I più importanti documenti e argomenti presentati nei processi pendenti in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano per sanitari che erano stati sospesi perché rifiutavano il cosiddetto “vaccino” -Covid-19 a loro imposto ai sensi dell’art. 4 D.L. 44/2021

PARTE IV

DOCUMENTI ESSENZIALI ISTITUZIONALI E PUBBLICI DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE CENTRALIZZATA DA PARTE DELLA COMMISSIONE CE DEI COSIDDETTI “VACCINI”-COVID-19


I cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono stati autorizzati in via centralizzata, sulla base del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004 nonché della Direttiva 2001/83/ce del Parlamento e del Consiglio.


Vedi, p.e., la decisione di esecuzione della Commissione Europea per l’autorizzazione di immissione sul mercato condizionata del primo dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, Comirnaty di Pfizer-BioNTech e della sostanza analoga Spikevax di Moderna:

 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/dec_150522_it.pdf

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210106150575/dec_150575_it.pdf

La procedura di autorizzazione di un medicinale comprende, tra gli altri, i seguenti documenti:

  • EUROPEAN ASSESSMENT REPORT DELL’EMA (EPAR): rapporto di valutazione del medicinale da parte dell’Agenzia del Farmaco Europea. Vedi qui

https://drive.google.com/file/d/1f286GVtOijg3aSD5Cqg7sQI1_tU2Yww_/view?usp=drivesdk

e qui

https://drive.google.com/file/d/1GmVEHA-QvqbK3f95y96JL-0f9ydLCRe7/view?usp=drivesdk

la spiegazione da parte dell’EMA del contenuto e importanza di tale documento, nell’ambito del quale l’EMA dà indicazioni anche sulle prove in tema di efficacia della sostanza (vedi nel dettaglio infra).

  • RISK MANAGMENT PLAN (RMP) del produttore del rispettivo medicinale: piano di gestione del rischio che ogni produttore di un medicinale deve presentare con la richiesta di autorizzazione di immissione sul mercato di un nuovo medicinale e che deve essere approvato dall’EMA e nel quale sono indicati nel capitolo “MISSING INFORMATION” (informazioni mancanti – vedi nel dettaglio infra), tutte quelle informazioni che all’atto dell’immissione sul mercato mancano.

Qui la spiegazione, pubblicata sul sito dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), del contenuto e importanza del Risk Management Plan (RMP)

https://drive.google.com/file/d/1cD4cb_D-eCDsgijBce0133y4do_JKqxf/view?usp=drivesdk

Qui il capitolo “missing information” (informazioni mancanti) del RMP del “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech come era stato pubblicato a novembre 2022 e, dunque, dopo l’abolizione dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 in Italia.

https://drive.google.com/file/d/1NudZ1NAt-kJvDbfD423MuxXygSmLj01e/view?usp=drivesdk

Qui l’intero RMP presentato dal produttore (Pfizer/BioNTech) per la sostanza Comirnaty, aggiornato a novembre 2022.

https://drive.google.com/file/d/1MDOfSygP0CRDvP5m8ra5MrU_gHdJyTvF/view?usp=drivesdk

Di questi due documenti, che costituiscono parte essenziale e fondamentale della procedura di autorizzazione di un farmaco, e che sono fondamentali e imprescindibili per valutare in modo istituzionale l’efficacia e sicurezza di un medicinale, la Corte (In-) Costituzionale nelle sue sentenze non perde una parola!

Invece:


Dall’ASSESSMENT REPORT DELL’EMA (EPAR) sul rispettivo “vaccino”-COVID-19 risultava sin dall’inizio che non c’era alcuna prova che queste sostanze potessero inibire l’infezione virale e, dunque, la contagiosità delle persone con esse trattate.


L’autorizzazione dei “vaccini” richiesta dalle case farmaceutiche per l’immissione sul mercato (e dunque l’applicazione sull’essere umano) è nel caso degli attualmente autorizzati “vaccini”- Covid-19, quella di un farmaco per la prevenzione della malattia (COVID-19), ma non della prevenzione dell’infezione con il virus (SARS-CoV-2).

Ciò risulta anche, p.e., dal cosiddetto ASSESSMENT REPORT relativo al “vaccino”-Covid.-19 Comirnaty. laddove al punto 2.5.4. Conclusions on clinical efficacy a pagina 97 recita testualmente:

https://drive.google.com/file/d/1Tw6tpXKd6Mvt68xwl8misGbIJQUjFyBS/view?usp=drivesdk

L’EMA dichiarava, dunque, sin dall’atto di introduzione sul mercato, anche nel rapporto di valutazione della sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech a pag. 97 testualmente quanto segue: “Nel contesto di un’autorizzazione condizionata sono necessari ulteriori dati. La relazione finale dello studio clinico C4591001 verrà presentata entro dicembre 2023 e costituisce uno specifico obbligo per l’autorizzazione condizionata. 2.5.4. Conclusioni sull’efficacia clinica …. È probabile che il vaccino protegga contro una forma severa del COVID-19, nonostante che tali eventi erano rari negli studi, e statisticamente certe conclusioni non possono essere tratte. Allo stato non è dato sapere se il vaccino protegge contro infezioni asintomatiche,  né tantomeno è dato sapere il suo impatto sulla trasmissione virale. La durata della protezione non è nota.” (analogo discorso vale per gli altri “vaccini”-Covid-19)

Dunque: l’EMA dichiarava sin da subito pubblicamente che ci fosse una eccezionale efficacia contro la malattia (il Covid-19 è la malattia) non severa, e dichiarava che non si sapeva se il “vaccino” protegge contro la malattia severa del Covid-19. Infatti, l’EMA parlava solo di una speranza e confermava che non sapeva se il “vaccino”

avesse un impatto sulla trasmissione virale e che non conosceva la durata della protezione!

Lo stesso vale per la sostanza Spikevax di Moderna. Vedi l’Assessment Report del 04.01.2021 (EPAR) pubblicato dall’EMA a pag. 110.

https://drive.google.com/file/d/1QTzPvPLChoVN3iqTsLJ3VFuVE63kEgqf/view?usp=drivesdk


Invece, i massimi vertici della Repubblica Italiana hanno raccontato alla popolazione una grande bugia. Hanno ingannato la popolazione, invitandola (inclusi le donne incinte e i bambini) a farsi inoculare queste sostanze sperimentali a base genica, “per tutelare il gruppo fragile della popolazione”! Il livello di cinismo e criminalità non potrebbe essere più alto!


Proprio perché non era e non è provato che queste sostanze possano inibire l’infezione con il virus (i fatti anche in Italia da quasi tre anni all’ordine del giorno dimostrano che le persone trattate con queste sostanze si infettano con il virus SARS-CoV-2 e si ammalano di Covid-19 anche in forma grave), queste sostanze, di fatto ancora sperimentali, sono state autorizzate per la sola (eventuale) prevenzione della malattia Covid-19, come esplicitamente confermato dall’EMA con la sua lettera EMA/451828/2023 del 18 Ottobre 2023 (che verrà pubblicata dopo la conferenza stampa che avrà luogo il prossimo 21 Novembre in Parlamento Europeo).

L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA – European Medicinal Agency) alla domanda se la sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech possa ridurre la trasmissione del virus tra le persone, all’atto dell’autorizzazione condizionata (dicembre 2020), dichiarava nella sua pagina web

https://drive.google.com/file/d/1KOGt8iX94NwKxpNWb8OrgSp75r5z_9XO/view?usp=drivesdk

che non era dato sapere quale impatto il trattamento con queste sostanze sperimentali avesse sulla diffusione del virus SARS-CoV-2. E dichiarava che non si sapeva in che misura le persone trattate con queste sostanze avrebbero trasmesso il virus.

L’EMA dichiarava testualmente:

Comirnaty is a vaccine preventing coronavirus disease 2019 (COVID-19) .. How does Comirnaty work? Comirnaty works by preparing the body to defend itself against COID-19. …Can Comirnaty reduce transmission of the virus from one person to another?” The impact of vaccination with Comirnaty on the spread of the SARS-CoV-2 virus in the community is not yet known. It is not yet known how much vaccinated people may still be able to carry and spread the virus. How long does protection from Comirnaty last? It is not currently known how long protection given by Comirnaty lasts …”

  • Decreto Ministeriale Nr. 1 del 02/01/2021 Ministero della (Non-) Salute

Nel suo Decreto n. 1 del 02/01/2021

https://drive.google.com/file/d/1UsKhzoDjJwWfBSStM96v5pQPAmerixuL/view?usp=drivesdk

il Ministero della (Non-) Salute omette di indicare che si trattava solo di una autorizzazione condizionata all’immissione in commercio.

Interessante ai fini della decisione dei processi in merito all’obbligo “vaccinale”-Covid-19 è il fatto che


in quel decreto lo stesso Ministero/Ministro della (Non-)Salute conferma che in data 02.01.2021 (cioè successivamente all’immissione sul mercato della sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech e pochi giorni prima dell’immissione sul mercato di Spikevax di Moderna) non c’era alcuna prova che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 potessero prevenire l’infezione.


Vedi a pag. 5 laddove testualmente dichiara “…qualora uno o più vaccini si mostrino in grado di prevenire l’infezione, si focalizzerà l’attenzione anche sulla riduzione della trasmissione …”. ….sic!!

Alla popolazione italiana, invece, la narrazione ufficiale aveva spiegato che dovevano farsi inoculare queste sostanze innanzitutto per tutelare i concittadini vulnerabili!

L’allora premier Mario Draghi proclamava in TV che chi non si “vaccinava” moriva e faceva morire gli altri!


L’intento doloso di non informare adeguatamente la popolazione, risulta, peraltro, a pag. 11 del Decreto dell’allora Ministro (della Non-) Speranza laddove risulta testualmente “7. “È necessario fornire in modo proattivo informazioni … con la finalità di favorire un’ampia adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione. A tal fine sarà necessario spiegare che le rigorose procedure di autorizzazione dell’UE non contemplano alcuna deroga alla sicurezza”.


 Invece, come già esposto precedentemente, e come qui infra ulteriormente esposto e documentato, per i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 mancano a tutt’oggi tutta una serie di dati fondamentali sulla loro sicurezza.

Il Ministero della (Non-)Salute, l’AIFA, gli allora responsabili dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS), nonché i responsabili delle autorità sanitarie delle Regioni e Province sapevano sin dall’inizio che queste sostanze provocavano gravissimi effetti collaterali irreversibili, tra cui la morte! (vedi infra l’istanza di esibizione ex artt. 118 e 210 c.p.c. del 15 maggio 2023 presentata anche nei nove processi pendenti per sanitari in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano in merito alla corrispondenza email rivelata nelle trasmissioni di FuoridalCoro di Mario Giordano su Rete4 Mediaset).

 

Inoltre, da questo Decreto Ministeriale emerge anche la necessità che le raccomandazioni su gruppi target a cui “offrire” (da lì si è passati poi all’imporre) il trattamento, sarebbero state soggette a modifiche in base “all’evoluzione delle conoscenze e alle informazioni su efficacia vaccinale …, sulla sicurezza della vaccinazione …, sull’effetto del vaccino sull’acquisizione dell’infezione …”.

 

Invece, anziché prendere definitivamente atto del fatto che queste sostanze non possono prevenire l’infezione con il virus, e anziché bloccare subito l’inoculazione di queste sostanze sperimentali dopo i primi morti (che c’erano subito, vedi infra), il governo, con la ratifica da parte di un parlamento che anch’esso ha evidentemente completamente ignorato i suoi doveri nonostante che fosse stato informato quantomeno da gennaio 2022 – vedi il parere legale che l’Avv.DDr. Renate Holzeisen su richiesta della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica ha presentato a gennaio 2022 e che da allora risulta essere pubblicato sul sito web del Senato della Repubblica

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/422/335/Avv._DDr._Renate_Holzeisen.pdf

ha man mano imposto all’intera popolazione questo trattamento sperimentale, tanto inefficace ai fini della interruzione della catena d’infezione, quanto pericoloso per la vita e salute dei cittadini. E con ciò, il Ministero/Ministro della (Non-) Salute e il Governo (nonché i parlamentari che hanno votato la ratifica) hanno, peraltro, violato pure quanto, invece, è stato dichiarato nel decreto ministeriale qui commentato.

E poi, secondo questo Decreto Ministeriale, sarebbe stato necessario predisporre una sorveglianza aggiuntiva sulla sicurezza dei vaccini. Peccato che di questa sorveglianza i cittadini italiani non hanno visto nulla. Anzi, vengono inoculati in massa queste sostanze senza la dovuta prescrizione medica, per indicarne soltanto una delle incredibili violazioni in Italia dei più rudimentali principi di farmacovigilanza!

È sotto gli occhi di tutti che i “vaccini”-Covid-19, in contraddizione con quanto venne raccontato ai cittadini, non funzionano, e che, dunque, si è pensato di ricorrere ai ripari, inventandosi prima una terza  dose (booster), poi una quarta, quinta dose ecc.. E, come già esposto, gli studi clinici originariamente imposti quale condizione specifica per l’autorizzazione condizionata di questi studi, poi non sono mai stati fatti, come nel dettaglio esposto e documentato nelle due azioni di annullamento delle autorizzazioni di queste sostanze pendenti con T-108/23 e T-109/23 in Tribunale dell’Unione Europea.

Vedi l’azione di annullamento dell’autorizzazione di Comirnaty di Pfizer/BioNTech pendente con T-109/23 in Tribunale dell’UE qui:

https://drive.google.com/file/d/135ahpPDhuUbQt74fYi_9932B0WZ0MPjo/view?usp=drivesdk

Ormai in Italia è già stata avviata l’inoculazione della quinta/sesta dose. Siamo evidentemente in mezzo a una grande illegittima sperimentazione clinica sulla pelle dei cittadini italiani, incluse donne incinte e bambini con una brutale violazione del Decreto Ministeriale 15 luglio 1997. Vedi infra.


Conferma da parte degli stessi produttori nei loro RISK MANAGEMENT PLAN della mancanza di dati fondamentali in punto sicurezza dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19


È già stato esposto e documentato nell’istanza di accertamento della verità materiale in applicazione dell’art. 101 Costituzione del 7 marzo 2023 che nell’ambito della procedura per l’autorizzazione (originariamente condizionata) di immissione sul mercato, i produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 hanno dovuto depositare i Risk Management Plan (piani di gestione dei rischi della somministrazione delle sostanze – RMP). Da quella documentazione accettata e pubblicata dall’EMA (Agenzia del Farmaco Europea) sul proprio sito web, risulta in modo inequivocabile che mancano dei/delle fondamentali dati/informazioni sugli effetti e rischi connessi alla somministrazione di queste sostanze. Vedi il Risk Management Plan per “Comirnaty vaccino Covid-19” di Comirnaty di Pfizer/BioNTech-

Qui la spiegazione, pubblicata sul sito dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), del contenuto e importanza del Risk Management Plan (RMP)

https://drive.google.com/file/d/1cD4cb_D-eCDsgijBce0133y4do_JKqxf/view?usp=drivesdk

Qui il capitolo “missing information” (informazioni mancanti) del RMP del “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech come era stato pubblicato a novembre 2022 e, dunque, dopo l’abolizione dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 in Italia.

https://drive.google.com/file/d/1NudZ1NAt-kJvDbfD423MuxXygSmLj01e/view?usp=drivesdk

Qui l’intero RMP presentato dal produttore (Pfizer/BioNTech) per la sostanza Comirnaty, aggiornato a novembre 2022.

https://drive.google.com/file/d/1MDOfSygP0CRDvP5m8ra5MrU_gHdJyTvF/view?usp=drivesdk

Dal piano di gestione dei rischi presentato dal produttore della sostanza risulta in modo inequivocabile, che allo stato nulla si sa in merito ai rischi a lungo termine, in merito all’uso in stato di gravidanza e durante l’allattamento. Non si conoscono gli effetti e rischi che la somministrazione provoca su persone con un problema nel sistema immunitario oppure in generale con un problema di natura infiammatoria nel corpo, circostanze che, peraltro, possono riguardare la stragrande parte dei cittadini!

Il produttore, praticamente dichiara che allo stato non sa niente! Vedi a pagg. 110 e segg.Presentation of the Missing Information: use in pregnancy and while breast feeding, Use in frail patients with co-morbidities …, diabetes, chronic neurological disease, cardiovascular disorders, use in patients with autoimmune or inflammatory disorders, interaction with other vaccines, long term safety data.”

Lo stesso vale per gli altri “vaccini”-‘Covid-19.

Proseguirò a pubblicare importante documentazione nella successiva PARTE V.

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano