modesta e con le nuove varianti, ma anche con la ripetizione delle iniezioni (ormai siamo alla quarta) l’efficacia si rivela essere persino negativa come gli ultimi studi provenienti dall’Israele e la Gran Bretagna dimostrano, mentre la sicurezza di queste sostanze, come confermano gli stessi giudici in questa ordinanza, non è data! Basta prendere in considerazione gli eventi avversi gravi e irreversibili (tra i quali la morte) già noti, e il cui numero costituisce solo la punta dell’iceberg.

Già il mero fatto che in corso di “campagna” vaccinale si aumenti continuamente il numero delle iniezioni è dimostrazione emblematica della natura sperimentale di questa sostanze.

Intanto prendiamo atto che quantomeno dal punto di vista del gravissimo rischio che l’inoculazione di queste sostanze comporta, dell’assoluta inadeguatezza – anzi inesistenza – della valutazione/esame clinica pre-“vaccinale” della singola persona interessata dal trattamento, dell’inadeguata/inesistente informazione fornita ai “vaccinandi”, dell’assurdità della richiesta di un consenso ad un trattamento imposto, e della conseguente incostituzionalità di un obbligo di trattamento con queste sostanze di fatto ancora sperimentali, questa Ordinanza costituisce un importante passo avanti, nella speranza che la giustizia italiana prenda il necessario coraggio per demascherare finalmente in radice l’intero impianto della campagna “vaccinale” a cui, a tutt’oggi quasi tutta la popolazione è esposta con ricatto/estorsione.

Clicca qui per scaricare: CGA Sicilia Ordinanza pubb. 22.03.2022

Una lezione sui Diritti Fondamentali viene dalla Corte Costituzionale della Bosnia ed Erzegovina

Con sentenza del 23 Febbraio 2022 la Corte Costituzionale della Bosnia ed Erzegovina, anche con riferimento alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (e specificamente art. 2, diritto alla vita e art. 8, diritto al rispetto della vita privata e familiare) ha dichiarato incostituzionale non soltanto il Green Pass, ma anche l’obbligo “vaccinale”-Covid-19 che era stato introdotto dal governo per certe categorie della popolazione (come, p.e., i sanitari, gli over 60).

Nel loro ricorso i ricorrenti hanno contestato anche la violazione del Codice di Norimberga che impone un consenso informato e libero per ogni trattamento sanitario.

L’europarlamentare Ivan Sinčić nel suo intervento ha sollecitato le istituzioni dell’Unione Europea e dei singoli paesi membri a voler seguire con urgenza l’esempio di garanzia dello stato di diritto fornito dalla Corte Costituzionale della Bosnia ed Herzegovina.

A tal proposito vorrei ricordare che in data 21 gennaio 2022 su invito della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica Italiana avevo depositato le mie considerazioni giuridiche in merito alla nuda e cruda violazione del Codice di Norimberga che le istituzioni italiane, in primis il Governo e ogni parlamentare che ha votato e continua a votare per l’obbligo “vaccinale”-Covid-19 (per i sanitari in vigore già dal 1. Aprile 2021), stanno in continuazione commettendo a grave danno dei cittadini italiani.

Tali mie considerazioni giuridiche risultano pubblicate sul sito web del Senato della Repubblica Italiana e trovano ora conferma da parte della Corte Costituzionale della Bosnia ed Erzegovina.

È una vergogna innanzitutto per l’Italia, che a dare la dovuta lezione sui  Diritti Fondamentali non siano i paesi fondatori della Comunione Europea, tra i quali l’Italia.

L’UE vuole estendere il Green Pass fino al 2023

La Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen vuole prorogare il Green Pass fino al 30 giugno 2023. I cittadini UE hanno tempo fino all’8 aprile per comunicare la loro posizione in merito al regolamento proposto. Più di 93.000 persone hanno già espresso la loro opinione.

Secondo i piani dell’UE, la pandemia è appena iniziata. Se si tratta realmente di un’emergenza sanitaria o meno è irrilevante. Basta dichiarala. Attualmente il certificato verde è valido fino a luglio 2022. Tuttavia, a causa “dell’emergenza sanitaria”, la Commissione Europea ha intenzione di prorogare il regolamento di un anno.

A livello europeo, la certificazione sarà un requisito obbligatorio per viaggiare “in sicurezza”. Solo persone sottoposte al richiamo potranno ricevere un certificato valido. Inoltre, è prevista l’estensione dei certificati QR a soggetti che partecipano a studi clinici.

Per presentare la propria obiezione al regolamento proposto c’è tempo fino all’8. Aprile. I pareri dei cittadini saranno poi consegnati al Consiglio e al Parlamento europeo.

È importantissimo manifestare la propria obiezione a questo regolamento proposto che ci condurrebbe verso uno stato di permanente emergenza sanitaria.

È possibile rilasciare la propria obiezione cliccando qui:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Proroga-del-regolamento-sul-certificato-COVID-digitale-dellUE_it

Trattato pandemico dell’OMS ” è una minaccia alla sovranità e ai diritti inalienabili.”

Il trattato pandemico dell’OMS è una minaccia alla sovranità e ai diritti inalienabili. Lo dice il World Council for Health, ovvero Consiglio Mondiale della Sanità,  che si è inserito nel dibattito con una lettera aperta.

Il World Council for Health (WCH), una coalizione di scienziati, medici, avvocati e organizzazioni per ladifesa della società civile, si oppone alle mosse dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) diette alla presa di potere sotto forma di un „accordo globale sulle pandemie“.

La lettera è indirizzata ai “cittadini di tutto il mondo, ai governi, ai presidenti, ai ministri della salute e ai media indipendenti”, ma soprattutto al capo dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreysus e a Soumya Swaminathan, la direttrice scientifica dell’OMS, così come al segretario generale dell’ONU Antonio Guterres e ai suoi vice.

Nella lettera aperta, il WCH denuncia severamente le “aspirazioni” dell’OMS definendole una “presa di potere”. L’accordo “proposto” è “inutile e rappresenta una minaccia alla sovranità e ai diritti inalienabili”. Aumenterebbe il potere già schiacciante dell’OMS di “dichiarare infondatamente delle pandemie, imporre chiusure disumane e imporre trattamenti costosi, pericolosi e inefficaci contro la volontà del popolo”.

La stesura della bozza del trattato globale pandemico è profondamente antidemocratica e priva di qualsiasi trasparenza:

„Il WCH crede che il popolo abbia il diritto di partecipare a qualsiasi accordo che riguardi la sua vita, i suoi mezzi di sussistenza e il suo benessere. Tuttavia, l’OMS non si è impegnata in un processo di partecipazione pubblica, il che dimostra che la sua priorità è catturare più potere per sé e i suoi complici corporativi, piuttosto che servire gli interessi della gente. Senza un processo democratico imparziale, qualsiasi accordo dell’OMS, che agisce attraverso le Nazioni Unite, sarà illegale, illegittimo e non valido.“

La leadership dell’OMS ha „deluso il popolo“. Tra i molti esempi, ha approvato il dannoso vaccino contro l’influenza suina per una controversa dichiarata pandemia. Allo stesso modo, l’OMS ha fallito durante il recente capitolo Covid-19, poiché ha incoraggiato chiusure e lockdown, soppresso i trattamenti preventivi precoci ( ovvero ivermectin invece di tachipirina e vigile attesa) e raccomandato “trattamenti con prodotti che non hanno dimostrato di essere né sicuri né efficaci”.

Per questo è necessario porre fine ai piani dell’OMS:

Non si può permettere all’OMS di controllare l’agenda sanitaria mondiale, né di imporre la sorveglianza biologica. Mentre riceve finanziamenti da fonti pubbliche che appartengono al popolo, si trova in un perpetuo conflitto d’interessi perché riceve anche notevoli finanziamenti da interessi privati che usano i loro contributi per influenzare e trarre profitto dalle decisioni e dai mandati dell’OMS. Per esempio, la Fondazione Gates e l’alleanza per la promozione dei vaccini GAVI, finanziata da Gates, contribuiscono con oltre 1 miliardo di dollari all’anno.

Ora è necessario “agire”:

„Esortiamo tutti a rivolgersi a rappresentanti credibili del governo, partiti politici, sindacati, gruppi della società civile, professionisti, personaggi pubblici e media indipendenti“

In vista della 77esima Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS nel 2024, dove l’OMS intende confermare il suo accordo sulla pandemia, il WCH continuerà a sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso una campagna contro questa mossa antidemocratica.

Il WCH è un’organizzazione che riunisce 130 organizzazioni impegnate nel campo della salute presenti in più di 40 paesi del mondo. Fondata nel 2021, vuole “fornire una leadership medica onesta durante l’emergenza sanitaria COVID19 nonché numerose altre questioni sanitarie attuali e future”.

L’immunità naturale batte l’immunità da vaccino conferma l’autorità sanitaria USA

Lo studio del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pubblicato il 19 gennaio, dimostra che l’immunità naturale contro COVID19 è stata almeno tre volte più efficace nel prevenire l’infezione con la variante Delta rispetto alla vaccinazione.

La ricerca condotta in California e New York tra maggio e novembre 2021 ha esaminato quattro categorie: non vaccinati e vaccinati con precedente infezione da COVID, e non vaccinati e vaccinati che non erano mai stati infettati.

I risultati dimostrano che il tasso di infezione risultava significativamente inferiore in soggetti che non erano stati vaccinati ma precedentemente esposti al virus rispetto a soggetti la cui immunità era basata solo sulla vaccinazione. Il tasso di infezione più elevato, si è verificato in coloro che non avevano né un’esposizione precedente né il vaccino.

Soggetti non vaccinati ma guariti avevano tassi di infezione da 14,7 (New York) a 29 (California) più bassi di soggetti senza immunità, mentre i soggetti vaccinati senza precedente esposizione a COVID avevano tassi da 4,5 (New York) a 6,2 (California) più bassi di soggetti senza immunità.

I risultati sono stati simili per quanto riguarda l’ospedalizzazione. Le persone con immunità naturale avevano 2-6 volte meno probabilità di essere ricoverate rispetto a quelle con il solo vaccino.

Inoltre, l’immunità naturale ha portato a un tasso di ospedalizzazione più basso rispetto all’immunità ibrida (vaccino più guarigione), almeno negli ultimi tre mesi dello studio. Le persone con sola immunità naturale avevano in media almeno 20 volte meno probabilità di essere ricoverate rispetto a quelle con immunità ibrida.

“Si tratta di una scoperta importante poiché suggerisce che il vaccino potrebbe interferire con l’immunità naturale”, spiega Dr. Madhava Setty.

Con questi nuovi risultati l’autorità sanitaria statunitense smonta il suo precedente studio pubblicato nell’agosto 2021, ampiamente ripreso dalla stampa mainstream, in cui si concludeva che la vaccinazione sarebbe superiore all’immunità naturale.

E ora, a distanza di oltre un anno dall’inizio della campagna vaccinale imposta dal governo italiano, il più recente studio del CDC, insieme a uno studio israeliano, gettano seri dubbi sull’efficacia e sulla sicurezza del vaccino sottolineando la superiorità dell’immunità naturale.

Multa per non aver indossato la mascherina – Giudice di Pace annulla la sanzione

Segnali di reviviscenza dello Stato di Diritto anche in Alto Adige.

Un uomo di Bressanone, in provincia di Bolzano, alle ore 23.00, dopo aver festeggiato con colleghi la nascita di una bambina, si stava dirigendo verso la città per comprarsi le sigarette quando presso il complesso universitario è stato fermato da un carabiniere e comminato una sanzione amministrativa  di 410,65 euro perché “nonostante invitato non faceva uso delle protezioni respiratorie”.

Il Giudice di Pace di Bressanone accoglie correttamente il ricorso presentato per l’annullamento della sanzione comminata per mancato rispetto di misura Covid-19 della Provincia Autonoma di Bolzano, sulla scia della motivazione della nota sentenza del Tribunale di Pisa:

Come ineccepibilmente enunciato dalla sentenza n. 1842/2021 emessa in data 08/11//2021 dal Tribunale di Pisa, alla quale si rimanda per relationem, “l’epidemia o la pandemia non rientrino in alcun modo nell’ambito della calamita naturale, per il semplice motivo che sono dimensioni di crisi del tutto diverse fra di faro”.

Il Legislatore, nel redigere un testo onnicomprensivo sulla Protezione civile come il d.lgs. 1/2018, non ha infatti indicato il rischio epidemico fra quelli a causa dei quali occorre intervenire, previa dichiarazione di stato di emergenza comunale, regionale o nazionale.

Manca, percio, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.

Questo Giudice di Pace quindi fa proprie le conclusioni statuite dal giudice di merito del capoluogo toscano: “la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 e illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanta non e rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVI D-19, nonché tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza.”

Alle similari conclusioni sono pervenuti il Giudice di Pace di Frosinone con sentenza n. 519/2020 ed il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 54/2021.

Qui il link alla sentenza: Sentenza GdP Bressanone n. 4-2022

Un messaggio a tutti i genitori

I genitori sono i primi a dover prendere decisioni nell’interesse dei loro figli. È dunque indispensabile che abbiano le informazioni necessarie per poter prendere una decisione in merito al cosiddetto “vaccino”-Covid-19. Informazioni indispensabili anche per i giudici che si trovano nella situazione di dover sostituirsi ai genitori in questa per la vita e la salute dei minorenni importantissima decisione.

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