Per tutti che sono assoggettati direttamente o indirettamente all‘obbligo „vaccinale“ di cui al D.L. 44/2021, qui di nuovo l‘istanza per l’ostensione della prescrizione medica
L’autorizzazione condizionata delle iniezioni sperimentali (alias „vaccini“-COVID-19) è avvenuta a condizione
1) che i cittadini vengano informati precisamente della fase sperimentale in cui le sostanze di fatto si trovano (art. 8 Regolamento CE 507/2006) e che, dunque, è indispensabile informare i cittadini su tutti i dati allo stato mancanti (vedasi i capitoli „missing Information“ dei Risk Management Plan dei produttori), e che
2) un medico valuti, in dovuta osservanza dei doveri imposti ai medici in punto prescrizione dei farmaci (vedi per l‘Italia, tra le altre, l‘art. 13 Codice Deontologico dei Medici) autonomamente, con scienza e coscienza, per ogni singolo cittadino sia l’opportunità sia i rischi che l’applicazione di queste sostanze sperimentali comportano.
E ciò, partendo, in primis, dal fatto che queste iniezioni sperimentali non sono state autorizzate, e non sono efficaci ai fini della prevenzione dell‘infezione con il virus SARS-CoV-2 (e, dunque, della tutela dei terzi) ma sono state autorizzate, in via provvisoria sotto condizioni, esclusivamente ai fini della prevenzione della malattia Covid-19.
Dato che l‘obbligo „vaccinale“ diretto (per categorie professionali e gli over 50) e indiretto (super-greenpass) di cui al D.L. 44/2021, è riferito inequivocabilmente alla „prevenzione dell‘infezione con il virus SARS-Cov-2, la prescrizione medica, richiesta ai fini della legittima applicazione dei „vaccini“-Covid-19, può avvenire soltanto nei confronti di quelle persone che di loro spontanea e libera volontà (e, dunque, non costretti con ricatto/estorsione) formatasi sulla base di una completa e corretta informazione in punto efficacia e profilo di sicurezza di queste sostanze sperimentali, abbiano deciso di farsi trattare con queste sostanze non ai fini dell‘adempimento dell‘obbligo vaccinale di cui al D.L. 44/2021 (adempimento di fatto allo stato impossibile!), ma ai fini di una possibile prevenzione della sola malattia Covid-19.
Il tema della prescrizione medica è cruciale, perché la prescrizione medica di queste sostanze ai fini della prevenzione dell‘infezione con il virus SARS-CoV-2 costituirebbe un grave falso ideologico e un atto utile a favorire una epidemia (anziché combatterla) e, dunque, un atto penalmente rilevante a carico dei responsabili, incluso il medico vaccinatore.
L‘applicazione di queste iniezioni sperimentali senza una prescrizione medica, costituisce un’applicazione non autorizzata di una sostanza sperimentale e dunque un atto vietato ed illegittimo con conseguenze giuridiche di varia natura.