QUELLO CHE NON VIENE DETTO NEL LIBRO "GESCHÄFT MIT DER ANGST" (AFFARI CON LA PAURA-di Ch.F. e A.O.), MA CHE OGNI CITTADINO SUDTIROLESE DEVE SAPERE".

COMUNICATO STAMPA

L’ARROGANZA DEL POTERE

Già con sentenza n. 37/2021 (riguardante una legge della Regione Autonoma Aosta analoga alla legge provinciale n. 4/2020 dell’Alto Adige), la Corte Costituzionale aveva dichiarato che l’imposizione e l’attività sanzionatoria in relazione alle misure Covid-19 sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il governatore Kompatscher avrebbe, quindi, dovuto desistere dal suo comportamento abusivo sin da allora.

Questo perché il principio dichiarato dalla Corte Costituzionale si applica a tutte le province e regioni autonome.

Nella sentenza n. 164/2022 (riguardante un conflitto tra la Provincia Autonoma di Bolzano e il garante per la protezione dei dati personali in merito al greenpass) la Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito che il governatore provinciale non ha poteri emergenziali nell’ambito della cosiddetta “lotta alla pandemia” (profilassi internazionale).

Ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, l’applicazione di sanzioni in relazione alla cosiddetta “lotta alla pandemia” poteva essere fatta solo dal prefetto!

Con la recente sentenza n. 50/2024 (relativa alla Legge Provinciale n. 4/2020 e la connessa Ordinanza d’urgenza del governatore in merito ad una sanzione applicata dalla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano per il mancato controllo del greenpass da parte di una pizzeria meranese), la Corte Costituzionale ha ribadito e confermato i principi generalmente applicabili e da essa già dichiarati sin dal 2021.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha confermato che è irrilevante se la sanzione prevista dalla normativa provinciale differisce o meno da quella prevista a livello nazionale, e che, dunque, anche nel caso in cui la regolamentazione provinciale si fosse limitata a recepire senza alcuna modifica la sanzione prevista dallo Stato, deve comunque essere considerata incostituzionale, in quanto la competenza di prevedere e applicare le misure e le sanzioni spetta esclusivamente allo Stato.

E solo lo Stato, vale a dire il Prefetto, aveva il potere/competenza di applicare le sanzioni, come chiaramente disciplinato dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

Il Governatore Kompatscher e la Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano hanno quindi agito in abuso d’ufficio e le sanzioni applicate e già incassate in difetto totale di potere da parte della Provincia, devono essere restituite ai cittadini.

Il Governatore Kompatscher farebbe bene a trarre le uniche possibili conclusioni dalla situazione giuridica chiara sin dal 2021, dando disposizione affinché vengano annullate le sanzioni applicate in difetto assoluto di potere e vengano restituiti i rispettivi importi ai cittadini, invece di esprimere – in un atteggiamento arrogante che certo non è consono alla sua carica – delle valutazioni screditanti nei miei confronti perché da consigliera provinciale ho sollecitato il rimborso spettante ai cittadini, mettendo a disposizione dei cittadini i rispettivi moduli per la richiesta di rimborso.

RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Fraktion VITA – Gruppo Consiliare VITA

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